L.R. Puglia 27/2006
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA), già modificata dall'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20, dall'articolo 49 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e dall'articolo 53 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 27/2006 aggiorna la l.r. 6/1999 sull’ARPA, ridefinendone denominazione, compiti, organi e modalità di programmazione. Stabilisce nuove regole per il Direttore generale e il Comitato di indirizzo, con avvio iniziale del bando entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Il testo, però, riguarda una riforma puntuale di un assetto ormai superato.
Modifiche alla disciplina ARPA Puglia e al sistema regionale della prevenzione
Modifiche alla disciplina dell’ARPA Puglia
La legge regionale Puglia 4 ottobre 2006, n. 27 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6, che disciplina il sistema regionale della prevenzione e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Il provvedimento aggiorna denominazione, funzioni, assetto degli organi e modalità di programmazione dell’Agenzia.
Denominazione e coordinamento con la disciplina regionale
La legge modifica la rubrica dell’articolo 2 della l.r. 6/1999, che diventa “Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente”, e aggiorna il lessico interno richiamando la “protezione dell’ambiente”.
Nel coordinamento con la normativa regionale e statale:
- sostituisce il richiamo all’art. 14 della l. 142/1990 con l’art. 19 del d.lgs. 267/2000;
- integra il rapporto tra ARPA e pianificazione sanitaria regionale, prevedendo che le attività laboratoristiche richieste siano svolte secondo il programma e le indicazioni del Comitato di indirizzo e comunque nel rispetto della pianificazione sanitaria della Regione, tramite apposito protocollo d’intesa.
Compiti dell’Agenzia
La legge sostituisce integralmente la disciplina dei compiti dell’ARPA, ampliandola e precisandola. L’Agenzia svolge attività di ricerca, supporto tecnico-scientifico, monitoraggio, controllo e informazione in materia ambientale, con particolare attenzione a:
- ricerca di base e applicata su ambiente fisico, inquinamento, rischio ambientale, uso delle risorse naturali e tutela dell’ecosistema;
- indagini di epidemiologia ambientale;
- raccolta sistematica e informatizzata dei dati ambientali, con elaborazione di rapporti, carte ambientali e banca dati;
- supporto alla Regione per il programma regionale di tutela dell’ambiente e per i piani mirati di interesse regionale;
- coordinamento dei Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali secondo il decentramento operativo;
- formazione, educazione e informazione ambientale;
- predisposizione della relazione annuale sullo stato dell’ambiente della Puglia;
- controllo tecnico e amministrativo sulle strutture territoriali;
- verifica tecnica di norme e standard ambientali, supporto alle procedure VIA e alle funzioni ambientali regionali;
- supporto tecnico-scientifico in materia di incidenti rilevanti, autorizzazioni ambientali, bonifiche, rischio industriale, contaminazione dei siti, controlli fisici/chimici/biologici, radiazioni e uso pacifico dell’energia nucleare;
- collaborazione con AUSL, Dipartimenti di prevenzione, Province, Comuni, Comunità montane, enti gestori di aree protette e altre amministrazioni pubbliche;
- vigilanza ambientale, anche in raccordo con le forze dell’ordine;
- supporto su inquinamento acustico e atmosferico e individuazione di aree con gravi alterazioni ecologiche.
La legge precisa inoltre che:
- il Comitato di indirizzo definisce, nell’ambito degli indirizzi triennali e del programma annuale, le modalità di svolgimento dei compiti dell’ARPA;
- per le indagini strumentali e di laboratorio in materia di igiene degli alimenti e della nutrizione, le AUSL possono avvalersi delle strutture tecniche dell’ARPA o degli Istituti zooprofilattici;
- per le indagini strumentali e di laboratorio di secondo livello a supporto delle funzioni igienico-sanitarie, i Dipartimenti di prevenzione si avvalgono delle strutture tecniche dell’ARPA, con oneri regolati da protocolli d’intesa;
- restano all’ARPA tutte le funzioni dei precedenti Presidi multizonali di prevenzione in materia ambientale, esclusi gli ambienti di lavoro, che restano ai Servizi di prevenzione delle AUSL.
Organi dell’Agenzia e Direttore generale
Gli organi dell’ARPA sono il Direttore generale, il Comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori.
Il Direttore generale viene scelto mediante bando tra soggetti in possesso di laurea e di specifici requisiti professionali coerenti con le funzioni da svolgere, con esperienza almeno quinquennale in attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, maturata non oltre i due anni precedenti. È previsto un titolo preferenziale per esperienze nel settore ambientale o della prevenzione della salute pubblica.
Il rapporto di lavoro:
- è di diritto privato;
- ha durata quinquennale rinnovabile;
- è a tempo pieno.
Il contratto, compresi i criteri per gli emolumenti, è definito dalla Giunta regionale; per il Direttore generale valgono le incompatibilità previste per il Direttore generale della AUSL dal d.lgs. 502/1992.
Al Direttore generale spettano i poteri di gestione e la rappresentanza legale dell’Agenzia. In particolare:
- adotta lo Statuto, i regolamenti e la pianta organica, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
- adotta bilancio di previsione e rendiconto secondo uno schema-tipo regionale e le regole di contabilità applicabili alle AUSL;
- definisce i programmi annuali o pluriennali di intervento;
- nomina il Direttore scientifico, il Direttore amministrativo e i responsabili delle strutture complesse, con criteri di professionalità ed esperienza per i dirigenti interni;
- determina le risorse finanziarie da assegnare alle strutture e ne verifica l’uso;
- redige una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.
La sostituzione del Direttore generale è prevista in caso di gravi motivi, grave disavanzo, violazioni di legge o di principi di buon andamento e imparzialità, oppure mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi. In tali casi interviene il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta e parere del Comitato di indirizzo.
In caso di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico, secondo delega o, in mancanza, dal più anziano.
Per la prima attuazione, il bando per il Direttore generale deve essere pubblicato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, dopo l’adozione del provvedimento regionale sui contenuti contrattuali.
Comitato di indirizzo e programmazione
Il Comitato di indirizzo è l’organo di programmazione dell’ARPA. Esso:
- definisce gli indirizzi triennali dell’azione dell’Agenzia sul territorio regionale;
- approva il programma annuale di attività predisposto dall’ARPA.
La prima definizione degli indirizzi triennali era prevista entro il 30 settembre 2004 per il triennio 2005-2007; successivamente la scadenza coincide con la stessa data dell’anno di scadenza di ciascun triennio. Il programma annuale deve essere approvato entro 30 giorni dal ricevimento; l’eventuale richiesta di chiarimenti sospende il termine.
Il Comitato è composto da:
- Assessore regionale all’ambiente, che lo presiede;
- Assessore regionale alla sanità;
- Presidente del Comitato regionale di protezione civile;
- Presidente del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia;
- Presidente delle Province della Puglia o assessori provinciali all’ambiente delegati;
- Sindaci dei capoluoghi di provincia o assessori all’ambiente delegati;
- un rappresentante dell’ANCI.
Non è previsto alcun compenso né rimborso spese per la partecipazione alle riunioni.
Regime temporale e attualità della disciplina
La legge è una modifica organica di una disciplina del 1999 e contiene scadenze operative già riferite alla fase di prima applicazione e ai trienni 2005-2007. Non introduce misure temporanee di applicazione futura, ma aggiorna l’assetto dell’ARPA Puglia nel quadro normativo allora vigente.
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