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Circolare

Circolare numero 198 del 12-11-1999

Decreto interministeriale 7 ottobre 1999: estensione all'anno 1999 della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni operative.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la proroga per il 1999 della riduzione contributiva del settore edile, confermata nella misura dell’11,50% per gli operai a tempo pieno. Vengono indicati i soggetti ammessi, le condizioni per usufruire del beneficio, i casi di esclusione e le modalità operative di esposizione nel mod. DM10/2, compreso il recupero dei maggiori contributi versati per i periodi dal 1° gennaio 1999.

Proroga 1999 della riduzione contributiva nel settore edile e istruzioni per il recupero dei contributi

Proroga della riduzione contributiva nel settore edile per il 1999

La circolare fornisce le istruzioni applicative della proroga, per l’anno 1999, della riduzione contributiva prevista per il settore edile. La misura, confermata all’11,50%, consente ai datori di lavoro interessati di recuperare i maggiori contributi versati dal 1° gennaio 1999, nel rispetto delle condizioni e delle modalità operative indicate.

Quadro normativo di riferimento

La proroga discende dall’art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha modificato il quadro della riduzione prevista dall’art. 29, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge n. 341/1995. L’operatività della proroga per il 1999 è stata resa possibile dal decreto interministeriale 7 ottobre 1999 (Lavoro-Tesoro), pubblicato nella G.U. n. 258 del 3 novembre 1999.

Ambito soggettivo e misura del beneficio

Il beneficio spetta ai datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2. La riduzione contributiva si applica alla contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa la quota di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e riguarda soltanto gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Non compete per i lavoratori a tempo parziale. Ai fini del calcolo, le aliquote contributive devono essere determinate secondo le misure in vigore dal 1° gennaio 1999 per i diversi settori di attività, industria e artigianato.

Condizioni per l’accesso e incompatibilità

L’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste per gli sgravi nel Mezzogiorno dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989, comprese le disposizioni del comma 1 in materia di retribuzione imponibile.

La riduzione è cumulabile con lo sgravio capitario previsto dall’art. 4, comma 17, della legge n. 449/1997, come rimodulato dall’art. 3, comma 4, della legge n. 448/1998.

Il beneficio non spetta invece per i lavoratori già destinatari di altre agevolazioni contributive, e in particolare per:

  • assunzioni dalle liste di mobilità;
  • contratti di formazione-lavoro;
  • lavoratori cui continua ad applicarsi lo sgravio totale decennale di cui all’art. 14 della legge n. 183/1976, ipotesi riferita alle imprese artigiane;
  • lavoratori cui si applica lo sgravio totale annuale o triennale ai sensi dell’art. 4, comma 21, della legge n. 449/1997 e dell’art. 3 della legge n. 448/1998.

Dichiarazione della Cassa edile

La circolare conferma quanto previsto dall’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995: le sedi devono acquisire dalle imprese la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante che nell’anno solare precedente l’impresa ha effettuato i versamenti alla Cassa.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili si applica la disciplina richiamata dal medesimo comma 3.

Modalità operative di riconoscimento del beneficio

Il riconoscimento dello sgravio avviene tramite la procedura di controllo, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende. Non sono previste innovazioni per la compilazione dei quadri B e C del mod. DM10/2.

Le aziende beneficiarie devono:

  • determinare i contributi previdenziali e quelli per le indennità economiche di malattia e maternità dovuti sull’intera aliquota, sia per la quota datoriale sia per quella a carico del lavoratore, senza applicare la riduzione in sede di calcolo ordinario;
  • indicare l’importo della riduzione spettante per il periodo di paga nel quadro D del mod. DM10/2, in uno dei righi in bianco, con la dicitura "RID. ART. 29, c2 DL244/95" e il codice "L206".

Recupero dei contributi relativi ai periodi pregressi

Per il conguaglio della riduzione riferita ai periodi decorrenti dal 1° gennaio 1999, i datori di lavoro aventi titolo possono utilizzare una delle denunce mod. DM10/2 con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

In tal caso l’azienda deve:

  • calcolare l’importo della riduzione spettante per i mesi già trascorsi;
  • esporlo nel quadro D in uno dei righi in bianco;
  • anteporre la dicitura "ARR. RID.ART. 29, c2 DL 244/95" e il codice "L207".

Le eventuali note di rettifica generate dalla procedura DM10/2 devono essere annullate dalle sedi dopo la verifica della correttezza della riduzione operata.

Sintesi finale

La circolare disciplina quindi la proroga per il 1999 della riduzione contributiva edile, ne precisa la misura, i destinatari, le condizioni di spettanza e le incompatibilità, oltre a fornire istruzioni operative per la denuncia contributiva e per il recupero dei maggiori versamenti già effettuati.

Punti principali

Proroga del beneficio e misura applicabile

La riduzione contributiva prevista per il settore edile è prorogata per il solo anno 1999, in forza della legge n. 144/1999 e del decreto interministeriale 7 ottobre 1999 pubblicato sulla G.U. n. 258 del 3 novembre 1999. La misura è confermata all’11,50% e riguarda il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del 31 dicembre 1998.

Soggetti interessati e ambito di applicazione

Il beneficio si applica ai datori di lavoro esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2. La riduzione spetta solo per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali e non compete quindi per i lavoratori a tempo parziale. Ai fini del calcolo occorre fare riferimento alle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 1999 per i diversi settori di attività (industria e artigianato).

Condizioni e incompatibilità

L’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni previste per gli sgravi nel Mezzogiorno dall’art. 6, commi 9-13, della legge n. 389/1989, comprese quelle sulla retribuzione imponibile di cui al comma 1. La riduzione è cumulabile con lo sgravio capitario ex art. 4, comma 17, della legge n. 449/1997, come rimodulato dall’art. 3, comma 4, della legge n. 448/1998. Non spetta, invece, per i lavoratori già destinatari di altre agevolazioni contributive, tra cui assunzioni da liste di mobilità, contratti di formazione-lavoro, sgravio totale decennale ex art. 14 della legge n. 183/1976 per imprese artigiane, sgravio totale annuale o triennale ex art. 4, comma 21, della legge n. 449/1997 e art. 3 della legge n. 448/1998.

Obbligo di dichiarazione della Cassa edile

In applicazione dell’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, le sedi devono acquisire dalle imprese la dichiarazione della competente Cassa edile attestante che nell’anno solare precedente l’impresa ha effettuato i versamenti alla Cassa. La dichiarazione va prodotta entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento alle Casse edili si applicano le disposizioni richiamate dal medesimo comma 3.

Modalità operative e controllo

Il riconoscimento del beneficio avviene tramite procedura di controllo sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende. Per la compilazione del mod. DM10/2 non sono previste innovazioni nei quadri B-C: le aziende calcolano i contributi dovuti sull’intera aliquota, senza riduzione, e riportano l’importo dello sgravio nel quadro D con la dicitura "RID. ART. 29, c2 DL244/95" e il codice "L206".

Regolarizzazione del periodo pregresso

Per il conguaglio della riduzione relativa ai periodi decorrenti dal 1° gennaio 1999, i datori di lavoro aventi titolo possono utilizzare una delle denunce DM10/2 con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. L’importo va indicato nel quadro D con la dicitura "ARR. RID.ART. 29, c2 DL 244/95" e il codice "L207". Le eventuali note di rettifica emesse dalla procedura DM10/2 devono essere annullate dalle sedi dopo verifica della correttezza della riduzione applicata.

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