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Sentenza

Sentenza n. 3165/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 6858/2023

Giustizia amministrativa202402951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, n. 6858/2023, che aveva respinto il ricorso contro il diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria relativo ad ampliamenti e parcheggi realizzati in zona agricola E1

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva impugnato il diniego comunale del permesso di costruire in sanatoria richiesto ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 per opere realizzate in difformità da una precedente concessione edilizia in sanatoria e dal certificato di agibilità, consistenti in un ampliamento destinato a deposito e celle frigorifere e nella realizzazione di un terrazzo e di spazi destinati a parcheggio. In primo grado e in appello sono stati dedotti: omessa o insufficiente verifica dell'effettiva consistenza degli abusi e dello stato dei luoghi al momento della domanda di sanatoria; violazione dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, assumendo che il Comune avrebbe dovuto valutare la doppia conformità anche con riferimento alla situazione esistente alla presentazione della domanda; violazione della legge Tognoli e della legge regionale Campania n. 19/2001, in quanto i parcheggi sarebbero stati pertinenziali, realizzati mediante chiusura di spazi già coperti da una tettoia e consentiti anche in deroga agli strumenti urbanistici; violazione del PRG e delle relative NTA; difetto di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione del diniego.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. Nel caso concreto, dal verbale di sopralluogo e dalla documentazione risultava che le opere erano difformi dalla precedente concessione edilizia in sanatoria, dal certificato di agibilità e dalla normativa applicabile. L'immobile ricadeva in zona agricola E1, nella quale le NTA comunali consentivano opere soltanto se funzionali al fondo o destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo; l'appellante, dopo la rinnovazione del procedimento, non aveva fornito elementi idonei a dimostrare una diversa consistenza dello stato dei luoghi al momento della domanda. È stato quindi ritenuto insussistente il requisito della doppia conformità. Il richiamo alla legge Tognoli è stato ritenuto irrilevante, poiché la disciplina derogatoria sui parcheggi ha carattere eccezionale e, secondo il richiamato orientamento, riguarda le aree urbane, mentre nelle aree extraurbane è necessario il titolo edilizio. È stata inoltre esclusa l'applicabilità della legge regionale n. 19/2001, che consente parcheggi in aree libere o nel sottosuolo o al primo piano di immobili già realizzati ed esistenti, ma non la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento. Infine, il motivo relativo alla motivazione è stato respinto perché il diniego esponeva adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si era costituito in appello.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire in sanatoria è subordinato alla conformità della realizzazione alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell'esecuzione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego è legittimo se espone in modo completo le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.

  • artt. 6 e seguenti l. 122/1989

    La possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici costituisce disciplina eccezionale, da interpretare restrittivamente e riferire alle finalità della legge; secondo il richiamato orientamento, essa opera per le aree urbane e non esclude la necessità del titolo edilizio nelle aree extraurbane.

  • art. 9 l.r. Campania n. 19/2001

    La disposizione consente la realizzazione di parcheggi in aree libere, nel sottosuolo o al primo piano di immobili già realizzati ed esistenti, ma non la realizzazione ex novo di corpi di fabbrica in ampliamento.

  • NTA del PRG del Comune di Striano per la zona E1

    Nella zona agricola E1 sono vietate opere non funzionali al fondo o non destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo.

Massime di principio

  • Il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 può essere rilasciato soltanto quando l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; l'assenza di una delle due conformità impone il diniego.
  • Nel procedimento di sanatoria edilizia, il privato che contesti la ricostruzione dello stato dei luoghi posta a fondamento del diniego deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare una diversa consistenza dell'intervento, anche a seguito della rinnovazione procedimentale.
  • La disciplina della legge Tognoli che consente parcheggi pertinenziali in deroga agli strumenti urbanistici ha natura eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente; essa non consente di prescindere dal titolo edilizio richiesto per interventi localizzati in aree extraurbane.
  • La normativa regionale che consente la realizzazione di parcheggi in aree libere o nel sottosuolo o al primo piano di immobili esistenti non può essere utilizzata per legittimare la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento.
  • In zona agricola, la sanabilità di opere edilizie è esclusa quando l'intervento non sia funzionale al fondo o destinato alla residenza dell'imprenditore agricolo, secondo le prescrizioni delle NTA applicabili.
  • Il diniego di sanatoria è adeguatamente motivato quando individua la difformità dell'intervento rispetto ai titoli edilizi preesistenti, la disciplina urbanistica ostativa e l'assenza dei presupposti normativi per la sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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