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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26271/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che, nell'ambito dell'esecuzione di sentenza penale di condanna per abusi edilizi commessi da Fusco, aveva revocato l'ordine di demolizione del manufatto ritenendo prevalenti interessi personali dei terzi acquirenti (affidamento, diritto all'abitazione, principio di proporzionalità) e considerando formatisi titoli di sanatoria (condono) per varie unità. Il Procuratore eccepiva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la legittimità delle domande di condono presentate dai promissari acquirenti, l'artificioso frazionamento finalizzato ad eludere i limiti volumetrici, e la scorretta applicazione del principio di proporzionalità che non può elidere la funzione ripristinatoria e la natura vincolata dell'ordine demolitorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato e ribadito principi consolidati secondo cui l'ordine di demolizione disposto dopo condanna penale è una misura ripristinatoria reale e tendenzialmente dovuta, efficace anche verso terzi proprietari o aventi titolo; ha affermato il dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità e i presupposti del titolo sanante (in particolare la legittimazione dei richiedenti al condono e l'eventuale artificioso frazionamento) e che il principio di proporzionalità, sebbene applicabile in fase esecutiva per valutare sospensioni, non giustifica una revoca definitiva dell'ordine di demolizione salvo assoluta incompatibilità con provvedimenti amministrativi. In conseguenza la decisione impugnata è stata censurata (annullata) e la questione rinviata al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi richiamati.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 380/2001, art. 31

    per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita

    L'ordine di demolizione collegato alla condanna penale ha natura ripristinatoria, è rivolto alla res e va generalmente emesso dal giudice penale; è vincolato ai presupposti di fatto e di diritto e conserva efficacia anche nei confronti di terzi proprietari, potendo essere revocato solo in caso di assoluta incompatibilità con provvedimenti amministrativi che sanino l'abusività.

  • Legge n. 724/1994, art. 39

    Disciplina i limiti volumetrici e le modalità del condono; la Corte sottolinea che non è ammesso l'elusivo frazionamento delle domande per aggirare i limiti (es. 750 mc) e che le istanze vanno valutate nel loro insieme rispetto all'unicità dell'edificio e alla genuina legittimazione degli istanti.

  • Legge 28/02/1985, n. 47, artt. 6 e 38

    Stabiliscono chi è legittimato a presentare domanda di sanatoria ai fini penali (proprietario, committente, costruttore, direttore dei lavori) e prevedono regole specifiche per l'oblazione; la Corte distingue l'ambito amministrativo (ampia nozione di 'interessato') da quello penale (effetto personale dell'oblazione).

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 1 Protocollo 1 e art. 6 §1 e art. 8

    La Corte ricorda che la demolizione, pur incidendo sul diritto di proprietà (art.1 Prot.1) e sul diritto al giusto processo (art.6), è compatibile con la CEDU ove sia misura ripristinatoria e sottoposta a garanzie processuali; l'art.8 (vita privata e domicilio) richiede che, in caso di abitazione familiare, il giudice in sede esecutiva valuti proporzionalmente l'impatto, ma senza riconoscere un diritto assoluto a impedire la demolizione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 146/2021

    Ribadisce che l'ordine demolitorio non ha natura di pena e che il giudice penale non ha competenza istituzionale per un accertamento di conformità urbanistica destinato a sostituirsi alle scelte dell'amministrazione; tale limitazione delimita il ruolo del giudice penale rispetto ai provvedimenti amministrativi.

  • Legge n. 241/1990, art. 21‑nonies (richiamato)

    Disposizioni sul silenzio‑assenso amministrativo: la formazione del silenzio-assenso non esime il giudice penale dal controllo sulla sussistenza dei requisiti sostanziali e soggettivi della domanda di condono; il silenzio-assenso non è automaticamente insindacabile se la domanda era formalmente o sostanzialmente inconfigurabile.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione emanato a seguito di condanna penale è una misura ripristinatoria di natura reale: è in linea di principio obbligatorio e vincola anche i successivi proprietari o terzi aventi titolo, salvo assoluta incompatibilità con provvedimenti amministrativi che abbiano effettivamente e legittimamente sanato l'abuso.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere‑dovere di esaminare la legittimità e i presupposti del titolo sanante (condono), compresa la legittimazione del richiedente e l'eventuale artifizio procedimentale di frazionamento volto ad eludere limiti di volumetria; non si tratta di 'disapplicare' provvedimenti amministrativi a cuor leggero, ma di verificare se sussistano i requisiti sostanziali per l'estinzione del reato.
  • La formazione del silenzio-assenso amministrativo non impedisce al giudice penale di compiere controlli sulla rispondenza della domanda ai requisiti di legge: un titolo 'formatosi' su domanda radicalmente inconfigurabile o priva del legittimato non produce automaticamente effetti impeditivi dell'esecuzione demolitoria.
  • Il principio di proporzionalità può giustificare, in sede esecutiva, la sospensione temporanea dell'esecuzione dell'ordine di demolizione per esigenze abitative o di salute del destinatario, ma non giustifica normalmente la revoca definitiva dell'ordine quando persistano i presupposti dell'abusività e la funzione pubblica ripristinatoria; l'onere di allegazione precisa e comprovata delle circostanze eccezionali grava su chi lo invoca.
  • Il promissario acquirente legittima la domanda di condono solo se la sua posizione è concretamente qualificata (es. possesso/dispersione materiale, immissione nel possesso, titolarità reale o altro titolo effettivo); il mero preliminare non basta di per sé a fondare automaticamente un interesse giuridico idoneo a regolarizzare l'opera in luogo del proprietario/autore dell'abuso.
  • La tutela dei terzi compratori in buona fede avviene prevalentemente mediante rimedi civilistici (rivalsa sul venditore, risarcimento), non mediante elisione automatica della misura demolitoria prevista dal diritto pubblico per il ripristino dell'assetto urbanistico.

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