Circolare numero 197 del 8-11-1999
1. Campo d'intervento;- 2. Contributo di solidarietà;- 3. Modalità operative;- 4. Istruzioni contabili. -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell’art. 64 della legge n. 144/1999 sui fondi integrativi degli enti ex legge n. 70/1975 e sulla Gestione Speciale INPS per il personale degli enti disciolti. Dal 1° ottobre 1999 cessano i fondi e le relative contribuzioni, mentre resta il diritto al trattamento pensionistico integrativo maturato al 30 settembre 1999, da erogare in aggiunta alla pensione AGO. Contestualmente viene introdotto un contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti/pensionati, con modalità di calcolo, trattenuta e versamento tramite DM10/2, nonché specifiche istruzioni contabili e una procedura provvisoria in attesa dei decreti attuativi e della quantificazione definitiva delle prestazioni maturate.
Soppressione dei fondi integrativi ex legge n. 70/1975 e istituzione del contributo di solidarietà del 2%
Soppressione dei fondi integrativi degli enti ex legge n. 70/1975 e contributo di solidarietà
La circolare dà attuazione all’art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha inciso sul sistema dei fondi integrativi di previdenza degli enti rientranti nella legge n. 70/1975 e sulla Gestione Speciale INPS per il personale degli enti disciolti. Il documento chiarisce l’ambito soggettivo, gli effetti della soppressione dei fondi dal 1° ottobre 1999, il permanere del diritto al trattamento pensionistico integrativo maturato e l’istituzione del contributo di solidarietà del 2%, indicando inoltre le modalità operative di denuncia, versamento e contabilizzazione.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano a due categorie di soggetti:
- il personale appartenente agli enti compresi nella disciplina della legge n. 70/1975, iscritto ai fondi integrativi costituiti presso gli enti stessi;
- il personale degli enti mutualistici disciolti, passato a USL, ad altri enti pubblici o allo Stato, che abbia esercitato l’opzione prevista dall’art. 75 del DPR n. 761/1979 e dalla legge n. 482/1988, risultando iscritto alla Gestione Speciale costituita presso l’INPS per assicurare continuità all’iscrizione presso i fondi già operanti presso gli enti disciolti.
Soppressione dei fondi e cessazione della contribuzione
Ai sensi dell’art. 64 della legge n. 144/1999, dal 1° ottobre 1999 sono soppressi:
- i fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria dei dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975;
- la Gestione Speciale costituita presso l’INPS ex art. 75 del DPR n. 761/1979.
Con la soppressione cessano anche le corrispondenti contribuzioni. Pertanto, dal mese di ottobre 1999 i datori di lavoro non devono più presentare la denuncia mensile delle retribuzioni né versare la contribuzione relativa alla Gestione Speciale, restando fermo l’obbligo contributivo per l’assicurazione generale obbligatoria.
Diritto al trattamento pensionistico integrativo
La legge riconosce agli iscritti il diritto all’importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato secondo le normative regolamentari vigenti presso i fondi soppressi, sulla base delle anzianità contributive maturate entro il 30 settembre 1999. Tali importi sono erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.
L’allegato normativo richiama anche la rivalutazione annuale degli importi sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Contributo di solidarietà del 2%
Dal 1° ottobre 1999 è istituito un contributo di solidarietà pari al 2% sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la Gestione Speciale. Il contributo:
- è a totale carico del lavoratore/iscritto;
- ha natura solidaristica e non previdenziale;
- ha carattere obbligatorio;
- è soggetto alle ordinarie regole di riscossione previste per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori.
Base imponibile e determinazione provvisoria
La base imponibile coincide con la prestazione integrativa maturata dal singolo iscritto al 30 settembre 1999. Poiché la quantificazione definitiva può presentare difficoltà operative, la circolare consente una determinazione provvisoria del contributo sulla base di un imponibile pari a lire 886.125 mensili, corrispondente alla prestazione integrativa minima garantita per 40 anni, da rapportare in 40/mi agli anni di iscrizione maturati alla data del 30 settembre 1999.
Per la Gestione Speciale degli enti disciolti, l’anzianità di iscrizione deve essere conteggiata in anni interi, arrotondando per difetto i periodi inferiori a sei mesi e per eccesso quelli pari o superiori a sei mesi.
Modalità di denuncia e versamento tramite DM10/2
Nelle more dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi previsti dall’art. 64, comma 9, della legge n. 144/1999, il contributo di solidarietà deve essere versato all’Istituto tramite denuncia contributiva DM10/2.
I datori di lavoro, mantenendo la precedente posizione contributiva con codice di autorizzazione "OX", devono:
- esporre l’importo del contributo nei righi in bianco dei quadri B-C del DM10/2;
- precedere l’importo con la dicitura "Art 5 L.144/99" e con il codice di nuova istituzione "X650";
- indicare nella casella "numero dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- indicare nella casella "retribuzioni" l’ammontare della base imponibile;
- lasciare vuota la casella "numero giornate".
Regime transitorio per il mese di ottobre 1999
Per esigenze organizzative legate al passaggio al nuovo regime, il contributo relativo al mese di ottobre 1999 può essere versato con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
L’importo deve essere maggiorato degli interessi legali al tasso del 2,5% annuo, calcolati dal 16 novembre fino alla data del versamento. Ai fini della denuncia:
- il contributo di ottobre 1999 va esposto con la dicitura "Arr. Art 5 L.144/99" e il codice "X651";
- gli interessi vanno esposti in un rigo successivo con la dicitura "Vers. oneri accessori" e il codice "Q900".
Istruzioni contabili
Per la rilevazione del contributo di solidarietà è stato istituito il conto FIL 22/85, da utilizzare per i conguagli effettuati dai datori di lavoro con il sistema di cui al DM 5 febbraio 1969.
Indicazioni agli enti e documentazione da trasmettere
L’allegato indirizzato agli enti precisa che, dal mese di ottobre 1999, non devono più essere effettuate le denunce mensili e i versamenti relativi alla Gestione Speciale, ma deve essere trattenuto il contributo di solidarietà del 2% sulle retribuzioni degli interessati.
Poiché l’Istituto non dispone inizialmente dei dati necessari per il calcolo definitivo della prestazione maturata, gli enti devono trasmettere la scheda di dichiarazione predisposta, contenente i dati del dipendente, la qualifica, il trattamento economico utile, i periodi assicurativi e contributivi, i periodi non coperti da iscrizione e gli eventuali periodi riscattati. La documentazione deve essere restituita compilata per tutti i dipendenti interessati, con allegato un elenco riepilogativo.
Finalità delle istruzioni operative
La circolare mira a consentire la gestione transitoria del nuovo assetto introdotto dalla legge n. 144/1999, assicurando la continuità del diritto alle prestazioni integrative già maturate, la corretta applicazione del contributo di solidarietà e la regolare contabilizzazione delle somme dovute in attesa dei decreti ministeriali attuativi e della definizione puntuale degli importi individuali.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Le disposizioni riguardano il personale degli enti rientranti nella legge n. 70/1975 iscritto ai fondi integrativi costituiti presso gli stessi enti, nonché il personale degli enti mutualistici disciolti transitato a USL, altri enti pubblici o allo Stato che abbia esercitato l’opzione per mantenere l’iscrizione alla Gestione Speciale INPS ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 761/1979 e della legge n. 482/1988.
Soppressione dei fondi e cessazione della contribuzione
Dal 1° ottobre 1999 sono soppressi i fondi per la previdenza integrativa degli enti di cui alla legge n. 70/1975 e la Gestione Speciale INPS costituita ex art. 75 DPR n. 761/1979. Da tale data cessano anche le corrispondenti aliquote contributive; i datori di lavoro non devono più denunciare mensilmente le retribuzioni né versare la contribuzione relativa alla Gestione Speciale, fermo restando l’obbligo di contribuzione all’AGO.
Diritto al trattamento pensionistico integrativo
Agli iscritti è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico integrativo maturato sulla base delle norme regolamentari vigenti presso i fondi soppressi, in relazione all’anzianità contributiva maturata entro il 30 settembre 1999, con erogazione in aggiunta ai trattamenti pensionistici di base. L’allegato normativo prevede anche la rivalutazione annuale secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Contributo di solidarietà del 2%
Dal 1° ottobre 1999 è istituito un contributo di solidarietà pari al 2% sulle prestazioni integrative erogate o maturate presso i fondi e la Gestione Speciale. Il contributo è a totale carico del personale iscritto, ha natura solidaristica, è obbligatorio e si applicano le regole di riscossione previste per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori.
Base imponibile e calcolo provvisorio
La base imponibile è costituita dalla prestazione integrativa maturata al 30 settembre 1999. Poiché la quantificazione puntuale può risultare complessa, la circolare prevede un calcolo provvisorio su un imponibile pari a lire 886.125 mensili, corrispondente alla prestazione integrativa minima garantita per 40 anni, rapportato in 40/mi rispetto agli anni di iscrizione del singolo interessato alla data del 30 settembre 1999. Per il personale della Gestione Speciale gli anni di iscrizione vanno conteggiati in anni interi, con arrotondamento per difetto sotto i sei mesi e per eccesso da sei mesi in poi.
Modalità operative di denuncia e versamento
In attesa dei decreti ministeriali attuativi, il contributo deve essere versato tramite DM10/2, utilizzando la posizione contributiva già contraddistinta dal codice di autorizzazione "OX". Il contributo va esposto nei quadri B-C con la dicitura "Art 5 L.144/99" e il codice "X650"; vanno indicati il numero dei dipendenti interessati e l’ammontare della base imponibile, senza compilare la casella "numero giornate".
Regime transitorio per il mese di ottobre 1999
Per la prima applicazione, il contributo relativo alle retribuzioni di ottobre 1999 può essere versato con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Su tale importo si applicano interessi legali al 2,5% annuo dal 16 novembre fino alla data del versamento. Nel DM10/2 il contributo di ottobre va indicato con la dicitura "Arr. Art 5 L.144/99" e il codice "X651"; gli interessi vanno esposti in un successivo rigo con la dicitura "Vers. oneri accessori" e il codice "Q900".
Istruzioni contabili
Per la rilevazione del contributo di solidarietà è istituito il conto FIL 22/85, destinato al conguaglio da parte dei datori di lavoro secondo il sistema del DM 5 febbraio 1969. La circolare richiama inoltre le variazioni al piano dei conti riportate nell’allegato 3.
Indicazioni operative per gli enti e scheda di dichiarazione
L’allegato 2 invita gli enti a non effettuare più, dal mese di ottobre 1999, la denuncia mensile e il versamento per la Gestione Speciale, ma a trattenere il contributo del 2% sulle retribuzioni. Poiché l’Istituto non dispone ancora dei dati completi per il calcolo definitivo della prestazione maturata, gli enti devono trasmettere la scheda di dichiarazione con i dati anagrafici, economici, contributivi e i periodi utili, allegando un elenco riepilogativo, così da consentire la determinazione definitiva dell’integrazione e la successiva comunicazione delle modalità di versamento delle trattenute.
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