Circolare numero 194 del 4-11-1999
Istruzioni per la concessione di un contributo aggiuntivo di 18 milioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dei lavoratori socialmente utili che chiedono il pensionamento anticipato. Chiarimenti in ordine ai quesiti avanzati da alcune Sedi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione delle norme sui lavoratori socialmente utili che accedono al pensionamento anticipato e alla contribuzione volontaria, alla luce del decreto interministeriale 21 maggio 1998 e della legge n. 144/1999. Viene disciplinato il contributo aggiuntivo di lire 18 milioni, spettante senza domanda specifica a chi ha già ottenuto o otterrà la pensione anticipata, e vengono precisate le modalità di calcolo, imputazione e conguaglio rispetto alla contribuzione volontaria dovuta. La circolare inoltre estende e riepiloga la platea dei lavoratori interessati dal regime transitorio e fornisce chiarimenti su casi particolari: domanda presentata mentre si lavora, rioccupazione successiva, decorrenza del trattamento, trattenute per contribuzione volontaria e decesso del pensionato.
Contributo aggiuntivo di lire 18 milioni per lavoratori socialmente utili ammessi al pensionamento anticipato
Contributo aggiuntivo e pensionamento anticipato per lavoratori socialmente utili
La circolare interviene sulla disciplina del pensionamento anticipato dei lavoratori socialmente utili, già regolata dal decreto interministeriale 21 maggio 1998 e successivamente modificata dalla legge n. 144/1999. L’obiettivo è chiarire, alla luce delle precisazioni ministeriali, le modalità di accesso al contributo aggiuntivo di lire 18 milioni e i riflessi operativi sulla contribuzione volontaria e sulla liquidazione della pensione anticipata.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama innanzitutto l’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 468/1997 e il decreto interministeriale 21 maggio 1998, che hanno previsto la possibilità per alcuni lavoratori socialmente utili di essere ammessi alla contribuzione volontaria e al pensionamento anticipato per il periodo mancante alla maturazione dei requisiti pensionistici. In origine era previsto un contributo a fondo perduto a carico del Fondo per l’occupazione pari al 50% dell’importo complessivamente dovuto per la prosecuzione volontaria.
Successivamente, la legge n. 144 del 17 maggio 1999 ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili, disponendo all’articolo 58, comma 17, lettera a), un contributo aggiuntivo rispetto a quello già previsto, destinato a coprire la parte residua del costo della contribuzione volontaria. La circolare n. 166 del 6 agosto 1999 aveva già richiamato tali novità, riservandosi di fornire istruzioni specifiche sulle modalità di richiesta e corresponsione del nuovo contributo, ora puntualmente definite.
Soggetti interessati dalla disciplina transitoria
La circolare ribadisce che, a seguito della legge n. 144/1999, rientrano nel regime transitorio dei lavori socialmente utili e possono accedere alle misure di pensionamento anticipato:
- i lavoratori che al 31 dicembre 1997 avevano già maturato dodici mesi di impegno in progetti di lavori socialmente utili, anche se non ancora utilizzati in quella data;
- i lavoratori che, essendo già effettivamente utilizzati in progetti alla stessa data, hanno raggiunto dodici mesi di impegno nel corso del 1998 mediante completamento dei progetti;
- i lavoratori che hanno raggiunto o raggiungeranno dodici mesi di impegno esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999.
Per tali soggetti continuano ad applicarsi le istruzioni contenute nella circolare n. 181 del 6 agosto 1998 e nei successivi messaggi richiamati nel testo.
Domanda unica e termini di presentazione
Per i lavoratori che hanno titolo al pensionamento anticipato non è richiesta una domanda distinta per il contributo aggiuntivo. La circolare precisa che entro il 31 dicembre 1999 può essere presentata una sola domanda, utilizzando i modelli già in uso, valida contemporaneamente per:
- l’ammissione ai versamenti volontari;
- la concessione del contributo aggiuntivo;
- la liquidazione della pensione anticipata.
Il contributo aggiuntivo spetta a tutti i lavoratori cui sia già stata o sia destinata ad essere liquidata la pensione anticipata, compresi quelli che avevano già presentato domanda prima dell’entrata in vigore della legge n. 144/1999.
Importo del contributo aggiuntivo e sua funzione
L’importo del contributo aggiuntivo è fissato in lire 18.000.000. La circolare lo definisce come una vera e propria "dotazione personale" del lavoratore, dalla quale, nel corso del periodo di percezione della pensione anticipata, vengono progressivamente imputate le somme dovute per la contribuzione volontaria relativa a quel medesimo periodo.
Il meccanismo consente di coprire il costo della prosecuzione volontaria con un sostegno pubblico che si affianca al contributo a fondo perduto già previsto in precedenza.
Calcolo della contribuzione volontaria e conguaglio finale
Per stabilire se il contributo di 18 milioni sia sufficiente o se residui una differenza da corrispondere al lavoratore, deve essere determinato l’importo complessivo dovuto per la contribuzione volontaria nel periodo di pensione anticipata. La circolare evidenzia che tale importo non è determinabile in via definitiva sin dall’inizio, poiché:
- la retribuzione di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, deve essere aggiornata in base alla variazione annuale dell’indice del costo della vita ISTAT;
- nel tempo possono intervenire modifiche legislative riguardanti il contributo IVS;
- l’aliquota contributiva è quella vigente per la generalità dei prosecutori volontari e può subire variazioni.
Per questo motivo, l’importo della contribuzione volontaria viene determinato in via presuntiva. A tal fine, il calcolo effettuato sulla base dell’aliquota vigente e delle variazioni biennali già previste nella misura dello 0,50% viene cautelativamente maggiorato del 2% per ogni anno di spettanza della pensione anticipata. Alla liquidazione definitiva della pensione verrà poi effettuato il conguaglio tra quanto effettivamente dovuto e quanto già assorbito dal contributo di 18 milioni.
La circolare annuncia inoltre che un successivo messaggio definirà le modalità operative per l’eventuale corresponsione dell’importo residuo, per le trattenute a titolo di contribuzione volontaria sulla pensione anticipata, per il conguaglio delle trattenute già effettuate e per l’eventuale assoggettamento del contributo a IRPEF.
Chiarimenti operativi su attività lavorativa e rioccupazione
Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti su alcuni casi particolari.
Se la domanda di pensionamento anticipato viene presentata mentre il lavoratore svolge un’attività lavorativa diversa dai lavori socialmente utili, viene meno lo stato di disoccupazione e non sussistono i presupposti né per il trattamento pensionistico anticipato né per la prosecuzione volontaria. L’unica eccezione è rappresentata dal lavoro precario, che comporta la permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento; in tal caso, cessata l’attività, i requisiti possono considerarsi soddisfatti.
Diversamente, se il lavoratore è già stato ammesso al pensionamento anticipato e alla prosecuzione volontaria e successivamente si rioccupa in un’attività che comporti obblighi contributivi, non si verifica la revoca o la sospensione della pensione. In base al principio di irreversibilità dello status di pensionato, si applica il regime generale di cumulo con i redditi da lavoro previsto per le pensioni di anzianità. La prosecuzione volontaria deve però essere sospesa per tutta la durata della nuova attività lavorativa e riprendere alla cessazione di quest’ultima fino alla fine del periodo residuo di pensione anticipata.
Decorrenza della pensione per chi ha già maturato i requisiti ordinari
La circolare chiarisce che i lavoratori destinatari della disciplina transitoria che abbiano perfezionato, entro il 31 dicembre 1999, i requisiti di età e contribuzione previsti dalla normativa vigente al 19 giugno 1998 per il normale pensionamento di anzianità o di vecchiaia possono ottenere la prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tali requisiti sono stati raggiunti.
Trattenute per contribuzione volontaria e importo minimo della pensione
Il testo affronta anche la relazione tra contribuzione volontaria e trattamenti di importo pari al minimo. Il Ministero del lavoro ha precisato che il contributo a carico del Fondo per l’occupazione, inizialmente fissato al 50% del dovuto, può essere ulteriormente incrementato in funzione delle risorse disponibili del Fondo stesso, ai sensi dell’articolo 58 della legge n. 144/1999.
Nei casi di pensione pari al trattamento minimo, l’esigenza di salvaguardare l’importo minimo previsto dall’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, impedisce il semplice recupero mediante trattenute sul trattamento pensionistico. La circolare osserva tuttavia che il contributo aggiuntivo di 18 milioni ha ormai superato, in via pratica, tale problematica e che la sussidiazione aggiuntiva opera comunque per tutte le pensioni anticipate, a prescindere dal loro importo, fino a concorrenza del contributo stesso.
Effetti del decesso del pensionato anticipato
In caso di decesso del titolare della pensione anticipata, si estingue l’obbligo di versamento dei contributi volontari a suo carico. Restano invece salvi i diritti dei superstiti, che potranno accedere alla pensione di reversibilità se in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa generale.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama il decreto interministeriale 21 maggio 1998, che ha disciplinato l’attuazione delle misure previste dall’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 468/1997, finalizzate a favorire il raggiungimento dei requisiti pensionistici o la ricollocazione dei lavoratori socialmente utili. Viene inoltre richiamata la legge n. 144 del 17 maggio 1999, che ha modificato la disciplina introducendo, all’articolo 58, comma 17, lettera a), un contributo aggiuntivo a quello a fondo perduto già previsto per la contribuzione volontaria.
Contributo aggiuntivo di lire 18 milioni
Il contributo aggiuntivo spetta a tutti i lavoratori cui sia già stata o sarà liquidata la pensione anticipata, compresi coloro che avevano presentato domanda prima dell’entrata in vigore della legge n. 144/1999. Non è richiesta una domanda specifica: entro il 31 dicembre 1999 è sufficiente una sola istanza, utilizzando i modelli già in uso, valida per l’ammissione ai versamenti volontari, per il contributo aggiuntivo e per la liquidazione della pensione anticipata. L’importo è fissato in lire 18.000.000 e costituisce una dotazione personale da imputare progressivamente alle somme dovute per contribuzione volontaria durante il periodo di percezione della pensione anticipata.
Determinazione della contribuzione volontaria e conguagli
Per verificare se il contributo aggiuntivo di 18 milioni sia sufficiente o se debba essere corrisposta la differenza, occorre determinare l’importo complessivamente dovuto dal lavoratore per la contribuzione volontaria nel periodo interessato. Poiché tale importo può essere determinato solo in via presuntiva, in ragione dell’aggiornamento annuale della retribuzione e di possibili modifiche dell’aliquota contributiva, la circolare prevede che l’importo calcolato venga cautelativamente maggiorato del 2% per ogni anno di spettanza della pensione anticipata. Al momento della liquidazione definitiva sarà effettuato il conguaglio tra quanto effettivamente dovuto e quanto già detratto dal contributo di 18 milioni.
Ambito soggettivo della disciplina transitoria
Viene ribadito che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 144/1999, rientrano nel regime transitorio dei lavori socialmente utili e nelle connesse disposizioni sul pensionamento anticipato: i lavoratori che al 31 dicembre 1997 avevano già conseguito dodici mesi di impegno nei progetti di LSU, anche se non utilizzati; i lavoratori già effettivamente utilizzati in tale data e che abbiano raggiunto dodici mesi nel corso del 1998 completando i progetti; i lavoratori che abbiano raggiunto o raggiungano dodici mesi di impegno esclusivamente nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999. Per questi soggetti restano applicabili le istruzioni della circolare n. 181/1998 e dei successivi messaggi richiamati.
Chiarimenti su domanda e stato occupazionale
Se la domanda di pensionamento anticipato è presentata mentre il lavoratore svolge attività lavorativa diversa dai LSU, non sussistono i presupposti per il trattamento e per la prosecuzione volontaria, perché viene meno lo stato di disoccupazione. L’unica eccezione riguarda il lavoro precario, che consente la permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento; cessata tale attività, possono ritenersi verificati i requisiti per l’accesso alla prestazione e alla prosecuzione volontaria.
Rioccupazione dopo l’ammissione al prepensionamento
Se il lavoratore, già ammesso al pensionamento anticipato e alla prosecuzione volontaria, si rioccupa successivamente con attività che comporti obblighi contributivi, non si determina revoca o sospensione della pensione, in coerenza con il principio di irreversibilità dello status di pensionato. Si applica invece il regime generale di cumulo tra pensione e redditi da lavoro previsto per le pensioni di anzianità; in tali casi la prosecuzione volontaria deve essere sospesa e riprendere dalla cessazione dell’attività lavorativa fino al termine del periodo residuo di percezione della pensione anticipata.
Decorrenza della pensione per chi ha già maturato i requisiti ordinari
I lavoratori che rientrano nella disciplina transitoria e che, entro il 31 dicembre 1999, hanno perfezionato i requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla normativa vigente al 19 giugno 1998 per il normale pensionamento di anzianità o di vecchiaia, possono ottenere la prestazione con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti.
Ritenute per contribuzione volontaria e trattamento minimo
La circolare coordina il decreto interministeriale 21 maggio 1998 con la legge n. 144/1999, osservando che la sussidiazione a carico del Fondo per l’occupazione, inizialmente pari al 50% del dovuto, può essere incrementata in relazione alle risorse disponibili. Nei casi in cui la pensione sia di importo pari al trattamento minimo, l’integrazione a tutela dell’importo minimo previsto dall’articolo 69 della legge n. 153/1969 rende necessario l’intervento aggiuntivo del Fondo, poiché non è praticabile il conguaglio mediante trattenute sulla pensione. La circolare segnala tuttavia che il contributo aggiuntivo di 18 milioni ha di fatto superato il problema delle trattenute sulle pensioni al minimo e che la sussidiazione opera per tutte le pensioni anticipate fino a concorrenza del contributo aggiuntivo stesso.
Decesso del titolare della pensione anticipata
In caso di decesso del beneficiario del pensionamento anticipato, cessa l’obbligo di versamento dei contributi volontari a suo carico. Restano salvi i diritti dei superstiti che possiedano i requisiti soggettivi previsti dalla disciplina generale per ottenere la pensione di reversibilità.
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