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Direttiva 2018/1581

Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione, del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio

Normativa europea32018L1581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 apporta modifiche tecniche alla direttiva 2009/119/CE sulle scorte petrolifere obbligatorie. L’intervento aggiorna i rinvii al regolamento (CE) n. 1099/2008, elimina la soglia del 7% che influiva sul calcolo della resa di nafta e modifica il metodo di calcolo dell’equivalente in petrolio greggio. La direttiva mira a rendere più uniforme e agevole l’attuazione degli obblighi di stoccaggio da parte degli Stati membri. Gli Stati membri devono recepirla entro il 19 ottobre 2019 e applicarla dal 1º gennaio 2020.

Modifica tecnica della direttiva 2009/119/CE sui livelli minimi di scorte petrolifere, in particolare sui metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio e sui riferimenti alle categorie statistiche del regolamento (CE) n. 1099/2008.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea tenuti a mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi ai sensi della direttiva 2009/119/CE. Incide sulla determinazione dell’obbligo annuale di stoccaggio, sulla qualificazione delle scorte petrolifere, sulla tenuta dell’inventario delle scorte e sul calcolo dell’equivalente in petrolio greggio delle importazioni e del consumo interno. Non introduce un regime autonomo, ma modifica la disciplina esistente di recepimento nazionale della direttiva 2009/119/CE.

Direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581: modifica dei metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio petrolifero

La direttiva interviene in modo mirato sulla direttiva 2009/119/CE, che impone agli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi. La Commissione, sulla base della valutazione intermedia prevista dall’articolo 22 della direttiva madre, ha ritenuto necessario introdurre modifiche tecniche per agevolarne l’attuazione, ridurre fluttuazioni ingiustificate degli obblighi di stoccaggio e allineare i rinvii al regolamento (CE) n. 1099/2008 sulle statistiche dell’energia.

Finalità dell’intervento

L’obiettivo principale è rendere più coerente, stabile e praticabile il calcolo degli obblighi di stoccaggio e dei relativi equivalenti in petrolio greggio. La direttiva elimina una soglia del 7% che generava, per alcuni Stati membri, oscillazioni non giustificate degli obblighi, con possibili effetti finanziari e di non conformità. Inoltre aggiorna i riferimenti normativi alle categorie di prodotti petroliferi e alle definizioni statistiche rilevanti, così da evitare rinvii divenuti obsoleti a seguito delle modifiche del regolamento (CE) n. 1099/2008.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri tenuti, ai sensi della direttiva 2009/119/CE, a mantenere scorte petrolifere minime. Le modifiche incidono sul calcolo dell’obbligo annuale di stoccaggio, sulla determinazione delle scorte specifiche, sulla tenuta dell’inventario delle scorte e sul metodo per calcolare l’equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi e del consumo interno. Non disciplina nuovi settori, ma aggiorna un regime già esistente.

Modifiche alle definizioni e ai rinvii normativi

L’articolo 1 sostituisce la definizione di "scorte petrolifere" con un rinvio alle scorte di prodotti energetici individuate nell’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008. Analogamente, vari articoli e allegati della direttiva 2009/119/CE vengono aggiornati per richiamare le categorie, le definizioni e le aggregazioni statistiche contenute nel medesimo regolamento, in particolare l’allegato A, capitolo 3.4, e l’allegato C, punto 3.2.2.11.

Calcolo delle importazioni nette e del consumo interno

Per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno di ciascun anno civile, la direttiva stabilisce una deroga al criterio ordinario di calcolo: le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno devono essere determinate sulla base dei quantitativi importati o consumati nel penultimo anno civile precedente. Questo spostamento temporale mira a consentire agli Stati membri di disporre di dati consolidati e di più tempo per le procedure interne connesse al nuovo obbligo annuale di stoccaggio.

L’allegato II, come sostituito, precisa che il consumo interno si determina sommando le "consegne interne lorde osservate" aggregate soltanto per specifiche categorie di prodotti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato) e olio combustibile a basso e ad alto tenore di zolfo.

Inventario delle scorte e scorte specifiche

La direttiva rafforza il contenuto informativo dell’inventario delle scorte, che deve consentire l’identificazione del deposito, della raffineria o dell’impianto di stoccaggio in cui si trovano le scorte, nonché dei quantitativi, del proprietario e della natura delle stesse. Per le scorte specifiche, è chiarito che esse possono essere costituite solo da una o più categorie di prodotti espressamente elencate e definite nel regolamento (CE) n. 1099/2008.

Metodo di calcolo dell’equivalente in petrolio greggio

Il nuovo allegato I sostituisce integralmente il metodo di calcolo dell’equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi. Il sistema si articola in due passaggi:

  • somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale, prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, con adattamento per le variazioni delle scorte; dal totale relativo alla resa di nafta deve essere sottratto uno tra tre valori alternativi: 4%, il tasso medio di resa della nafta oppure il consumo netto effettivo di nafta;
  • somma delle importazioni nette di tutti gli altri prodotti petroliferi, esclusa la nafta, con adattamento per le variazioni delle scorte e moltiplicazione per il fattore 1,065.

La somma dei due risultati rappresenta l’equivalente in petrolio greggio. In tale calcolo non si considerano i bunkeraggi marittimi internazionali.

Eliminazione della soglia del 7% e semplificazione del sistema

La modifica più rilevante sotto il profilo applicativo è l’eliminazione della logica differenziata basata sul superamento o meno del 7% di resa della nafta. La Commissione ha ritenuto che tale meccanismo producesse differenze eccessive tra Stati membri e fluttuazioni non coerenti con gli obiettivi della direttiva 2009/119/CE. Il nuovo impianto offre a tutti gli Stati membri le stesse possibilità di calcolo, con l’intento di ridurre oneri finanziari e rischio di non conformità.

Recepimento, applicazione ed effetti nazionali

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 19 ottobre 2019 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali misure si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2020. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano liberi nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione, purché sia raggiunto il risultato imposto a livello unionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni e dei rinvii al regolamento (CE) n. 1099/2008

L’articolo 1 modifica l’articolo 2, lettera i), della direttiva 2009/119/CE, ridefinendo le "scorte petrolifere" come scorte di prodotti energetici di cui all’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008. Sono inoltre aggiornati i riferimenti nelle disposizioni relative all’inventario delle scorte, alle scorte specifiche e al calcolo dei prodotti rilevanti, per allinearle alle definizioni statistiche vigenti del regolamento 1099/2008.

Nuovo criterio temporale per il calcolo del consumo e delle importazioni nette

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/119/CE. In deroga al paragrafo 2, per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno di ciascun anno civile le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno sono determinate sulla base dei quantitativi importati o consumati nel penultimo anno civile precedente.

Inventario delle scorte e individuazione dei siti di deposito

L’articolo 1 modifica l’articolo 6, paragrafo 1, imponendo che l’inventario contenga le informazioni necessarie per individuare il deposito, la raffineria o l’impianto di stoccaggio in cui si trovano le scorte, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle categorie dell’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

Scorte specifiche e loro composizione

L’articolo 1 modifica l’articolo 9, paragrafo 2, chiarendo che le scorte specifiche possono essere costituite soltanto da una o più categorie di prodotti elencate e definite nell’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

Calcolo degli equivalenti in petrolio greggio e delle consegne interne lorde

L’articolo 1 modifica l’articolo 9, paragrafo 3, terzo comma, stabilendo che gli equivalenti in petrolio greggio sono calcolati moltiplicando per 1,2 la somma delle "consegne interne lorde osservate" aggregate, come definite nell’allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008, per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. I bunkeraggi marittimi internazionali non si considerano nel calcolo.

Aggiornamento del metodo di calcolo del consumo interno

L’allegato II è sostituito per precisare che il consumo interno è stabilito sommando le "consegne interne lorde osservate" aggregate solo per specifici prodotti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato) e olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), come definiti nell’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

Aggiornamento dell’elenco delle scorte da includere nel calcolo

L’allegato III, sesto capoverso, lettera a), è sostituito per consentire di includere tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, applicando un fattore di conversione pari a 1,065 per ottenere l’equivalente in petrolio greggio.

Nuovo testo dell’allegato I sul metodo di calcolo dell’equivalente in petrolio greggio delle importazioni

L’allegato I è integralmente sostituito. Il nuovo metodo prevede: somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale (LNG), prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, con adattamento per le variazioni delle scorte; sottrazione, dal totale relativo alla resa di nafta, di uno tra 4%, tasso medio di resa della nafta o consumo netto effettivo di nafta; somma delle importazioni nette di tutti gli altri prodotti petroliferi, esclusa la nafta, moltiplicata per 1,065; esclusione dei bunkeraggi marittimi internazionali.

Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 19 ottobre 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Le disposizioni si applicano dal 1º gennaio 2020. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergiascorte petroliferestatistiche dell'energiamercato interno

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