Cassazione Penale, Sentenza n. 46278/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e nullità per non avere la Corte di appello rinviato l'udienza di trattazione del giudizio di appello su istanza per legittimo impedimento dell'unico difensore di fiducia, dovuto a concomitante impegno professionale. Sosteneva che l'assenza del difensore avrebbe dovuto determinare il rinvio dell'udienza e, di conseguenza, la rinnovazione del giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto irrilevante l'impedimento del difensore poiché l'udienza di secondo grado era stata celebrata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.L. n. 149/2020, senza presenza delle parti e senza alcuna richiesta di trattazione orale da parte del difensore; pertanto il motivo di rinvio era ininfluente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila (3.000) alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, D.L. n. 149 del 9 novembre 2020
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, quando il processo di appello è celebrato in camera di consiglio sulla base delle disposizioni emergenziali previste dal decreto (cioè senza trattazione orale e senza presenza delle parti), l'eventuale legittimo impedimento del difensore non incide sulla regolarità della decisione; l'assenza di una richiesta di trattazione orale rende ininfluente la mancata partecipazione del difensore per quella data.
Massime di principio
- Se il giudizio di impugnazione è trattato in camera di consiglio ai sensi di norme che consentono decisioni senza udienza pubblica, l'impedimento del difensore non comporta automaticamente il rinvio; rileva se e solo se era prevista o richiesta la trattazione orale.
- Il difensore che intende impedire la trattazione senza difesa deve tempestivamente chiedere la trattazione orale o il rinvio e documentare l'impedimento; l'assenza di tale richiesta priva di efficacia la successiva eccezione di nullità per mancata partecipazione.
- I ricorsi per cassazione fondati su ragioni procedurali possono essere dichiarati inammissibili se la corte ritiene che la violazione dedotta sia inesistente o irrilevante rispetto alla regolare formazione del giudizio.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda; è quindi importante valutare la fondatezza delle censure procedurali prima di proporre ricorso.
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