Circolare numero 23Bis del 2-11-1999
sommario di cui alla cir. n. 23 del 9 febbraio 1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica correzioni alle tabelle n. 7 e n. 11 allegate alla circolare n. 23 del 9 febbraio 1999. Le modifiche riguardano alcune aliquote contributive per specifiche categorie di aziende e lavoratori: aziende appaltatrici di servizi di mensa, imprese di pulizia soggette a CIGS e cooperative agricole ex legge n. 240/84. Vengono aggiornati sia i contributi a carico del dipendente sia quelli a carico dell’azienda, oltre a chiarire che per le imprese di pulizia non è dovuto il contributo di mobilità ex art. 16 L. n. 223/91. Il testo corretto della circolare è reso disponibile in Intranet/Internet dal 2 novembre 1999 alle ore 18.00.
Variazioni alle tabelle allegate alla circolare n. 23 del 9 febbraio 1999
Variazioni alle tabelle allegate alla circolare n. 23 del 9 febbraio 1999
La circolare reca una serie di rettifiche alle tabelle allegate alla circolare n. 23 del 9 febbraio 1999. Le correzioni interessano principalmente le aliquote contributive applicabili ad alcune categorie di aziende e lavoratori, con specificazione delle percentuali corrette a carico dell’azienda e del dipendente.
Tabella n. 7: aziende appaltatrici di servizi di mensa
Per la sezione relativa alle aziende appaltatrici di servizi di mensa presso aziende industriali con più di 15 dipendenti e con titolari iscritti IVS, la rettifica riguarda il personale con qualifica di dirigente. L’aliquota a carico del dipendente è fissata all’8,89% in luogo del 9,19% originariamente indicato; l’aliquota a carico dell’azienda è pari al 26,82% anziché al 26,52%.
Tabella n. 7: imprese di pulizia con più di 15 dipendenti soggette CIGS
Per le imprese di pulizia con più di 15 dipendenti soggette a CIGS viene chiarito che il contributo di mobilità ex art. 16 della legge n. 223/91 non è dovuto, poiché tali aziende sono assoggettate al solo contributo per CIGS. Le aliquote corrette sono quindi le seguenti:
- operai/impiegati: totale 40,77%, di cui 31,58% a carico azienda e 9,19% a carico dipendente;
- viaggiatori/piazzisti: totale 38,33%, di cui 29,14% a carico azienda e 9,19% a carico dipendente;
- dirigenti: totale 36,99%, di cui 28,10% a carico azienda e 8,89% a carico dipendente.
Tali valori sostituiscono quelli precedentemente riportati, che risultavano più elevati di 0,30 punti percentuali nelle quote a carico azienda e nel totale per le prime due categorie, e di 0,30 punti percentuali anche per i dirigenti.
Tabella n. 11: cooperative agricole legge n. 240/84
Nella tabella n. 11, con riferimento alle cooperative agricole disciplinate dalla legge n. 240/84, la circolare rettifica le aliquote per il personale con qualifica di impiegato e/o quadro, sia nelle aziende con più di 15 dipendenti sia in quelle con più di 50 dipendenti. In entrambi i casi, l’aliquota a carico del dipendente è pari all’8,84% anziché all’8,54%.
Le aliquote corrette risultano pertanto:
- cooperative agricole legge n. 240/84, aziende con più di 15 dipendenti: totale 37,82%, di cui 28,98% a carico azienda e 8,84% a carico dipendente;
- cooperative agricole legge n. 240/84, aziende con più di 50 dipendenti: totale 38,12%, di cui 29,28% a carico azienda e 8,84% a carico dipendente.
Anche in questo caso vengono espressamente sostituite le percentuali precedentemente pubblicate, che indicavano per entrambe le fattispecie una quota dipendente dell’8,54%.
Disponibilità del testo corretto
La circolare conclude comunicando che il testo corretto della circolare n. 23 del 9 febbraio 1999 è reso disponibile in Intranet/Internet dalle ore 18:00 del 2 novembre 1999. La comunicazione è sottoscritta dal Direttore generale Trizzino.
Punti principali
Correzioni alla tabella n. 7: servizi di mensa
Per le aziende appaltatrici di servizi di mensa presso aziende industriali con più di 15 dipendenti e con titolari iscritti IVS, la circolare rettifica l’aliquota per il personale dirigente: la quota a carico del dipendente passa all’8,89% anziché 9,19%, mentre la quota a carico dell’azienda diventa 26,82% anziché 26,52%.
Correzioni alla tabella n. 7: imprese di pulizia soggette CIGS
Per le imprese di pulizia con più di 15 dipendenti soggette a CIGS viene precisato che il contributo di mobilità ex art. 16 L. n. 223/91 non è dovuto, in quanto tali aziende sono soggette al solo contributo per CIGS. Le aliquote corrette sono: operai/impiegati 40,77% totale (31,58% azienda, 9,19% dipendente); viaggiatori/piazzisti 38,33% totale (29,14% azienda, 9,19% dipendente); dirigenti 36,99% totale (28,10% azienda, 8,89% dipendente), in sostituzione delle percentuali precedentemente riportate.
Correzioni alla tabella n. 11: cooperative agricole legge n. 240/84
Per le cooperative agricole ex legge n. 240/84, sia per le aziende con più di 15 dipendenti sia per quelle con più di 50 dipendenti, per il personale con qualifica di impiegato e/o quadro l’aliquota a carico del dipendente è rettificata all’8,84% anziché 8,54%. Le aliquote complessive corrette diventano: 37,82% totale (28,98% azienda, 8,84% dipendente) per le aziende con più di 15 dipendenti; 38,12% totale (29,28% azienda, 8,84% dipendente) per le aziende con più di 50 dipendenti.
Disponibilità del testo corretto
La circolare precisa che il testo corretto della circolare n. 23 del 9 febbraio 1999 è disponibile su Intranet/Internet dalle ore 18:00 del 2 novembre 1999.
Testo integrale
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