Cassazione Penale, Sentenza n. 22520/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/11/2023 del Tribunale del riesame di Palermo che, pur avendo annullato la misura cautelare con riferimento al giudizio di gravità indiziaria per il reato di tentata estorsione, ha confermato la custodia in carcere per i reati di incendio aggravato (tentato e consumato). Due motivi di ricorso: (1) doglianza sulla qualificazione dell'aggravante "commesso su navi", sostenendo che le imbarcazioni danneggiate sono di piccole dimensioni e non possono essere considerate "navi" ai sensi del codice della navigazione e della nautica da diporto; (2) censura sulla sproporzione e inutilità della misura cautelare carceraria rispetto a misure meno afflittive, tenuto conto della cristallizzazione del compendio probatorio, dell'assenza di precedenti e della presunta minore pericolosità dell'imputato, che avrebbe agito su indicazione dello zio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure manifestamente infondate. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo ampio e coerente la sussistenza dei gravi indizi per gli incendi (due episodi, con coautori) sulla base di dichiarazioni della persona offesa e intercettazioni; che sussistessero concreti pericoli di inquinamento probatorio (conversazioni/interventi registrati e confidenze a terzi) e un concreto pericolo di reiterazione, anche in forme più cruente; e che misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) risultassero inidonee a prevenire reiterazione o inquinamento. La Corte ha inoltre rilevato l'inammissibilità di censure non proposte nel giudizio di riesame. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'emissione dell'ordinanza del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari; la decisione impugnata è stata adottata ai sensi di tale articolo.
art. 425 c.p. (richiamato nel testo)
Prevede un aumento di pena per l'incendio doloso se il fatto è commesso su navi o altri edifici natanti. La Corte ha ritenuto che il testo della norma renda irrilevante la precisa qualificazione formale delle imbarcazioni di piccole dimensioni ai fini dell'aggravante evocata dal Tribunale del riesame.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che consente la trattazione scritta; richiamata per giustificare la trattazione scritta del ricorso in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per gli effetti procedurali della dichiarazione di inammissibilità: a seguito dell'inammissibilità è posto a carico del ricorrente l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Principio utilizzato per escludere che l'inammissibilità del ricorso implichi necessariamente colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò non esime tuttavia dal pagamento delle somme previste.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso ordinanze cautelari, svolge un controllo limitato: verifica violazioni di norme specifiche o la mancanza/manifesta illogicità della motivazione, senza riapprezzare i fatti o sostituirsi al giudice del merito.
- Le esigenze cautelari possono essere confermate sulla base della concreta sussistenza di pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, anche quando parte dell'imputazione venga esclusa o annullata; l'annullamento parziale non necessariamente indebolisce la valutazione complessiva della pericolosità.
- L'aggravante per fatti commessi "su navi o altri edifici natanti" può essere interpretata in modo non eccessivamente formale: la qualificazione tecnica dell'imbarcazione non determina automaticamente l'esclusione dell'aggravante se il fatto rientra nella previsione normativa.
- Le misure alternative (arresti domiciliari con monitoraggio elettronico) possono essere ritenute inidonee quando vi siano elementi concreti che indicano la possibilità di reiterazione o di inquinamento probatorio che il solo controllo elettronico non sarebbe in grado di prevenire.
- Obiezioni e censure non sollevate nei precedenti gradi di giudizio sono in generale precluse in Cassazione e possono rendere il motivo inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo colpa grave, comunque l'addebito delle spese processuali e l'obbligo del versamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo le norme procedure applicabili.
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