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Circolare

Circolare numero 195 del 4-11-1999

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999 i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati sono inclusi tra i destinatari diretti ed immediati della pensione ai superstiti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, che ha esteso la tutela ai minori per i quali sia provata la vivenza a carico degli ascendenti. Vengono indicati i criteri per riconoscere la pensione ai superstiti ai nipoti minori, distinguendo i casi di convivenza e non convivenza, nonché le modalità di riesame delle domande pendenti, respinte o già definite. La circolare chiarisce inoltre gli effetti sui casi in cui la pensione sia stata liquidata ad altri superstiti e precisa che la pronuncia si applica anche ad alcuni fondi sostitutivi dell’AGO. In materia di trattamenti di famiglia, i nipoti in linea retta minori e a carico vengono equiparati ai figli, con necessità di autorizzazione e con regole specifiche per arretrati e per i collaterali.

Effetti della sentenza n. 180/1999 sui nipoti minori a carico in materia di pensioni ai superstiti e trattamenti di famiglia

Effetti della sentenza n. 180/1999 sui nipoti minori a carico

La circolare illustra l’impatto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 maggio 1999, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non include tra i soggetti equiparati ai figli anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.

La pronuncia rileva in materia di pensioni ai superstiti e di trattamenti di famiglia, con l’obiettivo di estendere la tutela previdenziale ai nipoti minori che risultino effettivamente mantenuti dagli ascendenti assicurati, anche in assenza di formale affidamento.

Presupposti per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti

Per effetto della sentenza, i nipoti minori viventi a carico degli ascendenti assicurati sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.

Ai fini della verifica della "vivenza a carico" devono sussistere due condizioni:

  • uno stato di bisogno del superstite, inteso come non autosufficienza economica, da valutare in relazione alle esigenze medie di carattere alimentare, alle fonti di reddito e all’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;
  • il mantenimento da parte del dante causa, desumibile dal comportamento concreto dell’ascendente nei confronti dell’avente diritto.

In assenza di una previsione legislativa specifica, la valutazione va condotta sulla base della situazione del nucleo familiare del lavoratore deceduto e del superstite.

Convivenza, non convivenza e criteri reddituali

La circolare distingue tra convivenza e non convivenza.

Nel caso di convivenza, intesa come effettiva comunione di tetto e di mensa, nei confronti del nipote superstite può di norma prescindersi dall’accertamento del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola non autosufficienza economica. Tale condizione può ritenersi sussistente al di sopra di un limite reddituale pari al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%, in analogia con le regole sugli assegni familiari, richiamando l’art. 6 del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, come modificato dal D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla L. 11 agosto 1972, n. 485.

Dal 1° agosto 1994, ai fini dell’accertamento del carico familiare e della non autosufficienza economica, non devono essere più inclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla L. 27 luglio 1994, n. 473.

Nel caso di non convivenza, devono essere accertate entrambe le condizioni:

  • la non autosufficienza economica;
  • il mantenimento abituale da parte del dante causa.

A tal fine è richiesto un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, per verificare se il primo concorresse effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del nipote.

Domande pendenti, respinte e nuove domande

Le domande di pensione ai superstiti pendenti e quelle di futura presentazione devono essere definite secondo i criteri indicati nella circolare.

Possono essere riesaminate, su richiesta degli interessati, anche le domande già respinte in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, purché non sia intervenuta sentenza negativa passata in giudicato e non sia decorso il termine per proporre l’azione giudiziaria.

La circolare richiama, per tale termine:

  • per le domande presentate dal 19 settembre 1992, il termine di 3 anni e 180 giorni dalla data del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 438;
  • per le domande presentate anteriormente al 19 settembre 1992, il termine di 10 anni e 360 o 180 giorni dalla data del provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 47 del D.P.R. n. 639/1970 e 46 della L. n. 88/1989.

Resta fermo che, ove si sia verificata una preclusione processuale, il nipote minore superstite può presentare una nuova domanda di pensione. In tal caso:

  • la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa;
  • i ratei sono liquidati dal mese successivo a quello in cui si è compiuta la decadenza relativa al precedente provvedimento, oppure dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza negativa;
  • in ogni caso opera il limite della prescrizione decennale.

Pensioni già liquidate ad altri superstiti

La circolare disciplina i casi in cui, in presenza della preclusione poi dichiarata illegittima, la pensione ai superstiti sia già stata liquidata ad altre categorie di superstiti titolari di un diritto concorrente o incompatibile con quello del nipote minore.

In tali ipotesi il riconoscimento del diritto del nipote comporta la ricostituzione o la soppressione della pensione già liquidata.

Casi di pensione al coniuge e/o ai figli

Quando il decesso abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione a favore del coniuge e/o dei figli minori, studenti o inabili, il riconoscimento del diritto al nipote comporta la rideterminazione dell’importo della pensione indiretta o di reversibilità secondo le aliquote di legge previste dall’art. 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903 e dall’art. 1, comma 41, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

La disciplina varia a seconda che, alla data del 1° giugno 1999, la pensione fosse ancora in pagamento oppure no.

Se la pensione era in pagamento al 1° giugno 1999:

  • la pensione deve essere ricostituita con effetto dalla decorrenza originaria, includendo il nipote tra i contitolari;
  • per il periodo antecedente il 1° giugno 1999 va corrisposta al nipote, nei limiti della prescrizione decennale, l’eventuale differenza tra l’importo ricostituito e quello effettivamente pagato ai contitolari.

Se la pensione non era più in pagamento al 1° giugno 1999:

  • la pensione deve essere riliquidata con effetto dalla decorrenza originaria, includendo il nipote tra i contitolari;
  • per il periodo antecedente la cessazione del diritto dei contitolari va corrisposta al nipote, entro i limiti della prescrizione decennale, l’eventuale differenza tra l’importo riliquidato e quello corrisposto ai superstiti.

Casi di pensione a fratelli o sorelle

Quando la pensione ai superstiti sia stata liquidata a fratelli o sorelle, il diritto del nipote superstite è considerato incompatibile e prevalente. Ne consegue la soppressione della pensione già liquidata ai collaterali.

La circolare sottolinea tuttavia che tali pensioni erano state originariamente liquidate in modo legittimo e che, pertanto, le ragioni del nipote devono essere bilanciate con la salvaguardia dei diritti patrimoniali già maturati dagli altri superstiti.

Anche qui occorre distinguere in base alla situazione al 1° giugno 1999.

Se la pensione era in pagamento al 1° giugno 1999:

  • la pensione indiretta o di reversibilità va attribuita al nipote dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’assicurato o del pensionato;
  • per il periodo anteriore al 1° giugno 1999, al nipote va corrisposta l’eventuale differenza tra la pensione spettante e quella già pagata ai fratelli o sorelle;
  • la pensione ai collaterali va revocata dal 1° giugno 1999.

Se la pensione non era più in pagamento al 1° giugno 1999:

  • la pensione va attribuita al nipote dal primo giorno del mese successivo al decesso;
  • per il periodo anteriore alla cessazione del diritto dei fratelli o sorelle, va corrisposta al nipote l’eventuale differenza tra la pensione spettante e quella pagata agli altri superstiti;
  • anche in questo caso opera il limite della prescrizione decennale.

Applicazione ai fondi sostitutivi dell’AGO

La sentenza n. 180/1999 si applica anche alle pensioni ai superstiti a carico del Fondo Volo, del soppresso Fondo Autoferrotranvieri, del Fondo Elettrici e del Fondo Telefonici, poiché le relative norme rinviano alla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.

Per il soppresso Fondo Autoferrotranvieri la circolare indica un termine particolare per la proposizione dell’azione giudiziaria:

  • 5 anni e 180 giorni dalla data del provvedimento impugnato per le domande presentate prima del 24 agosto 1996;
  • per le domande presentate dal 24 agosto 1996 si applica il termine previsto dall’art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992.

Effetti sui trattamenti di famiglia

La pronuncia della Corte Costituzionale ha effetti anche in materia di trattamenti di famiglia, sia per il rinvio contenuto nell’art. 3, ultimo comma, del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, sia per il richiamo espresso dell’art. 2, comma 6, del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla L. 13 maggio 1988, n. 153.

Ai fini dell’erogazione degli assegni familiari e dell’assegno per il nucleo familiare, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell’ascendente, sono quindi equiparati ai figli legittimi anche se non formalmente affidati.

La vivenza a carico si considera dimostrata quando l’ascendente provvede abitualmente al mantenimento del minore:

  • in caso di convivenza, tale mantenimento si presume;
  • in caso di non convivenza, può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In entrambi i casi va comunque verificata la non autosufficienza economica del nipote secondo i criteri già richiamati per le pensioni ai superstiti.

Autorizzazione, arretrati e disciplina dei collaterali

Per la peculiarità della fattispecie, la circolare ritiene opportuno subordinare il riconoscimento del diritto a includere nel nucleo familiare il nipote in linea retta, minore e vivente a carico, a una specifica autorizzazione dell’Istituto, così da evitare duplicazioni di erogazioni.

Le Sedi e i datori di lavoro devono dare attuazione alla sentenza riconoscendo gli eventuali arretrati, su richiesta degli interessati, entro il limite della prescrizione quinquennale.

Restano ferme le disposizioni già impartite per fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale, i quali possono far parte del nucleo familiare solo se:

  • minori o maggiorenni inabili;
  • orfani di entrambi i genitori;
  • privi del diritto alla pensione ai superstiti.

È però precisato che, se fratelli, sorelle o nipoti collaterali sono stati formalmente affidati dai competenti organi a norma di legge, rientrano nella categoria degli equiparati ai figli ai sensi dell’art. 38 e possono quindi far parte del nucleo familiare anche in assenza delle condizioni sopra indicate.

Punti principali

Sentenza n. 180/1999 e ampliamento dei soggetti tutelati

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 38 del D.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i soggetti equiparati ai figli anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti. La circolare chiarisce che, per effetto della sentenza, i nipoti minori viventi a carico degli ascendenti assicurati sono destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.

Requisito della vivenza a carico

Per il nipote minore è richiesto lo stato di bisogno, inteso come non autosufficienza economica valutata in base alle esigenze medie di mantenimento, alle fonti di reddito e all’eventuale concorso di altri familiari, nonché il mantenimento da parte del dante causa, desumibile dal comportamento concreto dell’ascendente. In mancanza di una previsione legislativa specifica, la valutazione va effettuata considerando la situazione del nucleo familiare del lavoratore deceduto e del superstite.

Convivenza e non convivenza

In caso di convivenza, intesa come comunione di tetto e di mensa, può di norma prescindersi dall’accertamento del mantenimento abituale, limitando la verifica alla non autosufficienza economica. La circolare richiama come parametro reddituale, in analogia agli assegni familiari, il limite pari al trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%, precisando inoltre che dal 1° agosto 1994 non si includono nel reddito i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte. In caso di non convivenza, devono essere accertate sia la non autosufficienza economica sia il mantenimento abituale, anche tramite esame comparativo dei redditi.

Domande di pensione ai superstiti: pendenti, future e respinte

Devono essere definite secondo i nuovi criteri le domande pendenti e quelle di futura presentazione. Possono essere riesaminate, su richiesta degli interessati, le domande già respinte in base alla norma dichiarata incostituzionale, purché non vi sia sentenza negativa passata in giudicato o non sia decorso il termine per l’azione giudiziaria. La circolare richiama i termini di decadenza: 3 anni e 180 giorni per domande dal 19 settembre 1992, e 10 anni e 360 o 180 giorni per quelle anteriori.

Nuove domande dopo preclusioni processuali

Se è decorso il termine per l’azione giudiziaria o se vi è sentenza negativa passata in giudicato, il nipote minore superstite può comunque presentare una nuova domanda. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa, ma i ratei sono liquidati solo dal mese successivo alla maturazione della decadenza sul precedente provvedimento, oppure dal mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza negativa, sempre entro il limite prescrizionale decennale.

Pensioni già liquidate ad altri superstiti

Se la pensione è stata già riconosciuta ad altre categorie di superstiti incompatibili o concorrenti con il diritto del nipote minore, il riconoscimento a quest’ultimo comporta la ricostituzione o la soppressione della pensione già liquidata. La circolare distingue i casi in cui la pensione fosse ancora in pagamento al 1° giugno 1999 da quelli in cui non fosse più in pagamento, fissando le modalità di riliquidazione e la corresponsione delle eventuali differenze arretrate entro i limiti della prescrizione decennale.

Casi di coniuge e figli minori, studenti o inabili

Quando il decesso ha dato luogo a pensione a favore del coniuge e/o dei figli minori, studenti o inabili, il diritto del nipote minore comporta la rideterminazione della pensione indiretta o di reversibilità secondo le aliquote di legge. Se la pensione era in pagamento al 1° giugno 1999, la ricostituzione opera dalla decorrenza originaria e al nipote spetta l’eventuale differenza per il periodo precedente, nei limiti della prescrizione. Se la pensione non era più in pagamento, la riliquidazione avviene dalla decorrenza originaria con riconoscimento delle differenze fino alla cessazione del diritto dei contitolari.

Casi di fratelli e sorelle superstiti

Quando la pensione era stata liquidata a fratelli o sorelle, il diritto del nipote superstite è prevalente e incompatibile, comportando la soppressione della pensione ai collaterali. Se la pensione era ancora in pagamento al 1° giugno 1999, la prestazione va attribuita al nipote dal primo giorno del mese successivo al decesso e la pensione ai collaterali va revocata dal 1° giugno 1999, con corresponsione al nipote delle eventuali differenze arretrate. Se non era più in pagamento, si procede analogamente, riconoscendo le differenze entro la prescrizione decennale.

Applicazione ai fondi sostitutivi dell’AGO

La sentenza n. 180/1999 si applica anche alle pensioni ai superstiti a carico del Fondo Volo, del soppresso Fondo Autoferrotranvieri, del Fondo Elettrici e del Fondo Telefonici, poiché le norme di settore rinviano alle disposizioni dell’assicurazione generale obbligatoria. Per il soppresso Fondo Autoferrotranvieri, la circolare indica un termine speciale per l’azione giudiziaria: 5 anni e 180 giorni per le domande presentate prima del 24 agosto 1996, mentre per quelle successive si applica il termine dell’art. 4 del D.L. n. 384/1992.

Effetti sui trattamenti di famiglia

La pronuncia rileva anche in materia di assegni familiari e assegno per il nucleo familiare, poiché le rispettive norme rinviano all’art. 38 del D.P.R. n. 818/1957. I nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell’ascendente, sono equiparati ai figli legittimi anche se non formalmente affidati. La vivenza a carico si considera provata se l’ascendente provvede abitualmente al mantenimento; in caso di convivenza tale mantenimento è presunto, mentre in caso di non convivenza può essere dimostrato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fermo restando il requisito della non autosufficienza economica.

Autorizzazione, arretrati e rapporti con i collaterali

Per evitare duplicazioni di erogazioni, il riconoscimento del nipote in linea retta, minore e a carico, nel nucleo familiare è subordinato ad apposita autorizzazione dell’Istituto. Le Sedi e i datori di lavoro devono dare attuazione alla sentenza riconoscendo gli eventuali arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale e su richiesta degli interessati. Restano ferme le disposizioni per fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale, che possono far parte del nucleo solo se minori o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori e privi del diritto a pensione ai superstiti, salvo il caso di formale affidamento ai competenti organi.

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