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Ordinanza

Ordinanza n. 162/2026 - Napoli, Sezione 4

PER L’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO – INADEMPIMENTO, serbato dalle Amministrazioni intimate, in ordine all’istanza di cancellazione dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. 473/1977 del 15/03/1996, rep. n. 12824 del Comune di Napoli, inerente le opere abusive realizzate, in Napoli, alla Via Teofilo Santi Filantropo civ. 163 piano 2°, riportate al N.C.E.U. Comune di Napoli – sez PON – fg 13 Part. 112 sub 16; NONCHÈ PER L’ACCERTAMENTO dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, ex art. 117 co. 3 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202502416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di annullamento o cancellazione dell’acquisizione al patrimonio comunale risultante dalla visura catastale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Napoli sull’istanza presentata il 21 maggio 2024, avente a oggetto la cancellazione o l’annullamento dell’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile. Dalla visura storica risultava un decreto del 15 marzo 1996, riferito a un procedimento amministrativo nei confronti di altra persona, quale titolo del trasferimento dell’immobile al Comune. La ricorrente ha dedotto che l’atto non sarebbe stato emesso nei suoi confronti e che, pertanto, non potrebbe produrre effetti traslativi sulla sua proprietà, con violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Ha inoltre richiamato l’esistenza di una domanda di sanatoria edilizia non ancora definita e di vincoli paesaggistico-ambientali. L’unico motivo formalmente dedotto contro il silenzio è la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 l. 241/1990, per mancata conclusione del procedimento sull’istanza. Il Comune si è costituito, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Ha riferito che gli uffici comunali non avevano rinvenuto né atti di acquisizione del bene né trascrizioni negative a carico della ricorrente e che l’immobile non risultava inserito nell’inventario del patrimonio comunale. Comune e ricorrente hanno quindi chiesto l’acquisizione presso l’Agenzia delle Entrate della documentazione indicata nella visura catastale.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né il rito né il merito della domanda avverso il silenzio e ha riservato ogni questione, comprese le spese. Poiché l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio non ha adempiuto al precedente ordine istruttorio disposto con ordinanza n. 7243 del 5 novembre 2025, il Collegio ha reiterato l’ordine, fissando un ulteriore termine perentorio di trenta giorni. L’Ufficio deve depositare ogni documentazione utile relativa all’eventuale acquisizione dell’immobile in favore del Comune, compreso il decreto del 15 marzo 1996 e la documentazione concernente la voltura catastale, accompagnandola con una relazione esplicativa sulle modalità, sulla data e sull’iniziativa dell’inserimento del decreto in catasto. Il TAR ha sottolineato l’obbligatorietà del riscontro e la rilevanza dell’adempimento per la decisione della causa. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    La ricorrente la invoca quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento sull’istanza presentata.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente lo richiama sostenendo che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non può produrre effetti nei confronti di un soggetto diverso da quello destinatario del procedimento e dell’atto.

  • art. 63 c.p.a.

    È richiamato quale base del potere istruttorio di ordinare all’Agenzia delle Entrate il deposito della documentazione necessaria all’accertamento dei fatti.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È richiamato nella domanda della ricorrente per la richiesta di fissazione di un termine all’amministrazione e di nomina di un commissario ad acta in caso di mancato adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, quando la documentazione amministrativa e catastale disponibile non consente di ricostruire con certezza l’esistenza, il contenuto e l’effettiva riferibilità dell’atto presupposto, il giudice può disporre l’acquisizione d’ufficio della documentazione presso l’amministrazione o l’ente pubblico detentore prima di decidere rito e merito.
  • L’ordine istruttorio rivolto a un ufficio pubblico per l’acquisizione di documenti rilevanti ai fini della decisione deve essere adempiuto entro il termine fissato; in caso di omissione, il giudice può reiterarlo, indicando un ulteriore termine perentorio e sottolineando l’obbligatorietà del riscontro.
  • La verifica della riferibilità soggettiva dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale è decisiva per stabilire se il titolo amministrativo possa produrre effetti sulla proprietà di un soggetto diverso dal destinatario del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processualeAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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