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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25824/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi e sanzioni relativi all'anno 2009 dovuti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, per un importo complessivo di euro 2.830,02. Il tribunale aveva accolto l'opposizione del professionista dichiarando non dovute le somme, ma la corte d'appello, su gravame dell'INPS, ha riformato la decisione ritenendo dovuta la contribuzione in base alla mera percezione di reddito e alla funzione di chiusura del sistema della gestione separata, richiamando il principio di universalizzazione delle tutele e il divieto di duplicazione delle coperture assicurative solo in presenza di obbligo contributivo ad altra gestione di categoria. In cassazione il professionista ha proposto tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di prescrizione, deducendo che, quale contribuente minimo non soggetto agli studi di settore, il termine di pagamento del saldo 2009 sarebbe scaduto il 16.6.2010 e che la notifica dell'avviso bonario del 30.6.2015 sarebbe quindi avvenuta a prescrizione quinquennale già maturata; 2) violazione dell'art. 44 D.L. 269/2003, sostenendo che la base imponibile della contribuzione sarebbe costituita solo dall'eccedenza oltre euro 5.000 annui; 3) violazione del d.lgs. 218/1997 e dell'art. 116, commi 8 e 15, lett. a), L. 388/2000, in tema di sanzioni, assumendo che, in presenza di incertezze applicative, dovesse applicarsi il regime dell'omissione contributiva e non quello dell'evasione, e contestando che il rilievo sulla novità della deduzione fosse corretto. Tuttavia, nel corso del giudizio, il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi (cd. rottamazione quater) ex art. 1, commi 231-252, L. 197/2022, impegnandosi a rinunciare al giudizio; la Corte ha ritenuto che, non essendo ancora perfezionata la definizione con prova dei pagamenti, non vi fosse estinzione del processo, ma sopravvenisse una carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha rilevato che, per effetto dell'adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei carichi e dell'impegno a rinunciare al giudizio, è venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso. Non essendo stato dimostrato l'effettivo perfezionamento della rottamazione mediante produzione della documentazione dei pagamenti, non è stata dichiarata l'estinzione del giudizio, ma l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre compensato le spese di legittimità e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la giurisprudenza che ne esclude l'operatività nei casi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato come parametro della denunciata omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione.

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    individua l'obbligo contributivo alla gestione separata per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria riferita alla medesima attività.

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011

    è richiamato quale chiarimento della funzione di chiusura del sistema e di estensione della copertura assicurativa alle attività prive di tutela.

  • art. 44 D.L. 269/2003

    è invocato dal ricorrente per sostenere che la base imponibile contributiva sarebbe limitata all'eccedenza oltre una soglia di euro 5.000 annui.

  • d.lgs. 218/1997

    è richiamato insieme alla disciplina delle sanzioni per contestare il regime applicato dall'INPS.

  • art. 116, commi 8 e 15, lett. a), L. 388/2000

    è invocato per sostenere l'applicazione del regime sanzionatorio per omissione contributiva anziché per evasione in presenza di incertezze applicative.

  • art. 1, commi 231-252, L. 197/2022

    disciplina la definizione agevolata dei carichi cui il ricorrente ha aderito, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.

  • comma 236 dell'art. 1, L. 197/2022

    "l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"

    la Corte lo interpreta nel senso che, senza prova dell'effettivo perfezionamento e dei pagamenti, non può dichiararsi l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    è richiamato come base della estinzione del giudizio in caso di rinuncia, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto per mancanza del perfezionamento della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte esclude che il raddoppio del contributo unificato operi nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame.

Massime di principio

  • L'adesione del debitore a una definizione agevolata dei carichi con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'inammissibilità del ricorso per cassazione, quando non sia ancora provato il perfezionamento della definizione.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata richiede, secondo la disciplina speciale richiamata, non solo l'istanza e l'impegno a rinunciare, ma anche l'effettivo perfezionamento della procedura e la produzione in giudizio della documentazione dei pagamenti effettuati.
  • In presenza di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per effetto di fatti successivi alla proposizione dell'impugnazione, non si applica il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni infondate o pretestuose.
  • Quando la decisione viene definita per una causa processuale sopravvenuta che assorbe l'esame dei motivi, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure sostanziali e resta impregiudicata la questione dei presupposti tributari o contributivi oggetto della lite.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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