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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7268/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata in primo e secondo grado per il delitto di false dichiarazioni in atto pubblico (art. 483 c.p.) per aver dichiarato lo smarrimento della propria carta Postepay e per il delitto di truffa per avere pubblicato e finto di voler vendere una scheda fotografica su sito di annunci inducendo la compratrice a pagare su quella carta. Con il ricorso per cassazione la difesa denunciava carenza e apparenza della motivazione circa gli elementi costitutivi dei reati e la violazione del principio della condanna solo oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo che il quadro probatorio non avrebbe superato il limite del dubbio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e non specificavano gli elementi posti a base della censura, senza confrontarsi con la motivazione articolata della sentenza di appello (che si integra con quella di primo grado nella "doppia conforme"). La Corte ha altresì ritenuto corretta la valutazione dei fatti svolta dai giudici di merito e ha escluso l'autonoma revisione delle fonti di prova in sede di legittimità. Per effetto dell'inammissibilità la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa alle false dichiarazioni in atto pubblico; la Corte ha ritenuto integrato il reato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e degli accertamenti, valorizzando la denuncia di smarrimento della carta due giorni prima dell'accredito.

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Richiamato come base normativa per la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero (misure processuali emergenziali); qui rilevante per la procedura adottata dal PG nella fase di legittimità.

  • art. 23bis comma 3 DL 176/2020

    Norma che disciplina il procedimento scritto e la comunicazione del dispositivo all'esito della deliberazione; applicata per considerare tempestivo il deposito del ricorso perché la comunicazione del dispositivo è pervenuta il giorno successivo alla deliberazione.

  • art. 544 comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per proporre ricorso per cassazione (regola del termine perfezionato congiuntamente ad altri riferimenti procedurali); la Corte ha valutato il termine rispetto alla effettiva comunicazione del dispositivo.

  • art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    Prescrive termini per l'impugnazione avverso sentenze di appello; qui richiamato nel conteggio del termine di impugnazione in combinato disposto con l'art. 544.

  • art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Imposta il requisito di specificità dei motivi del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché privo della specificità richiesta, essendo generiche le censure rispetto alla motivazione dell'appello.

  • art. 606 cod. proc. pen. (e richiamo alla L. n. 46/2006)

    Riguarda il giudizio di legittimità e i limiti del controllo di Cassazione; la Corte ha ribadito che non può riesaminare i fatti né adottare autonome ricostruzioni dei fatti di merito salvo che non emerga una illogicità manifesta e decisiva della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente; qui applicato per la somma di Euro 3.000 a carico della Pignatelli.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico i punti della motivazione impugnata e gli elementi su cui si fonda la censura; motivi generici o non confrontati con la decisione impugnata sono inammissibili.
  • In presenza di una doppia conforme (identiche conclusioni in primo e secondo grado fondate sulle stesse emergenze istruttorie), le motivazioni dei due gradi si integrano e la Cassazione è limitata nel riesame, potendo intervenire solo in presenza di illogicità manifesta e decisiva della motivazione.
  • Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio in sede di legittimità vale solo se la violazione si traduce in una motivazione illogica o manifestamente incongrua; la Cassazione non opera una rinnovata valutazione delle prove.
  • Termini processuali per proporre ricorso decorrono dalla effettiva comunicazione del dispositivo quando la materia prevede forme scritte o particolari modalità di comunicazione (ad es. procedure dettate da norme emergenziali).
  • Chi ricorre e perde può essere condannato alle spese e a somme per la Cassa delle Ammende; l'onere di indicare elementi specifici della doglianza è anche strumento per evitare sanzioni economiche per ricorsi manifestamente infondati o generici.

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