Cassazione Civile, Ordinanza n. 22969/2025 del 09/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale fallimentare, dell’opposizione allo stato passivo proposta da un ente pubblico che aveva insinuato un credito verso la procedura concorsuale di una società in liquidazione. L’ente sosteneva di aver diritto all’ammissione di due voci di credito, fondate su un appalto e su ulteriori esborsi, e deduceva che la prova del credito e dei pagamenti era già ricavabile dalla consulenza del pubblico ministero svolta in un procedimento penale, nonché da altri atti pubblici e giudiziari (decreto di sequestro, sentenze della Corte dei conti, relazione di commissione ispettiva). Il tribunale aveva invece ritenuto non provata la fonte del credito, osservando che non era stato prodotto il contratto di appalto, né la prova dei pagamenti, né la specifica dimostrazione delle pattuizioni violate, e che per una ulteriore somma non era stato provato neppure il pagamento. Con il ricorso per cassazione l’ente ha denunciato, con tre motivi connessi, violazione delle regole sulla valutazione della prova e del fascicolo fallimentare, motivazione apparente o mancante, omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione di richieste istruttorie, sostenendo che il tribunale aveva indebitamente ignorato documenti e atti già presenti nella procedura e non aveva disposto l’acquisizione del fascicolo di verifica e la c.t.u. richiesta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i tre motivi, esaminati congiuntamente, perché il decreto impugnato era privo di una motivazione effettiva sulla capacità della consulenza del pubblico ministero di dimostrare i fatti costitutivi del credito e non spiegava perché non fossero stati esaminati gli ulteriori documenti richiamati dall’opponente e già presenti o richiamati nel fascicolo fallimentare. La Corte ha inoltre ribadito che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente deve indicare specificamente i documenti su cui fonda la domanda, ma se tali documenti non sono prodotti, il tribunale deve acquisirli dal fascicolo d’ufficio della procedura. Ne è seguita la cassazione del decreto e il rinvio al Tribunale di Vibo Valentia in diversa composizione, affinché proceda a una nuova e completa valutazione della vicenda tenendo conto di tutti gli elementi istruttori indicati nell’opposizione.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro sulla corretta utilizzazione del materiale probatorio, ma la Corte valorizza soprattutto il vizio di motivazione e l’omesso esame degli elementi istruttori rilevanti.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte censura la mancata effettiva valutazione del materiale istruttorio.
art. 210 c.p.c.
Invocato per sostenere la richiesta di acquisizione di documenti/fascicolo; la Corte richiama il dovere del tribunale di acquisire i documenti già presenti nel fascicolo della procedura.
art. 99 l. fall.
L’opponente deve indicare specificamente i documenti su cui intende fondare l’opposizione; se non prodotti, il tribunale deve acquisirli dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare.
art. 111 l. fall.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza una autonoma elaborazione decisiva nel provvedimento di legittimità.
art. 1223 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di danno/credito, ma non è sviluppato come ratio autonoma della decisione.
art. 1227 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, senza specifica applicazione decisiva nella motivazione della Corte.
art. 40 c.p.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle contestazioni sulla causalità, senza essere centrale nella ratio decidendi.
art. 41 c.p.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle contestazioni sulla causalità, senza essere centrale nella ratio decidendi.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte conferma che l’opponente deve provare i fatti costitutivi del credito, ma il giudice deve valutare anche i documenti ritualmente indicati e acquisibili d’ufficio.
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione, rilevando la Corte che il decreto impugnato presentava una motivazione solo apparente o comunque insufficiente.
art. 111 Cost.
Richiamato per il requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente deve indicare specificamente i documenti già prodotti nella verifica del passivo su cui fonda il credito, ma il tribunale deve acquisire d’ufficio dal fascicolo della procedura i documenti richiamati e non materialmente prodotti se risultano ivi custoditi.
- La consulenza del pubblico ministero può essere utilizzata nel processo civile come elemento di prova atipico o indiziario, ma la sua idoneità a dimostrare il credito deve essere valutata concretamente e non può essere affermata in modo apodittico o meramente assertivo.
- La motivazione del provvedimento che decide sull’opposizione allo stato passivo è viziata quando si limita a menzionare gli atti prodotti senza esaminarne il contenuto e senza spiegare perché essi non siano idonei a fondare o corroborare il credito dedotto.
- L’inosservanza del dovere di considerare i documenti rilevanti indicati dall’opponente e presenti nel fascicolo della procedura impone la cassazione del decreto con rinvio per una nuova valutazione istruttoria completa.
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