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Regolamento

R.R. Puglia 10/2006

L.R. n. 10/2004 - Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi costituenti regime regionale di aiuto nel campo della formazione continua(•)

Normativa regionaleR.R. Puglia 10/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Puglia, le procedure e le condizioni per gli aiuti alla formazione continua previsti dalla L.R. 10/2004 e dal POR Puglia 2000-2006, misura 3.9. Vale per i soli progetti presentati entro il regime e, per effetto del rinvio al reg. reg. 2/2009, è applicato limitatamente agli investimenti in corso.

Incentivi per la formazione continua nelle PMI pugliesi

Incentivi per la formazione continua nelle imprese pugliesi

Il regolamento regionale della Puglia disciplina il regime di aiuto per la formazione continua previsto dalla L.R. 10/2004, in attuazione della misura 3.9 del POR Puglia 2000-2006. La disciplina è costruita per sostenere la qualificazione e riqualificazione del personale delle imprese, con particolare attenzione alle PMI.

Finalità e obiettivi dell’intervento

Il regime mira a migliorare il sistema della formazione nelle imprese e per le imprese, consentendo soprattutto alle piccole e medie imprese di accrescere istruzione e formazione professionale dei dipendenti. Gli obiettivi strategici richiamati sono:

  • interventi formativi coerenti con le esigenze espresse dalle imprese;
  • acquisizione di competenze trasversali;
  • formazione mirata e personalizzata per gli occupati;
  • alfabetizzazione informatica e uso dei principali pacchetti software.

Gli interventi possono essere realizzati mediante piani aziendali o pluriaziendali.

Ambito di applicazione e fonti finanziarie

Il regime si applica ai soggetti beneficiari individuati dal regolamento, con alcune precisazioni:

  • riguarda tutti i settori, ad eccezione dell’industria carbonifera;
  • le imprese in difficoltà possono comunque accedere agli aiuti alla formazione, purché conformi alla disciplina richiamata;
  • il regime non si applica se l’aiuto concesso a una singola impresa per un singolo progetto supera 1 milione di euro: in tal caso è necessaria la notifica individuale alla Commissione europea;
  • per i piani pluriaziendali il contributo pubblico per progetto non può superare 2 milioni di euro, IVA compresa se dovuta;
  • per ciascuna impresa coinvolta restano fermi i massimali previsti per le singole imprese.

Le risorse finanziarie provengono dal POR Puglia 2000/2006, asse III, misura 3.9.

Soggetti che possono presentare i progetti

I progetti formativi possono essere presentati e attuati:

  • direttamente dalle imprese, anche se non accreditate, per i propri dipendenti;
  • dagli organismi di formazione indicati dalla normativa regionale richiamata, purché in possesso di una o più sedi operative accreditate per la macrotipologia “formazione continua”.

Interventi ammissibili e contenuti dei progetti

Gli aiuti sono destinati alle aziende che devono qualificare o riqualificare il personale dipendente mediante azioni di formazione specifica e generale. Sono ammissibili, in sintesi:

  • diagnosi dei fabbisogni professionali interni e progettazione degli interventi;
  • azioni formative per sviluppare competenze, anche nella gestione di processi produttivi orientati alla qualità totale;
  • formazione sulle nuove tecnologie di comunicazione, marketing, informazione e commercio elettronico;
  • formazione del personale dedicato al commercio estero e all’internazionalizzazione;
  • formazione per valorizzare personale immigrato nella gestione di impianti all’estero, specie in joint venture;
  • formazione continua per imprese cooperative e terzo settore.

Il progetto deve contenere un’analisi dei fabbisogni formativi dell’impresa o delle imprese coinvolte, evidenziando anche eventuali esigenze di conciliazione vita-lavoro. I contenuti e la durata delle attività devono essere compatibili con l’analisi effettuata.

Forma dell’aiuto e rendicontazione

L’aiuto è configurato come rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate per l’attuazione delle azioni formative. La prova delle spese avviene al termine dell’attività, in sede di rendiconto. La Regione può definire con propri atti limiti parametrali per contenere i rimborsi.

Beneficiari e requisiti soggettivi

Possono beneficiare degli aiuti esclusivamente le piccole e medie imprese, ai sensi della L.R. 10/2004, per la formazione continua dei lavoratori occupati in unità locali situate nel territorio regionale. Le PMI sono quelle definite dalla disciplina europea richiamata.

I destinatari possono essere:

  • imprese singole;
  • imprese associate in forma consortile.

Per accedere alle agevolazioni, le imprese devono essere in regola con i contratti collettivi di lavoro, compresa la contrattazione di livello territoriale e aziendale.

Regime temporale e applicabilità attuale

Nel testo è previsto che il regolamento sia applicato limitatamente agli investimenti in corso ai sensi del reg. reg. 2/2009, art. 17. La disciplina appare quindi riferita a un contesto programmatorio ormai concluso e oggi ha rilievo solo residuale per situazioni ancora pendenti o investimenti già avviati secondo il rinvio indicato.

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