Cassazione Penale, Ordinanza n. 04447/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché meramente reiterativo di una doglianza già disattesa in appello con motivazione ritenuta adeguata. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22/02/2024, riproponendo una questione già affrontata dal giudice di merito: sosteneva, in sostanza, che dovesse trovare applicazione l'art. 393-bis c.p. in relazione alla condotta tenuta nei confronti dei Carabinieri intervenuti presso la sua abitazione. La Corte di appello aveva invece escluso la scriminante/causa di non punibilità, ritenendo legittimo l'intervento dei Carabinieri, chiamati a sedare una lite familiare, e quindi illecita la reazione dell'imputato, consistita in ingiurie e lesioni indicate nei capi di imputazione. Nel ricorso non emergono ulteriori censure specifiche oltre alla richiesta di rivalutazione di tale punto.
Norme richiamate
art. 393-bis c.p.
La norma è stata ritenuta non applicabile al caso concreto, poiché l'intervento dei Carabinieri era legittimo in quanto finalizzato a sedare una lite familiare; di conseguenza, non era giustificata la reazione dell'imputato.
Massime di principio
- La causa di non punibilità o scriminante prevista dall'art. 393-bis c.p. non è applicabile quando la forza pubblica intervenga legittimamente per prevenire o sedare una situazione di conflitto, poiché in tal caso la reazione aggressiva del privato resta illecita.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni di merito già esaminate e adeguatamente motivate dal giudice di appello, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- In presenza di motivazione congrua sul punto decisivo, la Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del fatto, ma deve limitarsi al controllo della tenuta giuridica e logica della decisione impugnata.
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