Circolare numero 192 del 29-10-1999
La competenza a decidere sulle domande di dilazione è stata affidata ai Direttori regionali senza alcun limite di importo, con l’attribuzione della competenza circa l’estensione alla concessione delle 36 rate, previa autorizzazione ministeriale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che il potere decisionale sulle domande di rateazione è attribuito ai Direttori Regionali, senza limiti di importo, con competenza a decidere fino a 24 rate, esprimere il parere sulle dilazioni fino a 36 rate e dare esecuzione all’eventuale autorizzazione ministeriale per il prolungamento. Vengono rideterminate le modalità operative per le sedi, i termini istruttori, la gestione delle domande fino a 36 rate e la ratifica delle delibere già adottate. È inoltre disciplinata un’attività trimestrale di reporting verso la Direzione Centrale delle Entrate Contributive.
Rateazioni contributive: decentramento delle competenze ai Direttori Regionali
Rateazioni contributive: decentramento delle competenze ai Direttori Regionali
La circolare ridefinisce la disciplina interna delle rateazioni dei debiti contributivi, spostando il potere decisionale dal Consiglio d’Amministrazione e dal Comitato Crediti ai Direttori Regionali. L’intervento si inserisce nel quadro delle precedenti delibere in materia e chiarisce sia le competenze decisorie sia le modalità operative per la gestione delle domande, includendo le ipotesi di dilazione fino a 24 e fino a 36 rate.
Inquadramento della modifica organizzativa
Con la delibera n. 471 del 12 ottobre 1999, il Consiglio d’Amministrazione stabilisce che il potere decisionale sulle domande di rateazione è demandato al Direttore Regionale, senza limiti di importo. La circolare precisa che tutti i riferimenti, contenuti nelle precedenti deliberazioni, alle competenze del Consiglio d’Amministrazione e del Comitato Crediti devono ora intendersi riferiti al Direttore Regionale, per le decisioni a lui attribuite.
La scelta segue la sospensione dell’attività del Comitato Crediti disposta con messaggio n. 9707 del 24 settembre 1999, in attesa di una nuova determinazione dell’Organo di Amministrazione sul decentramento funzionale.
Competenze del Direttore Regionale
Il Direttore Regionale assume tre funzioni principali:
- decide le rateazioni fino a 24 rate ai sensi dell’art. 2, comma 11, della L. n. 389/1989;
- esprime il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate;
- dà esecuzione, con propria delibera, all’autorizzazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale relativa al prolungamento fino a 36 rate.
Le decisioni del Direttore Regionale sono assunte in via definitiva. Qualora la decisione sia difforme dal parere espresso dal Direttore della Sede competente, la delibera deve contenere le relative motivazioni.
Domande di dilazione fino a 24 rate
Per le domande di rateazione fino a 24 rate, il Direttore della Sede competente deve effettuare l’istruttoria secondo i criteri già fissati dalle deliberazioni n. 288 dell’11 aprile 1988, n. 1202 del 23 luglio 1996, n. 356 dell’11 marzo 1997 e n. 165 del 25 maggio 1999.
Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, la Sede deve trasmettere al Direttore Regionale l’istanza di rateazione corredata dal proprio parere non vincolante. Il Direttore Regionale deve decidere nei 15 giorni successivi, avvalendosi anche del parere del Coordinatore dell’Ufficio Legale regionale.
Dopo la delibera regionale, la Sede competente elabora il piano di ammortamento per il numero di rate concesso.
Domande di dilazione fino a 36 rate
Per le richieste di rateizzazione fino a 36 rate, il Direttore Regionale può autorizzare la dilazione fino a 24 rate e deve esprimere il parere sul prolungamento oltre tale limite.
Successivamente, la Direzione Regionale deve comunicare alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive, unitamente al parere già espresso, i seguenti dati:
- nominativo della ditta;
- numero di matricola;
- data di presentazione dell’istanza;
- data del provvedimento adottato;
- importo dilazionato;
- periodo interessato alla dilazione;
- numero di rate concesso.
La circolare sottolinea che, per snellire l’iter, tutte le richieste di dilazione in 36 rate devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione Centrale, anche quando la dilazione sia stata respinta o concessa in misura inferiore a 24 rate, indicando gli elementi alla base della valutazione negativa.
La Direzione Centrale trasmette i dati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che può autorizzare il prolungamento fino a 36 rate. Ricevuta l’autorizzazione ministeriale, il Direttore Regionale la rende esecutiva con propria delibera. Il piano di ammortamento già emesso fino a 24 rate deve quindi essere rideterminato fino a 36 rate.
Validità degli atti già adottati e ratifica
Le delibere adottate dai Comitati Crediti e gli atti relativi alle rateazioni emessi in vigenza della delibera n. 165 del 25 maggio 1999 conservano efficacia, purché siano ratificati dal Direttore Regionale.
La circolare raccomanda espressamente ai Direttori Regionali di procedere con immediatezza alla ratifica delle delibere adottate dal Comitato Crediti.
Decorrenza e ambito di applicazione
La nuova disciplina entra in vigore con effetto immediato e si applica anche alle istanze di rateazione già in corso di istruttoria.
In particolare, tutte le domande di importo superiore a L. 1.000.000.000, già trasmesse alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive e non ancora deliberate dal Consiglio d’Amministrazione, devono essere sottoposte alla decisione del Direttore Regionale.
Attività di reporting trimestrale
I Direttori delle Sedi Regionali devono comunicare trimestralmente l’andamento delle rateazioni alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive, che a sua volta riferisce al Consiglio d’Amministrazione.
Le informazioni da trasmettere riguardano:
- numero o importo delle domande accolte;
- numero o importo delle domande respinte;
- numero o importo delle domande definite;
- area di appartenenza: DM, ART/COMM., SETTORE AGRICOLO, oppure VARIE per le altre categorie.
Le domande devono inoltre essere suddivise per fasce di importo dei soli contributi:
- fino a L. 100.000.000;
- da oltre L. 100.000.000 a L. 500.000.000;
- oltre L. 500.000.000.
A partire dal mese di ottobre 1999, le statistiche trimestrali devono distinguere il numero di domande pervenute e l’importo richiesto con la domanda. Per il monitoraggio del settore, soprattutto in vista della prossima attuazione della riscossione esattoriale, devono essere indicate anche la giacenza iniziale, le domande pervenute nel trimestre e la giacenza finale.
Ambito soggettivo e oggetto della dilazione
La circolare ribadisce che tutte le categorie contributive possono accedere alla rateizzazione, purché l’istanza riguardi importi contributivi già scaduti e non pagati alle naturali scadenze e siano rispettate le regole richiamate dalle circolari precedenti.
È inoltre precisato che la domanda di dilazione può riguardare anche importi dovuti esclusivamente per somme aggiuntive.
Punti principali
Attribuzione delle competenze ai Direttori Regionali
La delibera n. 471 del 12 ottobre 1999 trasferisce ai Direttori Regionali il potere decisionale in materia di rateazioni, senza limiti di importo. I riferimenti nelle precedenti delibere alle competenze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Crediti devono intendersi riferiti al Direttore Regionale per le decisioni allo stesso demandate.
Rateazioni fino a 24 rate
Per le domande di dilazione fino a 24 rate, il Direttore della Sede competente cura l’istruttoria secondo i criteri già fissati dalle delibere n. 288/1988, n. 1202/1996, n. 356/1997 e n. 165/1999, e trasmette l’istanza al Direttore Regionale con parere non vincolante entro 15 giorni. Il Direttore Regionale decide nei 15 giorni successivi, anche con il supporto del Coordinatore dell’Ufficio Legale regionale; la decisione è definitiva e, se difforme dal parere della sede, deve essere motivata.
Rateazioni fino a 36 rate
Per le dilazioni fino a 36 rate il Direttore Regionale può autorizzare fino a 24 rate e formula il parere sul prolungamento. La sede regionale deve comunicare alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive i dati della pratica, compreso l’esito, anche se la richiesta è respinta o accolta per meno di 24 rate. La Direzione Centrale trasmette poi gli elementi al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, cui spetta l’autorizzazione al prolungamento; ricevuta tale autorizzazione, il Direttore Regionale la rende esecutiva con propria delibera e il piano di ammortamento già emesso viene rideterminato fino a 36 rate.
Validità delle precedenti delibere e applicazione immediata
Le delibere e gli atti relativi alle rateazioni adottati in vigenza della delibera n. 165/1999 restano efficaci, ma devono essere ratificati dal Direttore Regionale. È raccomandata una immediata ratifica delle delibere assunte dal Comitato Crediti. La normativa entra in vigore con effetto immediato e si applica anche alle istanze già in istruttoria; le domande di importo superiore a L. 1.000.000.000 già trasmesse alla Direzione Centrale e non ancora deliberate devono essere decise dal Direttore Regionale.
Reporting trimestrale e contenuto delle statistiche
I Direttori delle Sedi Regionali devono comunicare trimestralmente alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive l’andamento delle rateazioni, che sarà poi riferito al Consiglio di Amministrazione. Devono essere indicati numero o importo delle domande accolte, respinte e definite, distintamente per area di appartenenza (DM, ART/COMM., settore agricolo, oppure VARIE) e per fasce di importo dei soli contributi: fino a L. 100.000.000, da oltre L. 100.000.000 a L. 500.000.000, oltre L. 500.000.000. Le statistiche, a partire da ottobre 1999, devono distinguere tra numero di domande pervenute e importo richiesto; per il monitoraggio devono essere indicate anche giacenze iniziali, domande pervenute nel trimestre e giacenze finali.
Ambito soggettivo e oggetto della rateazione
Possono accedere alla rateizzazione tutte le categorie contributive, purché l’istanza riguardi importi contributivi già scaduti e non pagati alle scadenze naturali e siano rispettate le norme richiamate nelle circolari precedenti. La dilazione può riguardare anche importi dovuti solo per somme aggiuntive.
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