Cassazione Penale, Sentenza n. 38779/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione l'ordinanza che aveva rigettato la loro istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., lamentando di non aver avuto conoscenza del giudizio d'appello celebrato il 16/09/2021 perché la notifica dell'avviso di udienza era stata effettuata su un indirizzo PEC diverso da quello dei difensori. Hanno altresì dedotto violazione degli artt. 601 e 629-bis c.p.p. e chiesto la riqualificazione della loro istanza quale domanda di rescissione del giudicato (art. 629-bis), sostenendo che ricorrevano i presupposti (autorità adita e proposizione entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (cfr. "Lovric", "Burba" e altre) secondo cui la restituzione nel termine e la rescissione del giudicato sono rimedi diversi e non riqualificabili d'ufficio l'uno nell'altro. Ha inoltre confermato che l'onere di allegare il momento dell'effettiva conoscenza della sentenza grava sul richiedente la restituzione nel termine (termine decadenziale di 10 giorni ex art. 175 c.p.p.) e che i ricorrenti non hanno provato la tempestività; di conseguenza il ricorso è inammissibile. Per legge (art. 616 c.p.p.) i ricorrenti sono condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per profili di colpa.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
Disciplina la restituzione nel termine per proporre impugnazione; la richiesta deve essere proposta entro dieci giorni dall'effettiva conoscenza dell'atto e grava sul richiedente l'onere di allegare il momento della conoscenza effettiva
art. 629-bis c.p.p.
Prevede la rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento; è un rimedio diverso dalla restituzione nel termine e richiede la proposizione nei termini e dinanzi all'autorità prevista
art. 568, comma 5 c.p.p.
Principio di conservazione: non applicabile per riqualificare istanze non qualificabili come impugnazioni; la Corte ha richiamato la sua non applicabilità tra restituzione nel termine e rescissione del giudicato
art. 601 c.p.p.
Norma richiamata dai ricorrenti nella loro censura; nel contesto la Corte non ha accolto la ricostruzione e ha ritenuto irrilevante ai fini della riqualificazione dell'istanza
art. 670 c.p.p.
Regola l'incidente di esecuzione: le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione non sono deducibili tramite incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato, salvo il rimedio della rescissione
art. 420-bis c.p.p.
Riferimento alla disciplina dell'imputato dichiarato assente; la giurisprudenza ha escluso la riqualificazione della richiesta di restituzione nel termine come rescissione
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per profili di colpa
Sezioni Unite "Lovric" (Sez. U, n. 15498/2020)
Principio secondo cui le nullità assolute per omessa citazione/non partecipazione non sono esperibili con incidente di esecuzione dopo il giudicato e che la rescissione del giudicato è lo strumento idoneo per far valere l'incolpevole mancata conoscenza
Sezioni Unite "Burba" (Sez. U, n. 36848/2014)
Chiarisce la diversità fra restituzione nel termine e rescissione del giudicato; i due istituti hanno causa petendi comune ma petitum diverso, quindi non sono riqualificabili l'uno nell'altro
Giurisprudenza successiva (es. Okoro, Puica, ecc.)
Confermano l'orientamento delle Sezioni Unite: la restituzione nel termine non ha natura impugnatoria e non può essere riqualificata in rescissione del giudicato; l'onere probatorio sulla conoscenza rimane a carico del richiedente
Massime di principio
- La richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. e la domanda di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. sono rimedi distinti: non possono essere riqualificati d'ufficio l'uno nell'altro
- Se si lamenta di non aver ricevuto la notifica dell'udienza d'appello e si è già formatosi il giudicato, il rimedio appropriato è la rescissione del giudicato; la restituzione nel termine ha criteri e termini diversi
- Chi chiede la restituzione nel termine deve allegare il momento esatto in cui ha avuto effettiva conoscenza della sentenza: il termine decadenziale di 10 giorni decorre da quel momento e la mancata indicazione porta all'inammissibilità
- Le nullità derivanti dall'omessa citazione non si sanano automaticamente: dopo il passaggio in giudicato non è proponibile incidente di esecuzione, ma la rescissione può essere esperita se ricorrono i presupposti
- Il difensore deve verificare la corretta notificazione (PEC/indirizzo) e, in caso di mancata partecipazione non per sua volontà, valutare tempestivamente la via della rescissione anziché la restituzione nel termine
- L'uso del rimedio procedurale sbagliato può determinare l'inammissibilità del ricorso e conseguenze economiche (spese e ammende) se emergono profili di colpa
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