Sentenza n. 276/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato l’-OMISSIS-, con il quale la Questura di Perugia ha disposto la revoca della licenza di porto d’armi uso venatorio n.-OMISSIS- rilasciata dal Commissariato di -OMISSIS- in data -OMISSIS- al ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, ivi comprese le relazioni di servizio dei C.C. di -OMISSIS- e -OMISSIS- di cui è menzione nell'atto impugnato, non conosciute da parte ricorrente, con riserva di motivi aggiunti una volta che l’amministrazione ne farà deposito ex art. 46 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. La rinuncia non è stata contestata dall’Amministrazione, che, dopo il deposito della rinuncia, ha prodotto documentazione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Atto impugnato: decreto della Questura di Perugia di revoca della licenza di porto d’armi per uso venatorio
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto con cui la Questura di Perugia aveva revocato la licenza di porto d’armi per uso venatorio, chiedendo l’annullamento dell’atto e degli atti presupposti e connessi, comprese alcune relazioni di servizio non conosciute e menzionate nel provvedimento. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, quando ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata alla controparte e non contestata, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
- In presenza di una rinuncia al ricorso e di mancata opposizione dell’Amministrazione, le spese possono essere integralmente compensate, anche quando l’Amministrazione abbia depositato documentazione successivamente alla rinuncia.
Come è indicizzato
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