Ordinanza n. 2978/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia dell’atto M_D ARM094 REG2025 0031947 del 30/09/2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di € 2.703,90 confermata con M_D ARM094 REG2025 0040215 del 01-12-2025 a titolo di conguaglio degli interessi sui contributi di riscatto per servizio prestato all'estero, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di pagamento di € 2.703,90 a titolo di conguaglio degli interessi sui contributi di riscatto per servizio prestato all'estero, successivamente confermata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'atto con cui l'Amministrazione della Difesa gli ha richiesto il pagamento di € 2.703,90, confermato da un successivo atto, quale conguaglio degli interessi relativi ai contributi obbligatori dovuti per il servizio militare prestato all'estero. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente articolati i singoli motivi di legittimità dedotti, ma la contestazione riguarda la correttezza dei calcoli e dei criteri applicati per la determinazione degli interessi. L'Amministrazione ha depositato una relazione di chiarimenti, dalla quale è emerso che il calcolo avrebbe considerato, per ciascun periodo annuale, le date di scadenza dei versamenti dei contributi mensili, la data di rientro in servizio in Italia e la successiva data della prima manifestazione della volontà di procedere al versamento rateale. È inoltre emerso che il militare aveva dichiarato, per ciascuna annualità di servizio all'estero, di optare per il differimento del pagamento al rientro in patria, accettando il computo degli interessi al tasso legale in vigore nell'anno di rientro.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris, valorizzando la relazione dell'Amministrazione e la documentazione prodotta. Secondo il Collegio, i calcoli contestati risultavano effettuati tenendo conto dei singoli periodi di riferimento, delle relative scadenze annuali, della data di rientro in Italia e della prima manifestazione della volontà di avvalersi della rateizzazione. Ha inoltre attribuito rilievo alla dichiarazione del militare, riferita a ciascuna annualità, con la quale egli aveva scelto il differimento del versamento e aveva accettato l'applicazione del tasso di interesse legale vigente nell'anno di rientro. Non ravvisando quindi le condizioni richieste dall'art. 55 c.p.a. per la concessione della sospensione, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
per la concessione della richiesta misura cautelare
La misura cautelare è stata negata per l'assenza di sufficienti profili di fumus boni iuris, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare.
l. n. 1114/1962
contributi obbligatori dovuti dall’odierno ricorrente durante il servizio prestato all’estero
La legge costituisce il riferimento normativo per i contributi obbligatori relativi al servizio militare prestato all'estero, il cui recupero ha determinato il calcolo degli interessi contestato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando, all'esito del sommario esame, la documentazione dell'amministrazione renda plausibile la correttezza dei calcoli e non emergano sufficienti profili di fumus boni iuris.
- Nel calcolo degli interessi sui contributi dovuti per il servizio prestato all'estero, assumono rilievo i singoli periodi di riferimento, le scadenze dei versamenti, la data di rientro in servizio in Italia e la data di manifestazione della volontà di procedere al pagamento rateale, secondo i criteri applicabili al differimento prescelto dall'interessato.
- La dichiarazione con cui l'interessato opta per il differimento del pagamento dei contributi al momento del rientro in patria e richiama l'applicazione del tasso legale vigente nell'anno di rientro può essere valorizzata per verificare la legittimità del computo degli interessi.
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