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Sentenza

Sentenza n. 276/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato l’-OMISSIS-, con il quale la Questura di Perugia ha disposto la revoca della licenza di porto d’armi uso venatorio n.-OMISSIS- rilasciata dal Commissariato di -OMISSIS- in data -OMISSIS- al ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, ivi comprese le relazioni di servizio dei C.C. di -OMISSIS- e -OMISSIS- di cui è menzione nell'atto impugnato, non conosciute da parte ricorrente, con riserva di motivi aggiunti una volta che l’amministrazione ne farà deposito ex art. 46 c.p.a..

Giustizia amministrativa202500314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. La rinuncia non è stata contestata dall’Amministrazione, che, dopo il deposito della rinuncia, ha prodotto documentazione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Questura di Perugia di revoca della licenza di porto d’armi per uso venatorio

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto con cui la Questura di Perugia aveva revocato la licenza di porto d’armi per uso venatorio, chiedendo l’annullamento dell’atto e degli atti presupposti e connessi, comprese alcune relazioni di servizio non conosciute e menzionate nel provvedimento. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte, chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, quando ne ricorrono i presupposti processuali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata alla controparte e non contestata, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
  • In presenza di una rinuncia al ricorso e di mancata opposizione dell’Amministrazione, le spese possono essere integralmente compensate, anche quando l’Amministrazione abbia depositato documentazione successivamente alla rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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