Cassazione Penale, Sentenza n. 15220/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Francesco è stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale come amministratore di diritto e di fatto della S.E. Soluzioni Ecologiche Srl. Ha impugnato la sentenza di appello con sei motivi: (1) omessa motivazione e utilizzabilità delle dichiarazioni rese al GIP dal coimputato Arena; (2) travisamento delle prove e errata qualificazione della gestione di fatto (rilevanza della continuità e significatività dell'attività gestionale); (3) doglianza sulla qualificazione della bancarotta documentale (sostanziale superficialità vs. artifici dolosi); (4) vizio di motivazione rispetto alle singole ipotesi distrattive (contestazione della ricostruzione su vari pagamenti, beni e flussi finanziari); (5) diniego delle circostanze attenuanti generiche; (6) mancata motivazione sulla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari in rapporto alla pena principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. Ha ritenuto i motivi generici o aspecifici, ha richiamato i limiti del gravame in cassazione (onere di specificità, rilevanza decisiva degli elementi contestati, effetto della 'doppia conforme') e ha ritenuto non provati né decisivi i presunti travisamenti od omissioni. Il ricorso non ha evidenziato una lesione della sfera giuridica dell'impugnante idonea a giustificarne l'ammissione. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese (sentenza di merito e spese processuali).
Norme richiamate
art. 216 L.F. (Legge Fallimentare)
Articolo richiamato in relazione alle fattispecie di bancarotta fraudolenta (parte patrimoniale e documentale): la Corte ha ritenuto presenti gli artifici contabili e il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 216.
art. 223 L.F.
Norma richiamata nell'ambito delle pene accessorie fallimentari; la determinazione della durata delle pene accessorie è stata ritenuta congruamente motivata dal giudice di merito.
art. 2639 c.c. (frode ai creditori)
Richiamato tra le norme rilevanti in tema di rilevanza delle condotte distrattive; contestata dal ricorrente ma non ritenuta decisiva dalla Cassazione per l'ammissibilità del ricorso.
art. 513, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'acquisizione del verbale d'interrogatorio reso al GIP; la Corte ha osservato che il Tribunale aveva disposto l'acquisizione ritenendone l'utilizzabilità limitata ai soggetti che avevano prestato consenso.
art. 210 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto all'esame testimoniale e alla valutazione della mancata comparizione del coimputato come manifestazione della volontà di non sottoporsi all'esame.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse
La Corte ha applicato il principio secondo cui l'impugnazione deve tutelare un interesse giuridicamente rilevante: se l'atto impugnato non può ledere la sfera giuridica dell'impugnante, il motivo è inammissibile.
art. 43 cod. pen.
Richiamato in relazione alla responsabilità penale e al concorso nell'evento criminoso (menzionato dal ricorrente nella contestazione della qualificazione del fatto).
artt. 37, 132, 133 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente in tema di diminuzione/quantificazione della pena e circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a riformare la dosimetria.
art. 217, comma 3, L.F.
Richiamato in relazione alla determinazione delle pene accessorie fallimentari; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non viziata.
art. 216, comma 4, L.F.
Citato dal Procuratore Generale che chiedeva l'annullamento con rinvio limitatamente all'entità delle pene accessorie; la Corte tuttavia ha dichiarato il ricorso inammissibile complessivamente.
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione è necessario dimostrare interesse concreto e diretta lesione della propria sfera giuridica: motivi che mirano soltanto all'esattezza teorica della decisione senza vantaggio pratico sono inammissibili.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e autosufficienti: l'allegazione generica di 'travisamento della prova' o di 'omessa motivazione' senza indicare quale passaggio decisivo del giudizio sia viziato non supera il filtro di ammissibilità.
- In caso di conformità delle decisioni di primo e secondo grado ('doppia conforme'), il sindacato della Cassazione è particolarmente limitato: va dimostrato un errore logico o di fatto capace di disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
- Per ottenere la derubricazione (es. da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice) è necessario provare l'assenza del dolo specifico: la mera critica alla tenuta formale delle scritture contabili non basta se emergono artifici idonei a pregiudicare i creditori o a impedire la ricostruzione del patrimonio.
- Le dichiarazioni rese da un coimputato davanti al GIP possono avere limitazioni di utilizzabilità: se il consenso alla utilizzazione è stato negato dall'imputato, va dimostrato che il loro impiego ha effettivamente inciso sulla decisione a suo carico per poter censurarne l'utilizzabilità in Cassazione.
- Le doglianze su singoli addebiti distrattivi richiedono un confronto puntuale con gli elementi contabili e probatori citati in motivazione; rilievi vaghi o meramente alternativi vengono ritenuti non ammissibili.
- La determinazione delle pene accessorie rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e va motivata: contestazioni generiche sulla proporzionalità senza specifici profili logico-giuridici difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
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