Circolare numero 193 del 2-11-1999
Sono in corso di emissione i modelli reddituali predisposti in applicazione della deliberazione n. 259 del Consiglio di Amministrazione dell’8 settembre 1999, per la verifica della situazione reddituale degli anni 1996, 1997 e 1998. Per la compilazione i pensionati devono rivolgersi ai soggetti abilitati alla certificazione del reddito con i quali l’INPS ha stipulato convenzioni per l’assistenza gratuita. I soggetti abilitati provvederanno alla trasmissione dei dati agli archivi INPS con collegamento telematico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce un nuovo sistema centralizzato di acquisizione e verifica dei redditi dei pensionati e degli altri titolari di prestazioni legate al reddito, basato sull’intervento di CAF e altri soggetti abilitati alla certificazione. Sono indicati l’iter di invio della "Richiesta RED", le pensioni interessate, le modalità di acquisizione, certificazione e trasmissione telematica dei dati, nonché gli effetti sul ricalcolo delle prestazioni. La disciplina è accompagnata da una convenzione-tipo, un protocollo aggiuntivo e dai modelli RED da utilizzare per le varie tipologie di prestazione e soggetti interessati.
Nuove modalità di richiesta e verifica dei dati reddituali per le prestazioni INPS collegate al reddito
Nuove modalità di richiesta dei dati reddituali per prestazioni INPS
La circolare disciplina il passaggio a un sistema centralizzato di raccolta, certificazione e trasmissione dei dati reddituali necessari alla verifica delle prestazioni collegate al reddito. Il nuovo modello si fonda sulla collaborazione di soggetti abilitati alla certificazione del reddito, ai quali i pensionati devono rivolgersi per presentare la dichiarazione relativa agli anni 1996, 1997 e 1998.
Quadro generale e finalità dell’intervento
L’intervento nasce dall’esigenza di verificare annualmente i requisiti reddituali richiesti da numerose prestazioni erogate dall’INPS, in una fase transitoria precedente alla piena integrazione automatica delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 259 dell’8 settembre 1999 ha dato mandato alla Direzione Generale di avviare trattative con i soggetti abilitati per legge alla certificazione del reddito e ha autorizzato la stipula delle convenzioni.
L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, ottenere dichiarazioni reddituali "certificate" e telematicamente trasmesse all’Istituto; dall’altro, costituire una banca dati reddituale centralizzata che consenta controlli più rapidi, maggior certezza dei dati e riduzione dei costi e dei tempi rispetto alla procedura tradizionale basata sulla modulistica cartacea.
Soggetti coinvolti e convenzioni stipulate
Le convenzioni sono state stipulate con CAF, consulenti tributari, ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro. Tali soggetti, in quanto abilitati, possono acquisire le dichiarazioni dei titolari delle prestazioni, riscontrarne la corrispondenza con la documentazione fiscale e trasmettere i dati all’INPS.
La circolare precisa che l’assistenza ai pensionati deve essere prestata gratuitamente. Le sedi territoriali devono pubblicizzare gli elenchi dei soggetti convenzionati, sia mediante affissione di manifesti sia attraverso altri strumenti ritenuti idonei. Gli elenchi sono resi disponibili anche su Internet e Intranet e vengono allegati alla lettera individuale inviata al pensionato.
Individuazione delle prestazioni interessate
Le prestazioni soggette alla verifica reddituale sono individuate tramite l’archivio pensioni. Sono interessate tutte le prestazioni collegate al reddito per le quali risultano assenti in archivio i dati reddituali per almeno uno degli anni 1996, 1997 e 1998; se uno o più anni risultano già memorizzati, la procedura richiede soltanto i redditi mancanti.
Per la generalità dei casi l’INPS invia ai titolari la lettera "Richiesta RED" con il modello "Tipo RED". Per alcune situazioni particolari, invece, non viene inviata la lettera ma vengono predisposte apposite liste per le sedi.
Rilevanze che determinano l’invio della lettera
La circolare elenca le principali rilevanze per le quali il reddito incide sul diritto o sulla misura della prestazione e, quindi, viene inviata la lettera individuale. Tra queste figurano:
- integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994;
- integrazione al minimo dell’assegno di invalidità;
- integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1994;
- maggiorazione sociale del minimo;
- assegno per il nucleo familiare;
- trattamenti di famiglia;
- incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi;
- incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro.
La circolare chiarisce che viene inviata una sola lettera per soggetto, anche quando il medesimo pensionato sia titolare di una sola pensione interessata a più rilevanze oppure di più pensioni interessate a rilevanze diverse.
Situazioni particolari segnalate alle sedi
Per alcune fattispecie la verifica non avviene tramite lettera ma attraverso liste inviate alle sedi. Le casistiche elencate sono:
- sospensione della pensione di invalidità;
- revisione straordinaria dell’assegno di invalidità;
- incumulabilità con redditi da lavoro autonomo;
- mantenimento dell’importo al 30 settembre 1983;
- incumulabilità con redditi da lavoro dipendente conseguiti all’estero.
Per tali liste la circolare rinvia a successive istruzioni operative.
Contenuto della "Richiesta RED" e delle informazioni memorizzate
La lettera personalizzata contiene l’indicazione delle pensioni interessate, della relativa motivazione, degli ulteriori soggetti tenuti alla dichiarazione e delle altre pensioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione in accertamento.
Le informazioni della "Richiesta RED", insieme agli importi delle altre pensioni rilevati tramite la procedura CASRED, vengono memorizzate nel "data base reddituale". Tale memorizzazione consente la visualizzazione dei modelli emessi, la duplicazione degli stessi e la gestione dei solleciti per le dichiarazioni non ancora pervenute.
Modalità di presentazione della dichiarazione reddituale
I pensionati devono rivolgersi a uno dei soggetti convenzionati per presentare la dichiarazione reddituale. La dichiarazione deve riguardare soltanto i redditi diversi dalle pensioni già indicate nella lettera, ma deve essere presentata anche quando non esistano altri redditi.
La circolare sottolinea che l’INPS ha adottato una procedura volta a semplificare gli adempimenti ed evitare calcoli ed errori. I soggetti convenzionati, grazie alla documentazione fiscale esibita dal pensionato, certificano i dati e li trasmettono telematicamente all’Istituto, esonerando l’interessato da ulteriori incombenze.
Modalità tecniche di acquisizione e struttura della stringa identificativa
La lettera inviata al pensionato contiene una stringa di 32 caratteri, riportata anche in codice a barre per la lettura ottica, che consente la gestione personalizzata della dichiarazione. La stringa comprende:
- codice sede;
- codice categoria;
- numero di certificato;
- rilevanze per le quali il soggetto è interessato;
- anni per i quali deve essere dichiarato il reddito;
- codice stato civile;
- codice di controllo.
Questi elementi consentono alla procedura di acquisizione di visualizzare pannelli specifici in funzione delle rilevanze, dello stato civile e degli anni da dichiarare.
Trasmissione telematica e aggiornamento delle banche dati
I soggetti convenzionati trasmettono le dichiarazioni via cavo o via Internet. I codici di accesso vengono forniti dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. I dati trasmessi aggiornano il nuovo data base reddituale; a questi si sommano i dati rilevati dal Casellario Centrale dei Pensionati, e il totale viene utilizzato per l’aggiornamento del data base delle pensioni e per l’eventuale ricalcolo degli importi in pagamento.
Effetti economici e ricalcolo delle prestazioni
La verifica reddituale può comportare il mantenimento, l’aumento o la riduzione della prestazione in pagamento. Gli uffici provvedono anche ai conguagli a debito o a credito, che verranno comunicati al pensionato al termine della verifica. La circolare segnala inoltre che il nuovo sistema comporta un sensibile miglioramento del processo produttivo e una riduzione dei costi rispetto alla gestione tradizionale.
Convenzione-tipo e protocollo aggiuntivo
La documentazione allegata contiene una convenzione-tipo e un protocollo aggiuntivo, declinati per CAF, associazioni e ordini professionali. La convenzione disciplina:
- attività dell’INPS e dei soggetti convenzionati;
- procedure di supporto informatico;
- informativa privacy al momento della raccolta;
- stampa e custodia delle dichiarazioni;
- compensi;
- durata triennale;
- spese a carico del convenzionato, salvo diversa previsione di legge.
Il compenso è fissato in lire 12.500 per ogni dichiarazione trasmessa, con IVA al 20%. I pagamenti avvengono entro 60 giorni dalla fatturazione. Se un dichiarante si rivolge a più soggetti per la stessa dichiarazione o per un’integrazione, il compenso spetta al soggetto che abbia trasmesso per primo i dati. Le dichiarazioni scartate dalla trasmissione telematica possono essere fatturate una volta rese conformi al tracciato richiesto.
Modelli RED allegati e tipologie di redditi richiesti
Gli allegati contengono modelli differenziati in relazione alla tipologia di prestazione e alla composizione del nucleo familiare. Tra i modelli richiamati vi sono RED1, RED3, RED4, RED5, RED9-10, RED11, RED12 e RED14.
I modelli indicano, per il titolare, il coniuge e, nei casi previsti, i figli, le tipologie di reddito da dichiarare per gli anni 1996, 1997 e 1998. Le fattispecie considerate includono, a titolo esemplificativo, redditi da lavoro dipendente, autonomo e d’impresa, pensioni estere, arretrati, redditi di fabbricati e terreni, rendite vitalizie, trattamenti di fine rapporto, redditi non assoggettabili all’IRPEF e prestazioni assistenziali in denaro.
Informativa privacy e responsabilità del dichiarante
I modelli contengono l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996. I dati acquisiti sono necessari per determinare l’importo delle prestazioni commisurate ai redditi e vengono raccolti e utilizzati dagli enti competenti esclusivamente per tale finalità.
Il dichiarante può in ogni momento rivolgersi al soggetto presso cui ha presentato la dichiarazione per verificare, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i dati, nonché per opporsi al trattamento in caso di violazione di legge. Il soggetto che riceve la dichiarazione è titolare del trattamento.
Indicazioni operative per le sedi
Le sedi territoriali e i Direttori di Area e di Agenzia sono invitati a porre in essere tutte le iniziative necessarie per garantire massima collaborazione con i soggetti convenzionati, così da agevolare la presentazione delle dichiarazioni e risolvere eventuali situazioni particolari.
Punti principali
Avvio del nuovo sistema di verifica reddituale
L’INPS, in attesa dell’integrazione automatica delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, istituisce una fase transitoria in cui la verifica dei requisiti reddituali avviene tramite soggetti abilitati per legge alla certificazione del reddito. La deliberazione n. 259 dell’8 settembre 1999 autorizza la Direzione Generale a trattare con CAF, consulenti tributari, ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro e consente al Presidente la stipula delle convenzioni. L’obiettivo è la costituzione di una banca dati reddituale centralizzata, con dichiarazioni "certificate" e trasmissione telematica all’Istituto.
Prestazioni interessate e criteri di individuazione
Sono interessate le prestazioni collegate al reddito per le quali mancano in archivio i dati reddituali relativi ad almeno uno degli anni 1996, 1997 e 1998; se un dato è già presente, si richiedono solo gli anni mancanti. Per la generalità dei casi l’INPS invia la lettera personalizzata "Richiesta RED" con il modello "Tipo RED"; per alcune situazioni particolari, invece, le sedi ricevono liste dedicate. La lettera indica le pensioni interessate, le motivazioni della rilevanza reddituale, gli altri soggetti tenuti a dichiarare e le eventuali altre pensioni rilevanti memorizzate nel Casellario.
Rilevanze e casistiche particolari
La circolare elenca le rilevanze per le quali viene inviata la lettera: integrazione al minimo, assegno di invalidità, maggiorazione sociale, assegni per il nucleo familiare e trattamenti di famiglia, nonché ipotesi di incumulabilità della pensione ai superstiti e dell’assegno di invalidità con altri redditi. Sono invece segnalate alle sedi, con liste apposite, le situazioni di sospensione della pensione di invalidità, revisione straordinaria dell’assegno di invalidità, incumulabilità con redditi da lavoro autonomo o dipendente estero e mantenimento dell’importo al 30 settembre 1983. Per tali liste, le modalità di gestione saranno definite con successiva comunicazione.
Modalità di acquisizione, certificazione e trasmissione
I soggetti convenzionati acquisiscono le dichiarazioni reddituali, verificano la corrispondenza con la documentazione fiscale, stampano il modello "Mod. CERT.RED" in duplice copia, ne consegnano una al pensionato e conservano l’altra per almeno dieci anni. I dati vengono trasmessi all’INPS per via telematica o via cavo, con accesso mediante codici forniti dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. Il sistema include una stringa di 32 caratteri, anche in codice a barre, per l’identificazione personalizzata della dichiarazione.
Effetti sui dati INPS e sul ricalcolo delle prestazioni
Le informazioni della "Richiesta RED", unitamente agli importi delle altre pensioni rilevati dal Casellario Centrale dei Pensionati, vengono memorizzate nel data base reddituale. I dati trasmessi aggiornano il data base reddituale e, sommati a quelli del Casellario, alimentano il data base delle pensioni per l’eventuale ricalcolo degli importi in pagamento. La procedura consente inoltre la visualizzazione dei modelli emessi, la duplicazione e la gestione dei solleciti per le dichiarazioni non ancora pervenute.
Documentazione inviata ai pensionati e tempistiche
Ai pensionati interessati vengono inviati la lettera personalizzata "Richiesta RED" e il modello "Tipo RED" con le tipologie di redditi da dichiarare. La spedizione delle lettere è prevista tra inizio novembre e metà dicembre. È inoltre prevista la distribuzione di un volantino informativo presso le sedi, gli uffici pagatori, le strutture periferiche e i "Punti cliente".
Ruolo dei soggetti convenzionati e gratuità del servizio
I pensionati devono rivolgersi a uno dei soggetti convenzionati per presentare la dichiarazione reddituale, anche se non possiedono altri redditi oltre alle pensioni indicate. Le convenzioni sono state stipulate con CAF, consulenti tributari, ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro; gli elenchi dei soggetti convenzionati sono disponibili in provincia, su Internet e Intranet, e vengono allegati anche alla lettera. L’assistenza è espressamente gratuita e le sedi devono pubblicizzarla con manifesti e altri mezzi idonei.
Contenuto della dichiarazione e modelli RED
I modelli allegati individuano, per ciascuna tipologia di prestazione, i redditi da dichiarare per gli anni 1996, 1997 e 1998, distinguendo tra redditi del titolare, del coniuge e, nei casi previsti, dei figli. Sono previsti modelli diversi, tra cui RED1, RED3, RED4, RED5, RED9-10, RED11, RED12 e RED14, con elenchi dettagliati delle tipologie di reddito rilevanti. Le istruzioni includono anche l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996 e il richiamo ai diritti del dichiarante.
Disciplina convenzionale e compensi
La convenzione tipo prevede che l’INPS corrisponda 12.500 lire per ogni dichiarazione trasmessa, con maggiorazione del 20% a titolo di IVA. La durata è di tre anni, con facoltà di disdetta anticipata da parte dell’Istituto mediante raccomandata da inviare entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il protocollo aggiuntivo disciplina anche le modalità di fatturazione, i tempi di pagamento entro 60 giorni, il criterio di priorità in caso di dichiarazioni presentate a soggetti diversi e la registrazione della convenzione solo in caso d’uso.
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