Direttiva 2018/1673
Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva (UE) 2018/1673 stabilisce norme minime comuni per qualificare come reato il riciclaggio in tutti gli Stati membri, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto penale e facilitare la cooperazione transfrontaliera. Definisce in modo ampio i reati-presupposto, disciplina le condotte punibili, l’autoriciclaggio, le aggravanti, la responsabilità delle persone giuridiche, la confisca e la giurisdizione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 3 dicembre 2020, con margini di discrezionalità su alcuni profili, come l’estensione a forme colpose di condotta o alcune aggravanti ulteriori.
Norme minime UE per incriminare il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale, armonizzando fattispecie, sanzioni, responsabilità degli enti, confisca e cooperazione transfrontaliera.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione vincolati dalla stessa, con esclusione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca secondo i rispettivi protocolli. Riguarda i reati di riciclaggio, le condotte a essi collegate, i reati-presupposto definiti all’articolo 2, nonché le persone fisiche e giuridiche coinvolte; non si applica al riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, disciplinato dalla direttiva (UE) 2017/1371.
Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
La direttiva si inserisce nel quadro del rafforzamento dell’azione dell’Unione contro il riciclaggio, in coordinamento con la direttiva (UE) 2015/849 sul versante preventivo e con gli standard internazionali richiamati nei considerando, in particolare le raccomandazioni del GAFI. Il legislatore europeo mira a rendere più omogenee le fattispecie incriminatrici e le sanzioni, a colmare le lacune della precedente decisione quadro 2001/500/GAI e a facilitare la cooperazione transfrontaliera tra autorità competenti.
Obiettivi e finalità
La direttiva stabilisce norme minime comuni in materia di definizione dei reati e di sanzioni per il riciclaggio. L’obiettivo dichiarato è assicurare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in tutti gli Stati membri, rafforzando l’efficacia del contrasto penale e la cooperazione internazionale e interna nei procedimenti per riciclaggio.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 1 delimita il campo di applicazione alle fattispecie di riciclaggio e alle relative sanzioni. Restano fuori dal perimetro della direttiva i casi di riciclaggio concernenti beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, assoggettati alla disciplina speciale della direttiva (UE) 2017/1371. I considerando chiariscono inoltre che la direttiva non incide sulla possibilità per gli Stati membri di adottare un quadro nazionale unitario di recepimento con altre fonti UE pertinenti.
Definizioni e reati-presupposto
L’articolo 2 adotta una definizione ampia di "attività criminosa", ancorata alla punibilità del reato-presupposto con una pena detentiva superiore a un anno, o superiore a sei mesi negli ordinamenti con soglia minima, e integra tale criterio con un elenco tassativo di categorie sempre rilevanti. Tra queste figurano criminalità organizzata, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale, traffico di stupefacenti e armi, corruzione, frode, falsificazione di moneta, reati ambientali, omicidio, rapimento, furto, contrabbando, reati fiscali, pirateria, abuso di informazioni privilegiate e criminalità informatica.
La direttiva precisa inoltre le nozioni di "beni" e di "persona giuridica", includendo beni materiali e immateriali, mobili e immobili, nonché strumenti e documenti in forma elettronica o digitale.
Condotte di riciclaggio punibili
L’articolo 3 impone agli Stati membri di punire le condotte intenzionali di conversione o trasferimento di beni, occultamento o dissimulazione di caratteristiche essenziali dei beni, nonché acquisto, detenzione o utilizzazione di beni sapendo che provengono da attività criminosa. La norma insiste sull’elemento soggettivo della consapevolezza dell’origine illecita e consente agli Stati membri di estendere la punibilità anche ai casi in cui l’autore sospettava o avrebbe dovuto sapere della provenienza criminosa.
La direttiva esige che la condanna per riciclaggio sia possibile anche senza una condanna precedente o simultanea per il reato-presupposto e senza dover accertare in modo completo tutti gli elementi fattuali dell’attività criminosa originaria, compresa l’identità dell’autore. È inoltre richiesta la rilevanza transnazionale della provenienza illecita dei beni, anche se il fatto generatore si è verificato in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché costituisca reato anche secondo il diritto nazionale dello Stato di recepimento, ferma restando la possibilità per gli Stati di subordinare la punibilità a una forma di doppia incriminazione nei casi consentiti.
La direttiva introduce espressamente la perseguibilità dell’autoriciclaggio per le condotte di conversione e trasferimento poste in essere dall’autore del reato-presupposto o da chi vi abbia partecipato.
Concorso, istigazione e tentativo
L’articolo 4 impone di estendere la punibilità anche al concorso, all’istigazione e al tentativo relativi ai reati di riciclaggio disciplinati dall’articolo 3, paragrafi 1 e 5. Si tratta di un tipico obbligo di risultato, lasciando agli ordinamenti nazionali la scelta delle tecniche di incriminazione.
Sanzioni per le persone fisiche e margini di discrezionalità
L’articolo 5 richiede sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Il nucleo minimo vincolante è la previsione di una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni per i reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5. Restano poi possibili sanzioni o misure addizionali, la cui concreta individuazione è rimessa agli Stati membri e all’apprezzamento del giudice nel caso concreto.
I considerando chiariscono che la direttiva si limita a norme minime: gli Stati membri possono mantenere o introdurre discipline più severe, inclusa la punibilità per colpa o negligenza grave, se compatibile con il loro ordinamento.
Circostanze aggravanti
L’articolo 6 prevede aggravanti obbligatorie quando il reato è commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale o da un soggetto obbligato ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 nell’esercizio della sua attività professionale. Gli Stati membri possono inoltre qualificare come aggravanti il rilevante valore dei beni riciclati e la provenienza da determinati reati particolarmente gravi. Nei considerando si sottolinea che la valutazione dell’aggravamento resta affidata al giudice nazionale, secondo le circostanze concrete.
Responsabilità delle persone giuridiche e sanzioni correlate
L’articolo 7 impone agli Stati membri di prevedere la responsabilità degli enti quando i reati siano commessi a loro vantaggio da soggetti apicali dotati di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, oppure quando la carenza di vigilanza o controllo abbia reso possibile il reato commesso da un subordinato. La responsabilità dell’ente non esclude quella delle persone fisiche autrici o concorrenti.
L’articolo 8 richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per gli enti, comprese sanzioni pecuniarie penali o non penali e altre misure quali esclusione da benefici pubblici, interdizione all’accesso ai finanziamenti pubblici, divieto di esercizio dell’attività, sorveglianza giudiziaria, liquidazione giudiziale o chiusura dei locali usati per il reato.
Confisca e congelamento
L’articolo 9 collega la disciplina al quadro della direttiva 2014/42/UE e impone di garantire, se del caso, il congelamento o la confisca dei proventi derivanti dai reati di cui alla direttiva e dei beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati per commetterli o contribuirvi.
Giurisdizione, cooperazione e strumenti investigativi
L’articolo 10 richiede a ciascuno Stato membro di stabilire la propria giurisdizione quando il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio o quando l’autore è un suo cittadino. È possibile estendere la giurisdizione ai fatti commessi all’estero se l’autore risiede abitualmente nel territorio o se il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel territorio, con obbligo di informare la Commissione.
Quando più Stati membri hanno giurisdizione sugli stessi fatti, essi devono cooperare per individuare lo Stato che condurrà l’azione penale, tenendo conto del luogo di commissione, della cittadinanza o residenza dell’autore, del paese d’origine delle vittime e del luogo di rinvenimento dell’autore; se necessario, la questione può essere deferita a Eurojust.
L’articolo 11 impone che le autorità investigative e requirenti dispongano di strumenti di indagine efficaci, analoghi a quelli previsti per la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. I considerando richiamano, inoltre, la necessità di risorse adeguate, formazione e capacità tecnologica aggiornata, nel rispetto della proporzionalità e della protezione dei dati personali.
Sostituzione parziale della decisione quadro 2001/500/GAI
L’articolo 12 sostituisce, per gli Stati membri vincolati dalla direttiva, l’articolo 1, lettera b), e l’articolo 2 della decisione quadro 2001/500/GAI. I richiami a tali disposizioni devono intendersi effettuati alla presente direttiva.
Recepimento, monitoraggio e tempi
L’articolo 13 fissa il termine di recepimento al 3 dicembre 2020. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie, indicando il riferimento alla direttiva, e trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali di recepimento.
L’articolo 14 prevede due relazioni della Commissione: una entro il 3 dicembre 2022 sul grado di recepimento da parte degli Stati membri e una entro il 3 dicembre 2023 sul valore aggiunto della direttiva per la lotta al riciclaggio e sul suo impatto sui diritti e le libertà fondamentali, con eventuale proposta legislativa di modifica.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 15 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 16 precisa che i destinatari sono gli Stati membri conformemente ai trattati, nel rispetto delle posizioni particolari di Regno Unito, Irlanda e Danimarca richiamate nei considerando.
Disposizioni principali
Oggetto e esclusione per i reati che ledono gli interessi finanziari UE
L’articolo 1 stabilisce norme minime sulla definizione dei reati e sulle sanzioni in materia di riciclaggio. La direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, materia riservata alla direttiva (UE) 2017/1371.
Definizioni e reati-presupposto
L’articolo 2 definisce "attività criminosa" come qualsiasi reato punibile, secondo il diritto nazionale, con pena detentiva o misura privativa della libertà superiore a un anno, o, negli ordinamenti con soglia minima, superiore a sei mesi; in ogni caso elenca categorie che sono sempre reati-presupposto. Sono inclusi, tra gli altri, criminalità organizzata, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale, traffico di stupefacenti, armi, beni rubati, corruzione, frode, falsificazione di moneta, contraffazione, reati ambientali, omicidio e gravi lesioni, rapimento, rapina o furto, contrabbando, reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, estorsione, pirateria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e criminalità informatica. Sono inoltre definiti "beni" e "persona giuridica".
Fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio
L’articolo 3 impone di punire intenzionalmente: conversione o trasferimento di beni con consapevolezza della loro provenienza criminosa e finalità di occultamento o aiuto all’autore; occultamento o dissimulazione di natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà o diritti; acquisto, detenzione o utilizzazione di beni sapendo, al momento della ricezione, che provengono da attività criminosa. Gli Stati membri possono estendere la punibilità ai casi in cui l’autore sospettava o avrebbe dovuto sapere dell’origine criminosa. È richiesto che non sia necessaria una condanna precedente o simultanea per il reato-presupposto e che sia possibile condanna anche senza accertare tutti i dettagli fattuali dell’attività criminosa originaria. La direttiva si estende ai proventi di attività criminose commesse in un altro Stato membro o in un paese terzo, se tali fatti sarebbero reato nel diritto nazionale; gli Stati possono però richiedere anche la doppia incriminazione, salvo alcune categorie. È previsto inoltre l’autoriciclaggio per le condotte di conversione e trasferimento poste in essere dall’autore del reato-presupposto o da chi vi abbia partecipato.
Concorso, istigazione e tentativo
L’articolo 4 obbliga gli Stati membri a rendere punibili il concorso, l’istigazione e il tentativo relativi ai reati di riciclaggio di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5.
Sanzioni per le persone fisiche
L’articolo 5 richiede sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Per i reati di riciclaggio di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, la pena detentiva massima non può essere inferiore a quattro anni. Sono previste anche sanzioni o misure addizionali per le persone fisiche, ove opportuno.
Circostanze aggravanti
L’articolo 6 prevede come aggravanti obbligatorie il fatto che il reato sia commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, oppure da un soggetto obbligato ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 nell’esercizio dell’attività professionale. Gli Stati membri possono inoltre considerare aggravanti il notevole valore dei beni riciclati e la provenienza da determinati reati-presupposto particolarmente gravi.
Responsabilità delle persone giuridiche e sanzioni
L’articolo 7 impone di prevedere la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio commessi a loro vantaggio da soggetti apicali o, in caso di carenza di vigilanza o controllo, da persone sottoposte alla loro autorità. La responsabilità dell’ente non esclude quella delle persone fisiche. L’articolo 8 richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, incluse sanzioni pecuniarie e altre misure quali esclusione da benefici o finanziamenti pubblici, interdizione all’attività, sorveglianza giudiziaria, liquidazione o chiusura dei locali.
Congelamento e confisca
L’articolo 9 rinvia alla direttiva 2014/42/UE e impone di garantire, se del caso, il congelamento o la confisca dei proventi e dei beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati per i reati di riciclaggio.
Giurisdizione e coordinamento tra Stati membri
L’articolo 10 richiede la competenza giurisdizionale quando il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel territorio dello Stato membro o quando l’autore è cittadino di tale Stato. Gli Stati membri possono estendere la giurisdizione ai fatti commessi all’estero se l’autore risiede abitualmente nel territorio o se il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel territorio, informando la Commissione. In caso di competenze concorrenti, gli Stati devono cooperare per concentrare l’azione penale in un unico Stato membro, tenendo conto di specifici fattori, con possibile ricorso a Eurojust.
Strumenti investigativi
L’articolo 11 impone che le autorità investigative e requirenti dispongano di strumenti di indagine efficaci, analoghi a quelli impiegati per la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.
Recepimento e termini
L’articolo 13 fissa il termine di recepimento al 3 dicembre 2020. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e comunicare il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore, successione normativa e relazioni della Commissione
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 12 sostituisce, per gli Stati membri vincolati, l’articolo 1, lettera b), e l’articolo 2 della decisione quadro 2001/500/GAI. L’articolo 14 prevede una relazione della Commissione entro il 3 dicembre 2022 sul recepimento e un’ulteriore relazione entro il 3 dicembre 2023 sul valore aggiunto e sull’impatto sui diritti fondamentali, con eventuale proposta di modifica.
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