Sentenza n. 2461/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica con prescrizioni che vietava la realizzazione del pergolato e imponeva la collocazione dell'impianto fotovoltaico direttamente sul terrazzo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata per un pergolato in legno sul terrazzo e per un impianto fotovoltaico sovrastante, sostenendo che le prescrizioni avessero natura sostanzialmente negativa. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e dell'art. 146, comma 8, del d.lgs. 42/2004, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Ha inoltre denunciato il difetto di motivazione e l'illogicità del provvedimento, poiché il divieto del pergolato e la diversa collocazione dei pannelli erano fondati esclusivamente sulla loro asserita eccessiva visibilità, senza indicazione dei punti di osservazione, dei concreti pregiudizi paesaggistici, dei valori tutelati compromessi, delle caratteristiche dei luoghi e dei materiali. Ha evidenziato che l'intervento rientrava nell'allegato B.8 del d.P.R. 31/2017, relativo all'installazione di pannelli solari su coperture piane visibili da spazi pubblici esterni, e che l'area era qualificata dal Piano paesaggistico della Provincia di Trapani come area di recupero, nella quale erano ammessi interventi di riqualificazione, ristrutturazione e nuove costruzioni compatibili. Infine, ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità per l'eccessiva compressione del diritto di proprietà e la mancata indicazione di specifiche esigenze di tutela.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo all'illogicità e al difetto di motivazione. Ha qualificato l'autorizzazione paesaggistica e il relativo diniego come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile per manifesta illogicità, travisamento, inadeguatezza dell'istruttoria o della motivazione, ma ha precisato che proprio l'ampiezza della discrezionalità impone una motivazione concreta e congrua. La Soprintendenza si era limitata ad affermare che il pergolato fosse eccessivamente visibile, senza indicare i punti di osservazione, le caratteristiche dimensionali e materiche dell'opera, i pregiudizi concreti, i valori paesaggistici compromessi o le ragioni dell'inserimento non armonico nel contesto. Il giudice ha rilevato inoltre che il contesto delle aree di recupero avrebbe richiesto una motivazione particolarmente rigorosa circa l'incompatibilità dell'intervento. La mera visibilità non può costituire, da sola, ragione ostativa, anche perché costituisce il presupposto tipico degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata. Quanto all'impianto fotovoltaico, la motivazione avrebbe dovuto considerare analiticamente il bilanciamento tra tutela paesaggistica e interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili, qualificata dalla legge come opera di pubblica utilità. Il provvedimento è stato quindi annullato, lasciando salva la facoltà dell'amministrazione di rieditare il potere e adottare anche un nuovo provvedimento negativo, purché sorretto da congrua motivazione. L'amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto; il motivo non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento del motivo motivazionale.
art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004
Richiamato dal ricorrente quale disposizione che imporrebbe il preavviso nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica; il motivo non è stato deciso nel merito.
allegato B.8 d.P.R. 31/2017
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni
La riconduzione dell'intervento alla categoria soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata rafforza l'esigenza di una motivazione concreta; la mera percepibilità visiva non è, da sola, elemento ostativo.
art. 12, comma 1, d.lgs. 387/2003
Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono qualificati come opere di pubblica utilità; la relativa valutazione paesaggistica deve quindi comparare analiticamente tutela del paesaggio e interesse pubblico all'incremento delle fonti rinnovabili.
artt. 2 e 13 d.lgs. 190/2024
Richiamati quali disposizioni nelle quali è stata trasfusa la qualificazione degli impianti da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità.
Massime di principio
- L'autorizzazione paesaggistica, il diniego e le prescrizioni sostanzialmente negative sono espressione di discrezionalità tecnica, ma devono essere sorretti da una motivazione concreta, congrua e verificabile, riferita alle caratteristiche dell'intervento, allo stato dei luoghi e agli specifici valori paesaggistici tutelati.
- La motivazione paesaggistica non può fondarsi su formule apodittiche concernenti la generica visibilità dell'opera: l'amministrazione deve indicare i punti di osservazione, le caratteristiche progettuali rilevanti, i pregiudizi concreti e le ragioni per cui l'intervento non si inserirebbe armonicamente nel contesto.
- La mera visibilità di pannelli fotovoltaici o di altre opere non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per negare o comprimere l'autorizzazione paesaggistica, soprattutto quando la visibilità rappresenta il presupposto tipico della sottoposizione dell'intervento al regime semplificato.
- Nel valutare la compatibilità paesaggistica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, l'amministrazione deve svolgere una comparazione analitica tra tutela del paesaggio e interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile, qualificato dalla legge come interesse di rilievo generale e opera di pubblica utilità; non è sufficiente il generico richiamo alla diminuzione della fruibilità estetica del paesaggio.
- L'annullamento di un provvedimento paesaggistico per difetto di motivazione non impedisce all'amministrazione di rieditare il potere e adottare anche un nuovo diniego, purché la nuova determinazione sia fondata su un'istruttoria adeguata e su una motivazione specifica e congrua.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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