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Regolamento

R.R. Puglia 14/2006

Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz"

Normativa regionaleR.R. Puglia 14/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta per la Puglia indirizzi, criteri e procedure per autorizzare, localizzare, controllare e, se necessario, risanare gli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi, con il supporto di ARPA Puglia. Prevede DIA o autorizzazione, pareri tecnici preventivi, piani comunali di localizzazione, catasto regionale e regole speciali per impianti temporanei e microimpianti.

Applicazione della l.r. Puglia 5/2002 sulla tutela dall’inquinamento elettromagnetico

Regolamento per l’applicazione della l.r. Puglia 8 marzo 2002, n. 5

Il regolamento disciplina, nel territorio della Regione Puglia, l’applicazione della normativa transitoria sulla tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi. L’obiettivo generale è minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, assicurando criteri omogenei per autorizzazioni, pianificazione territoriale, controlli e risanamento.

Ambito di applicazione e finalità generali

La disciplina riguarda gli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra 100 KHz e 300 GHz, inclusi alcuni impianti DVB-H richiamati nel testo. Il regolamento orienta sia le procedure autorizzative sia le scelte pianificatorie dei Comuni verso:

  • tutela della salute, dell’ambiente e del territorio;
  • corretto inserimento urbanistico degli impianti;
  • minimizzazione e uniformazione dell’esposizione della popolazione;
  • rispetto dei limiti, valori di attenzione e obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale e dagli obiettivi regionali.

Procedura autorizzativa ordinaria

L’installazione, modifica, implementazione e trasferimento degli impianti radioelettrici sono assoggettati al titolo di legittimazione previsto dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche e sono autorizzati dal Comune, previo parere tecnico preventivo favorevole di ARPA Puglia sulla compatibilità del progetto con i limiti e gli obiettivi di qualità applicabili.

L’istanza deve essere presentata da soggetti documentatamente abilitati e deve dimostrare:

  • la titolarità di un valido titolo giuridico per realizzare e gestire l’impianto, oppure per operare per conto di un soggetto abilitato;
  • la disponibilità giuridica dell’area o dell’immobile destinato all’installazione.

L’istanza deve essere conforme al modello del Codice, utile anche per il catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche, e deve essere corredata dalla documentazione tecnica che attesti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, con uso di modelli predittivi conformi alle guide CEI richiamate dal testo.

Per impianti con potenza in singola antenna pari o inferiore a 20 Watt è sufficiente la DIA, sempre con documentazione conforme al modello del Codice e con parere preventivo di ARPA Puglia.

In caso di co-siting o condivisione della stessa struttura da parte di più operatori, ciascun operatore deve presentare la propria istanza o DIA e acquisire il parere tecnico per il proprio progetto.

Istruttoria, conferenza di servizi e tempi procedimentali

Il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni documentali una sola volta, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza o della DIA. Se una delle amministrazioni interessate esprime dissenso motivato, il responsabile convoca una conferenza di servizi entro 30 giorni; la conferenza decide entro 30 giorni dalla prima convocazione.

L’istanza o la DIA si intendono accolte se, entro 90 giorni dalla presentazione, non viene comunicato un provvedimento di diniego. I Comuni possono prevedere termini più brevi e ulteriori semplificazioni.

Prima dell’autorizzazione deve essere valutata la compatibilità dell’impianto con il contesto edilizio e urbanistico circostante entro un raggio di 300 metri, considerando anche gli sviluppi potenziali previsti dagli strumenti urbanistici. Se il progetto è compatibile con la situazione attuale ma non con quella futura prevista, l’operatore può ottenere il titolo con atto d’obbligo contenente gli adeguamenti successivi e la relativa scansione temporale.

Le opere devono essere realizzate entro 12 mesi dal perfezionamento del titolo, a pena di decadenza.

Attivazione dell’impianto e certificazione post-attivazione

L’operatore deve comunicare ad ARPA Puglia e al Comune, entro 10 giorni dall’avvio dell’impianto, la data di attivazione per consentire le misure post-attivazione. Tali misure verificano il rispetto dei limiti applicabili secondo il DPCM 8 luglio 2003 e il regolamento regionale.

L’avvio può essere finalizzato a prove tecniche di trasmissione, che non possono superare 30 giorni, salvo gli impianti temporanei. I risultati confluiscono in una certificazione di conformità post-attivazione, trasmessa al Comune e all’operatore.

Impianti temporanei e microimpianti

Gli impianti mobili temporanei sono consentiti solo in casi specifici:

  • eventi sociali, ricreativi, sportivi o culturali di particolare rilevanza;
  • prove tecniche di copertura e trasmissione;
  • copertura di aree non servite, limitatamente al tempo necessario per completare la pianificazione e per siti programmati.

Per gli eventi di cui alla lettera a), l’efficacia dura fino al settimo giorno successivo alla fine dell’evento; per le altre ipotesi, il titolo dura al massimo 6 mesi, non rinnovabili per le prove tecniche e rinnovabili una sola volta per ulteriori 6 mesi per la copertura di aree non servite. Sono esonerati dal titolo gli impianti temporanei per emergenze sanitarie, protezione civile, ordine e sicurezza pubblica, nonché i temporanei radiofonici e televisivi previsti dalla normativa statale per eventi di particolare rilevanza.

Per i microimpianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale a 5 Watt basta la DIA con preavviso di almeno 30 giorni. La disciplina si applica anche ai sistemi DVB-H di potenza complessiva non superiore a 5 Watt.

Nelle aree di pregio o vincolate deve essere data priorità ai microimpianti e, comunque, gli impianti non devono alterare in modo significativo lo stato visivo dei luoghi.

Obiettivi di qualità e criteri localizzativi

La localizzazione degli impianti deve perseguire la massima minimizzazione e uniformità dell’esposizione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con le esigenze del servizio e senza interferenze con impianti di altri soggetti legittimamente operanti.

Per le aree sensibili, in particolare strutture per l’infanzia, scuole e strutture sanitarie o assistenziali, il testo indica come obiettivo di qualità, in sede di valutazione preventiva ARPA, un valore di fondo del campo elettrico non superiore a 3 V/m entro il perimetro dell’area sensibile.

Per i nuovi impianti radiotelevisivi l’insediamento è consentito solo all’esterno del perimetro del centro abitato, salvo comprovate esigenze di servizio. Negli abitati, in caso di co-locazione, si suggerisce di non superare preferibilmente due nuovi impianti nella stessa localizzazione.

Programma annuale di installazione

Gli operatori di telefonia mobile devono presentare a ciascun Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti. La mancata presentazione del programma impedisce, per l’anno di riferimento, la realizzazione di nuovi impianti non già contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo accordi con il Comune o l’applicazione della disciplina regionale richiamata.

Fino all’istituzione del catasto regionale, se l’impianto è previsto a meno di 300 metri dai confini comunali, il programma va trasmesso anche al Comune limitrofo.

Siti non a norma: riduzione a conformità e piani di risanamento

Se si riscontra il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, deve essere attivata la riduzione a conformità, mediante riduzione del contributo delle singole sorgenti o misure equivalenti, come riduzione della potenza o modifiche tecniche dell’antenna.

ARPA Puglia esegue le verifiche con metodologie normalizzate. In caso di superamento accertato, effettua monitoraggi in banda larga, individua i siti da verificare anche con software di modellizzazione e, se necessario, esegue verifiche strumentali in banda stretta, comprese le aree sensibili. Gli esiti vanno comunicati entro 30 giorni a tutti i soggetti istituzionali e agli operatori interessati.

Se la riduzione a conformità non consente di mantenere la qualità del servizio, gli operatori predispongono entro 120 giorni piani di risanamento, che possono prevedere misure tecniche, innovazione tecnologica, razionalizzazione tramite condivisione di tralicci o trasferimento degli impianti. I piani sono trasmessi a Regione, Provincia, Comune, Autorità sanitaria, ARPA e Ispettorato; per l’emittenza radiotelevisiva si applica la disciplina speciale del Codice. La Regione convoca una conferenza di servizi entro 30 giorni e il piano deve essere approvato entro 30 giorni dall’indizione.

Gli operatori attuano i piani a proprie spese; se non rispettano i termini, il Ministero competente può disporre la disattivazione degli impianti su richiesta della Regione e d’intesa con il Ministero dell’Ambiente. Nel frattempo resta obbligatoria l’osservanza dell’ordinanza comunale di riduzione a conformità.

Catasto regionale delle fonti fisse

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento è istituito presso ARPA Puglia il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, destinato a censire tutti gli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi presenti nel territorio regionale.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, i titolari di impianti esistenti devono trasmettere al Comune e ad ARPA Puglia i dati completi dei propri impianti e le caratteristiche tecniche utili alla valutazione elettromagnetica, in formato conforme al catasto nazionale. Successivamente ARPA Puglia verifica i limiti del DPCM 8 luglio 2003 per gli impianti che non siano già stati valutati in sede autorizzativa.

ARPA Puglia è incaricata della formazione, gestione e aggiornamento del catasto e nomina un Responsabile del Catasto Regionale.

Pianificazione comunale e contenuti dei piani di localizzazione

I Comuni possono adottare piani annuali di localizzazione per disciplinare l’insediamento degli impianti, ridurne l’impatto estetico e territoriale e minimizzare l’esposizione della popolazione.

I piani devono:

  • privilegiare, ove possibile, aree e immobili del demanio o del patrimonio comunale;
  • individuare le strutture soggette a divieti di legge e perimetrare le aree sensibili;
  • basarsi su un’adeguata istruttoria su fondo elettromagnetico, sorgenti esistenti e autorizzate, possibilità di delocalizzazione, presenza di linee elettriche, simulazioni di impatto e peculiarità locali;
  • prevedere spazi di concertazione con operatori, associazioni, sindacati e cittadini;
  • considerare, per la telefonia mobile e tecnologie assimilate, i principi del protocollo d’intesa del 17 dicembre 2003;
  • tenere conto del contesto edilizio e urbanistico entro 300 metri dai siti.

I piani individuano anche gli impianti preesistenti compatibili con i limiti statali ma non con gli obiettivi di qualità regionali, proponendone la delocalizzazione con eventuali incentivi o condizioni agevolate su siti pubblici alternativi.

Per i nuovi impianti radio e televisivi vale ancora il criterio dell’area esterna al perimetro del centro abitato, salvo esigenze di servizio. I piani comunali non richiedono approvazione regionale; anche le varianti seguono il medesimo procedimento.

Disciplina tipo per la elaborazione dei piani comunali

Il regolamento fornisce una traccia metodologica indicativa in tre fasi: costruzione del quadro conoscitivo, pianificazione delle localizzazioni, vigilanza e controllo.

Il quadro conoscitivo deve comprendere cartografia aggiornata, catasto delle sorgenti, ricettori sensibili, dati socio-economici, livelli di campo esistenti, programmi annuali degli operatori, strumenti urbanistici e immobili comunali disponibili. Il quadro va aggiornato annualmente.

La pianificazione deve essere concertata con i gestori, orientata a localizzazioni su immobili comunali quando possibile, supportata da simulazioni preventive e ispirata ai principi di precauzione, minimizzazione ed uniformità dell’accesso ai servizi.

La vigilanza è affidata ai Comuni, con supporto tecnico di ARPA Puglia e dell’Ispettorato territoriale. I Comuni dovrebbero dotarsi di reti di monitoraggio permanente e, comunque, organizzare campagne annuali di misura, con oneri a carico dei titolari degli impianti secondo la legge regionale richiamata.

I risultati del processo di pianificazione devono essere consultabili dalla popolazione e dagli addetti ai lavori, anche tramite strumenti informatici e internet.

Primi adempimenti degli operatori

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento, gli operatori che non abbiano già adempiuto agli obblighi previsti dalla l.r. 5/2002, o che abbiano successivamente modificato i propri impianti, devono presentare al Comune e ad ARPA Puglia istanza di verifica della compatibilità dei limiti applicabili. La dichiarazione deve essere resa in forma di perizia giurata secondo il modello del Codice.

Disposizioni finali

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è obbligatorio per chiunque spetti osservarlo e farlo osservare.

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