Sentenza n. 683/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata in data 31 luglio 2024, con declaratoria dell'obbligo di provvedere in merito con provvedimento espresso e motivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sull’istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata il 31 luglio 2024
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, il riesame delle condizioni che avevano condotto all’emissione dell’interdittiva antimafia nei suoi confronti. La Prefettura ha comunicato di avere avviato l’istruttoria, ma non ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso entro la proposizione del ricorso, notificato il 18 luglio 2025. La ricorrente ha quindi agito contro il silenzio dell’amministrazione, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato.
La decisione
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha rappresentato che il Gruppo Ispettivo Antimafia aveva esaminato l’istanza nella seduta del 15 settembre 2025, attivando la procedura partecipativa prevista dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011. Successivamente è stato adottato un provvedimento espresso con cui sono state applicate alla società, per dodici mesi, le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. Poiché il procedimento si è così concluso, la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e il TAR l’ha dichiarata. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale: la Prefettura ha concluso il procedimento solo dopo la proposizione del ricorso e a notevole distanza dalla presentazione dell’istanza e dall’avvio dell’istruttoria. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, alla distrazione in favore del difensore antistatario e al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
La disposizione è indicata quale base dell’istanza privata di aggiornamento e riesame delle condizioni poste a fondamento dell’interdittiva antimafia.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
La norma è richiamata quale fondamento della procedura partecipativa attivata dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
La disposizione disciplina le misure di prevenzione collaborativa applicate alla società per la durata di dodici mesi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio promosso contro il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, viene meno l’oggetto attuale della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La conclusione del procedimento dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora il ritardo nella definizione dell’istanza abbia reso necessaria l’instaurazione del giudizio.
- Nel procedimento di aggiornamento di una posizione antimafia, l’amministrazione è tenuta a definire l’istruttoria con un provvedimento espresso; l’avvio dell’istruttoria, senza la sua conclusione, non elimina l’interesse del privato a proporre ricorso contro il silenzio.
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