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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34883/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto la custodia cautelare in carcere, deducendo: genericità e aspecificità dell'appello del P.M. ai sensi dell'art. 310 c.p.p.; vizio di motivazione e mancata valutazione di un presunto bis in idem rispetto ad un precedente provvedimento cautelare del 2020; contestata attendibilità del collaboratore Iorio; insufficienza e non univocità delle intercettazioni a sostegno della fattispecie di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.), dei reati di traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) e delle aggravanti ex art. 416bis.1 c.p.; contestazione dell'applicabilità delle esigenze cautelari (rischio di recidiva, pericolo di fuga o inquinamento probatorio) e della scelta della custodia carceraria rispetto a misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi di Angelino Armando e Belardo Antimo e ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Arena Antonio, Verde Pasquale e Imbemba Massimiliano. Per tutti i ricorrenti è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali; per i ricorsi dichiarati inammissibili è stata inoltre irrogata la sanzione pecuniaria prevista. La Corte ha ritenuto fondate le valutazioni del Tribunale del Riesame: a sostegno delle esigenze cautelari e della gravità indiziaria rilevano le intercettazioni (anche del primo semestre 2020) che delineano una posizione di vertice per Angelino, il ruolo di custodia armi di Belardo e i collegamenti per l'approvvigionamento e lo smercio di stupefacenti per Arena, Verde e Imbemba; ha considerato credibili le dichiarazioni del collaboratore Iorio in quanto coerenti con le captazioni; ha escluso l'operatività del principio di bis in idem cautelare alla luce dei nuovi elementi investigativi prodotti dopo il provvedimento del 2020; ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 nei confronti dei soggetti coinvolti nella detenzione e gestione di armi.

Norme richiamate

  • art. 416 bis c.p.

    La Corte ha ritenuto che sussistesse gravità indiziaria per una associazione di tipo mafioso sulla base della continuità delle attività illecite, della federazione di elementi di clan storici sotto il clan Verde e delle intercettazioni che evidenziano ruolo di vertice e modalità tipiche del sodalizio.

  • art. 416bis.1 c.p.

    L'aggravante è stata riconosciuta con riguardo alla detenzione e alla gestione di armi riconducibili all'organizzazione: la Corte ha ritenuto sufficiente il quadro indiziario che collega il possesso e la custodia delle armi al ruolo nel sodalizio.

  • art. 74 DPR 309/90

    I reati di traffico di stupefacenti sono stati ritenuti adeguatamente supportati dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni del collaboratore, nonché da elementi che indicano canali d'importazione (anche dalla Spagna).

  • art. 73 L.S. (legge stupefacenti)

    Richiamata in relazione alla scelta difensiva di qualificare alcune condotte come semplici reati di spaccio anziché partecipazione associativa; la Corte ha ritenuto che talune condotte siano però funzionalmente collegate al sodalizio.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che l'appello del P.M. avverso il rigetto della misura cautelare richiede specificità, ma ha ammesso che quando l'ordinanza del GIP è meramente cumulativa o apodittica è possibile che l'appello non formuli punto per punto la confutazione se la decisione originaria non espone motivazioni analitiche; nel caso specifico ha ritenuto non decisiva la censura di genericità formulata dai difensori.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma relativa al requisito della gravità indiziaria: la Corte ha ritenuto presente tale requisito in relazione ai diversi capi di imputazione sulla base di intercettazioni, dichiarazioni e riscontri.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento, reiterazione): la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del Riesame circa l'esistenza del rischio di recidiva e della necessità della custodia in carcere, sulla scorta della biografia criminale e della perdurante attività del sodalizio.

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)

    La presunzione relativa prevista per i componenti di associazioni mafiose: la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione di rischio e la rilevanza della storia criminale e dell'appartenenza al sodalizio ai fini della scelta della misura cautelare.

Massime di principio

  • L'appello del P.M. contro il rigetto della misura cautelare deve essere specifico; tuttavia, se il provvedimento del GIP è meramente cumulativo o privo di una motivazione puntuale, il requisito di specificità può risultare meno stringente e la Corte può valutare complessivamente il materiale nuovo prodotto.
  • Nuove acquisizioni probatorie successive a un provvedimento cautelare negativo (es. intercettazioni ulteriori) possono superare un precedente giudizio di insufficienza indiziaria e giustificare una nuova misura cautelare, escludendo l'automatico bis in idem cautelare.
  • La credibilità del collaboratore di giustizia viene valutata in relazione alla coerenza delle sue dichiarazioni con le captazioni e con altri riscontri; contestazioni generiche di rancore non sono necessariamente idonee a escludere la attendibilità se sussistono riscontri concreti.
  • Per il riconoscimento della aggravante prevista dall'art. 416bis.1 c.p. è necessario dimostrare il collegamento funzionale tra armi/danni e la struttura associativa; intercettazioni che indicano custodia o passaggi di armi possono costituire prova indiziaria valida.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari può essere fondatamente basata sulla storia criminale, sulla continuità dell'attività illecita e sulla posizione apicale nell'associazione anche se il soggetto risulta incensurato per un periodo antecedente, purché emergano elementi di pericolosità attuale.
  • In processi complessi di criminalità organizzata la valutazione cautelare è necessariamente complessiva e può fondarsi su una pluralità di elementi indiziari (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri), non richiedendo la certezza ma la gravità indiziaria e le esigenze cautelari previste dalla legge.

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