Cassazione Penale, Sentenza n. 17789/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la conferma della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (una volta al giorno, esclusi festivi e domeniche) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva carenza e illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che il fatto era una violazione lieve e che il Tribunale aveva ancorato il rischio di reiterazione al solo dato storico dei precedenti e dei carichi pendenti senza fornire elementi a sostegno di una persistente determinazione a delinquere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione che aveva applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame, richiamando le modalità del fatto (ritrovamento di 43 grammi di hashish in un pacchetto di sigarette, 9 dosi per complessivi 12 grammi, 215 euro; in casa hashish e marijuana già suddivise in dosi e confezionate in sacchetti di cellophane; l'indagato osservato uscire da una finestra e riconosciuto) e la personalità dell'indagato gravata da precedenti e carichi pendenti specifici, elementi che, congiuntamente, indicano esercizio continuativo dell'attività di spaccio e giustificano il pericolo di recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma penale che disciplina la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; qui indicata come fattispecie penalmente rilevante oggetto del procedimento cautelare.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento normativo per l'applicazione delle misure cautelari quando sussista il pericolo di recidiva; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle modalità del fatto e dei precedenti/carichi pendenti, sussista una prognosi di reiterazione idonea a giustificare la misura.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per il riparto delle spese quando il ricorso viene dichiarato inammissibile: il ricorrente è tenuto a sostenere le spese del procedimento.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in rapporto alla condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende; la Corte dispone il pagamento in via equitativa, ritenendo però che non si sia verificata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di recidiva ai fini dell'art. 274 c.p.p. può essere fatta con una prognosi sulla base delle circostanze concrete del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale; non è sempre necessario provare «occasioni specifiche» di recidiva, purché gli elementi concreti giustifichino la previsione di reiterazione.
- La presenza di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi, il denaro contante, confezionamenti riconducibili allo spaccio e comportamenti compatibili con contatti con fornitori costituiscono elementi indiziari rilevanti e spesso sufficienti a fondare esigenze cautelari anche quando le quantità non siano abnormi.
- I precedenti penali e i carichi pendenti specifici assumono rilievo probatorio nel delineare la personalità dell'indagato e la persistenza di un'attività illecita; se corroborati da riscontri oggettivi relativi alla condotta recente, possono giustificare misure meno afflittive ma comunque di controllo (es. obblighi di presentazione).
- La motivazione della misura deve spiegare il nesso tra fatti concreti (modalità del reato, elementi probatori) e il rischio di reiterazione; una motivazione che ancori la prognosi solo a precedenti storici è più vulnerabile, ma se i precedenti sono confermati e integrati da elementi attuali la motivazione può ritenersi adeguata.
- In caso di ricorso inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali e, nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale, al versamento in favore della Cassa delle Ammende; tuttavia l'assenza di colpa nella scelta del motivo può indurre la Corte a quantificare il versamento in via equitativa.
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