Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5389/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l’effetto, per l’ordine alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore del ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell’atto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio di distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.

Giustizia amministrativa202511472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell’amministrazione sulla convocazione per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio e sulla successiva conclusione del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di fissare un appuntamento presso l’ambasciata italiana in Pakistan entro un termine breve, di lavorare e concludere la procedura relativa alla domanda di visto entro un ulteriore termine e, in caso di inosservanza, di nominare un commissario ad acta. L’azione era stata proposta anzitutto perché l’amministrazione non aveva consentito al ricorrente di ottenere un appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto, dopo la preiscrizione universitaria. Nelle more del giudizio l’appuntamento è stato concesso. Il ricorrente aveva inoltre chiesto la conclusione del procedimento mediante il rilascio del visto, ma tale domanda è stata ritenuta inammissibile sia perché non compresa nella procura speciale, limitata alla mancata convocazione per la presentazione della domanda di visto, sia perché al momento della proposizione del ricorso non era ancora iniziato il termine di 90 giorni per la decisione amministrativa, decorrente dalla presentazione della domanda.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla mancata fissazione dell’appuntamento, poiché nelle more l’amministrazione lo aveva concesso, realizzando quanto richiesto con l’istanza a provvedere. Ha precisato che il termine di 90 giorni previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 349/1999 decorre dalla presentazione della domanda di visto, resa possibile dall’appuntamento, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di fissare celermente l’appuntamento richiesto dall’interessato. Ha dichiarato invece inammissibile la domanda volta a ottenere la conclusione del procedimento con il rilascio del visto, per difetto di procura speciale riferita a tale domanda e perché, alla data del ricorso, non era ancora decorso il termine per provvedere. Le spese sono state compensate in ragione dell’ingente flusso di domande gravante sull’ambasciata in Pakistan e della reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 349/1999

    Il termine per provvedere sulla domanda di visto decorre dalla presentazione della domanda, non dalla precedente richiesta di appuntamento; l’amministrazione deve tuttavia fissare celermente l’appuntamento richiesto, quando esso è necessario per presentare la domanda.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto di ingresso, il termine per la definizione della domanda decorre dalla sua effettiva presentazione; prima di tale momento non è configurabile l’inerzia relativa alla conclusione del procedimento di rilascio del titolo.
  • L’amministrazione competente deve comunque fissare celermente l’appuntamento richiesto dall’interessato quando l’appuntamento costituisce il presupposto necessario per formalizzare la domanda di visto.
  • Se, nel corso del giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il comportamento richiesto dal ricorrente, mettendolo in condizione di presentare la domanda, la controversia relativa a tale specifica omissione perde l’oggetto e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
  • La domanda giudiziale volta a ottenere la conclusione di un procedimento amministrativo deve essere sorretta da una procura speciale riferita anche a tale oggetto; inoltre, non può essere proposta prima della scadenza del termine entro il quale l’amministrazione è tenuta a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.