Cassazione Penale, Ordinanza n. 08978/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che la motivazione della decisione di merito non fosse corretta nella ricostruzione del dolo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso una adeguata valutazione favorevole della personalità e del comportamento dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già proposte in appello, prive di specificità e dirette solo a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e un diverso giudizio di responsabilità, senza evidenziare vizi effettivi della motivazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo il diniego delle attenuanti generiche, richiamando l'assenza di elementi positivamente valorizzabili e la mancanza di condotte collaborative o di resipiscenza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza riguarda la conferma della condanna per ricettazione e ribadisce che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito sull'elemento soggettivo, se la motivazione di appello è congrua e logicamente coerente.
circostanze attenuanti generiche
Il mancato riconoscimento può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivamente valorizzabili, nonché sulla mancanza di collaborazione processuale o di segni di resipiscenza, purché il giudice di merito dia adeguata motivazione.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che ripropongono, senza specificità, questioni già dedotte in appello e decise con motivazione congrua, poiché non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del merito.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata abbia affrontato il tema dell'elemento soggettivo del reato con argomentazioni logiche e giuridiche non manifestamente illogiche.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato se il giudice indica la mancanza di elementi favorevoli e l'assenza di collaborazione o resipiscenza dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08859/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08860/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08861/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08862/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08863/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08864/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →