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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20513/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stato quindi confermato l'esito sfavorevole già maturato nei gradi di merito, senza modifiche alla dichiarazione di responsabilità per furto aggravato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato. Con l'unico motivo deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo l'illogicità della motivazione della decisione di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché aspecifico, in quanto sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già dedotte in appello e già puntualmente disattese. Ha inoltre osservato che la censura era comunque manifestamente infondata, poiché il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo quello che risulta dal contrasto tra il percorso argomentativo della sentenza e le massime di अनुभवienza o le altre affermazioni del provvedimento, mentre nel caso di specie la sentenza impugnata aveva dato risposta puntuale a tutte le censure.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. e); comma 2, lett. e)

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve emergere dal contrasto del ragionamento decisorio con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza; non è sufficiente una critica meramente ripetitiva o generica della decisione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile un motivo che si limiti a riprodurre senza specificità le censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito; una simile doglianza è inammissibile perché non assolve alla funzione di critica argomentata della sentenza impugnata.
  • La censura di illogicità della motivazione è ammissibile solo se evidenzia un effettivo contrasto logico interno alla sentenza o con massime di esperienza; non basta contestare in modo generico la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
  • Quando il provvedimento impugnato abbia fornito risposta puntuale a tutte le doglianze difensive, il ricorso che non si confronti con tale iter argomentativo è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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