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Sentenza

Sentenza del 08/02/2023 n. 3878 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione della cartella di pagamento relativa a IRPEF e addizionali per l'anno 2005; la contribuente lamentava l'illegittimità della notifica dell'avviso di accertamento. L'Agenzia impugnava in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto non provata la regolare notifica, articolando due motivi: (1) violazione dell'art.140 c.p.c. e della L. n.890/1982, art.8, comma 2 (sostenendo che la spedizione dell'avviso informativo con raccomandata A/R fosse sufficiente e fosse stata effettuata); (2) violazione dell'art.2700 c.c. (sostenendo che il documento prodotto dall'Agenzia avesse pieno valore probatorio e potesse essere confutato solo con querela di falso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato la giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n.258/2012, affermando che quando la notifica è effettuata secondo l'art.140 c.p.c. (indirizzo noto ma destinatario temporaneamente irreperibile) il perfezionamento richiede anche la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Il messo può attestare solo la consegna dell'avviso all'ufficio postale, non l'effettivo inoltro da parte dello stesso; quindi in mancanza dell'A/R la notifica è nulla. Condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese: compensi 4.000,00 euro oltre esborsi e accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Disciplina le notificazioni degli atti tributari; la Corte distingue tra il caso in cui l'indirizzo è noto ma il destinatario temporaneamente irreperibile (applicazione del rito ex art.140 c.p.c.) e il caso di trasferimento in luogo sconosciuto (applicazione della lett. e) dell'art.60 dopo ricerche nel comune).

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Quando l'indirizzo è noto ma il destinatario irreperibile, la notifica secondo art.140 c.p.c. richiede il deposito presso la casa comunale e l'invio di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento; per provare il perfezionamento della notifica è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento.

  • Codice civile, art. 2700

    Riguarda la forza probatoria dei documenti. La Corte ha ritenuto che l'Agenzia non poteva limitarsi alla relata del messo per dimostrare l'avvenuto inoltro della raccomandata; la prova dell'inoltro richiede l'A/R, e l'assenza di tale elemento legittima il disconoscimento della regolarità della notifica senza che sia necessario esperire querela di falso per ogni documento.

  • Legge 24 dicembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2

    Riferita in tema di notificazioni tramite servizio postale; rilevanza nella ricostruzione della modalità di notifica e della necessità di prova dell'avvenuto invio/avvenuto ricevimento.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012

    Chiarisce che per gli avvisi tributari, se l'indirizzo è conosciuto ma il destinatario non rinvenuto perché temporaneamente irreperibile, la notifica va eseguita secondo il rito dell'art.140 c.p.c.; se il destinatario è trasferito in luogo sconosciuto si applica l'art.60 lett. e). Questa distinzione è stata applicata dalla Corte di Cassazione per decidere sulla validità della notifica.

Massime di principio

  • Se l'indirizzo del contribuente è noto ma il messo non lo trova perché temporaneamente irreperibile, la notifica dell'avviso di accertamento va effettuata secondo l'art.140 c.p.c.: deposito in casa comunale e invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
  • Per provare in giudizio la regolare notifica ex art.140 c.p.c. è necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento (A/R) della raccomandata informativa; la relata del messo che attesta la consegna dell'avviso all'ufficio postale non è sufficiente a provare l'effettivo inoltro da parte delle poste.
  • L'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art.140 c.p.c. rende la notifica nulla e può comportare il rigetto dell'accertamento per vizio procedurale.
  • Se il messo riscontra che il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto, deve effettuare ricerche nel comune di domicilio fiscale per escludere un mero cambio di indirizzo interno al comune; in quel caso si applica l'art.60 (lett. e) e una diversa disciplina della notifica.
  • La pubblica amministrazione ha l'onere di fornire la prova del perfezionamento della procedura di notifica; la semplice produzione di documenti è valutata alla luce della loro effettiva capacità probatoria e non sempre richiede la querela di falso per essere messa in discussione.

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