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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-461/25

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 15 April 2026. — Instanta sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark LEONHART – Earlier national figurative mark EL LEON – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-461/25

Giurisprudenza europea62025TJ0461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato l’opposizione alla registrazione del marchio UE LEONHART basata sul marchio spagnolo anteriore EL LEON. Ha escluso la probabilità di confusione, rilevando che i segni presentano soltanto una debole somiglianza visiva e fonetica e una differenza concettuale idonea a neutralizzare le analogie residue. Ha inoltre dichiarato inammissibile un argomento nuovo introdotto per la prima volta in giudizio sul significato di "hart".

Marchio UE LEONHART: esclusa la probabilità di confusione con il marchio spagnolo anteriore EL LEON nell’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la domanda di registrazione del marchio UE denominativo LEONHART dovesse essere respinta per opposizione del titolare del marchio nazionale figurativo anteriore EL LEON, in ragione di una probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; in particolare, se il Tribunale avesse correttamente valutato la somiglianza dei segni, il rilievo degli elementi "leon" e "hart", il carattere distintivo del marchio anteriore e l’effetto neutralizzante delle differenze concettuali.

Principio di diritto

In una opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la probabilità di confusione deve essere esclusa quando, nonostante l’identità o somiglianza dei prodotti e la normale distintività del marchio anteriore, le differenze complessive tra i segni incidano in modo determinante sulla percezione del pubblico: nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la somiglianza visiva e fonetica tra LEONHART ed EL LEON fosse solo debole, che i segni fossero concettualmente diversi, e che tali differenze neutralizzassero le analogie residue, con conseguente annullamento della decisione dell’EUIPO e accoglimento dell’opposizione dell’istante.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE LEONHART e opposizione del marchio anteriore EL LEON

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia verte sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, cioè sulla sussistenza o meno di una probabilità di confusione tra il segno richiesto LEONHART e il marchio nazionale figurativo anteriore EL LEON.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 26 luglio 2023 Instanta sp. z o.o. ha depositato una domanda di registrazione del marchio UE denominativo LEONHART per prodotti delle classi 30 e 32 della classificazione di Nizza. Il 19 settembre 2023 Heineken España, SA, ha proposto opposizione sulla base del marchio spagnolo figurativo anteriore EL LEON, registrato, tra l’altro, per prodotti della classe 32. L’opposizione è stata accolta dalla divisione di opposizione il 4 novembre 2024 e il ricorso dell’istante è stato respinto dalla Quarta Commissione di ricorso con decisione del 12 maggio 2025.

Questioni sollevate dinanzi al Tribunale

L’istante ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la riforma nel senso di rigettare l’opposizione. Ha sostenuto, in sostanza, che la Commissione di ricorso aveva erroneamente valutato:

  • la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni;
  • il peso dell’elemento "hart" nel marchio richiesto;
  • la forza distintiva dell’elemento comune "leon";
  • l’esistenza di una probabilità di confusione nel pubblico spagnolo.

Inammissibilità di un argomento nuovo e di un allegato prodotti solo in giudizio

Il Tribunale ha innanzitutto dichiarato inammissibile l’argomento secondo cui l’elemento "hart" sarebbe stato percepito dal pubblico spagnolo come richiamo al termine "harto". Tale tesi, insieme all’allegato A4 contenente una definizione lessicografica, non era stata sollevata nel procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione di ricorso. Il Tribunale ha ricordato che il proprio sindacato di legittimità ex articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 non può estendersi oltre il contesto fattuale e giuridico del giudizio amministrativo.

Normativa rilevante e criteri applicabili alla probabilità di confusione

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, un marchio richiesto non è registrabile se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste una probabilità di confusione per il pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Il Tribunale richiama i principi consolidati secondo cui la valutazione deve essere globale, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti, della percezione del consumatore medio e della circostanza che il rischio di confusione può essere escluso anche quando vi siano prodotti identici, se i segni sono sufficientemente diversi.

Pubblico rilevante, territorio e confronto dei prodotti

Il Tribunale ha confermato, senza contestazione utile da parte dell’istante, che il pubblico di riferimento era composto dal pubblico generale e da un pubblico professionale con un livello di attenzione medio, e che il territorio rilevante era la Spagna. Ha altresì mantenuto ferma la valutazione secondo cui i prodotti coperti dal marchio richiesto erano identici o simili in misura media a quelli del marchio anteriore.

Analisi degli elementi distintivi e dominanti

Per il marchio anteriore, la Commissione di ricorso aveva individuato gli elementi verbali "el" e "leon" e una stilizzazione grafica sobria. Il Tribunale ha condiviso l’idea che "el" sia un semplice articolo determinativo, quindi dotato di debole capacità distintiva, mentre "leon" conserva un grado di distintività medio, poiché non ha un collegamento con i prodotti in causa. Quanto alla stilizzazione, il Tribunale ha ritenuto che essa sia decorativa e di debole rilievo distintivo, senza però essere del tutto trascurabile.

Per il segno richiesto, il Tribunale ha invece corretto l’impostazione della Commissione di ricorso, osservando che non si può escludere che "LEONHART" venga percepito dal pubblico spagnolo come nome o cognome. In tale prospettiva, il segno nel suo insieme non presenta un elemento dominante unico e possiede una distintività complessiva media, senza nesso con i prodotti delle classi 30 e 32.

Somiglianza visiva: riduzione della valutazione della Commissione di ricorso

La Commissione di ricorso aveva concluso per una somiglianza visiva media. Il Tribunale ha invece ritenuto che la somiglianza visiva sia bassa. Pur condividendo che i segni condividano quattro lettere nell’ordine "l-e-o-n", ha osservato che:

  • il marchio anteriore contiene l’elemento iniziale "el";
  • il segno richiesto aggiunge l’elemento finale "hart", che occupa circa metà della lunghezza del segno;
  • la stilizzazione del marchio anteriore, sebbene decorativa, incide comunque sull’impressione complessiva;
  • le lettere comuni non occupano la stessa posizione nei due segni.

Il solo fatto che "leon" si trovi all’inizio del segno richiesto non è sufficiente, da solo, ad accrescere il peso della somiglianza visiva in modo decisivo.

Somiglianza fonetica: riconosciuta solo in misura debole

Anche sul piano fonetico il Tribunale ha censurato la valutazione della Commissione di ricorso. Ha rilevato che i segni condividono solo le sillabe "le" e "on", ma differiscono per l’elemento iniziale "el" del marchio anteriore e per l’elemento finale "hart" del segno richiesto. Inoltre, la pronuncia complessiva non coincide: "el-le-on" per il marchio anteriore e "le-on-art" per il segno richiesto, tenuto conto del fatto che in spagnolo la "h" è muta. Ne consegue che la somiglianza fonetica è soltanto bassa, non media.

Somiglianza concettuale: i segni sono diversi

Sul piano concettuale, il Tribunale ha riconosciuto che il marchio anteriore evoca chiaramente il concetto di "leone". Diversamente, il marchio richiesto viene percepito come nome o cognome e non come riferimento al leone. Pertanto, i segni sono concettualmente diversi, e la Commissione di ricorso ha errato nel qualificarli come solo mediamente simili.

Valutazione globale e esclusione del rischio di confusione

Nella valutazione complessiva, il Tribunale ha tenuto conto dell’identità o somiglianza dei prodotti e della normale distintività del marchio anteriore, ma ha ritenuto che ciò non basti a fondare una probabilità di confusione. Le differenze strutturali, ritmiche e intonative tra i segni, insieme alla loro diversità concettuale, sono state giudicate sufficienti a escludere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Il Tribunale ha inoltre richiamato il principio secondo cui le differenze concettuali possono neutralizzare analogie visive e fonetiche, purché il significato sia chiaro e immediatamente percepibile: condizione qui soddisfatta, poiché il marchio anteriore rimanda al "leone" e il segno richiesto viene inteso come nome o cognome.

Dispositivo: annullamento e riforma della decisione

Il Tribunale ha accolto il motivo unico di ricorso, ha annullato la decisione della Quarta Commissione di ricorso e ha esercitato il potere di riforma ex articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, accogliendo il ricorso amministrativo di Instanta sp. z o.o. Ne deriva il rigetto dell’opposizione e la conseguente ammissibilità della registrazione del marchio LEONHART, salvo ulteriori fasi amministrative.

Spese

Poiché EUIPO è rimasto soccombente, è stato condannato a sopportare le spese del giudizio dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha inoltre precisato che sono recuperabili le spese necessariamente sostenute nel procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso, ma non quelle relative al procedimento dinanzi alla divisione di opposizione.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'ueopposizione alla registrazioneprobabilità di confusioneconfronto tra segnispese processuali

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