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Sentenza

Sentenza n. 1406/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e disposto il pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 58 dell’8 marzo 2024 del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici oggetto della domanda, per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ed erano state liquidate le spese di lite. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione. Il ricorso è stato notificato al Ministero, che non si è costituito. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando la notifica della sentenza presso la sede reale del Ministero in data 11 marzo 2024, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria del Tribunale di Prato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, poiché dagli atti non risultava che il Ministero avesse eseguito la sentenza ottemperanda. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, qualora non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione di parte, se anteriore, corrispondendo al ricorrente le somme liquidate dal Tribunale di Prato, oltre quanto dovuto secondo il titolo esecutivo. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il termine di 60 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva alla scadenza inutilmente del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è il rito utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato; il TAR ha adottato le misure necessarie a rendere effettivo l’obbligo dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prima di promuovere l’esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione, deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine era inutilmente decorso.

  • l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto nel giudicato posto in esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    È richiamato dal giudicato ottemperando quale fondamento degli interessi o della rivalutazione spettanti dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • La mancata esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento o l’attribuzione di una somma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine prefissato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissandone i poteri e il termine per provvedere.
  • L’assenza di costituzione dell’amministrazione non impedisce l’accoglimento del ricorso di ottemperanza quando la mancata esecuzione del giudicato risulti dagli atti del processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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