Cassazione Penale, Sentenza n. 4922/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha disposto la consegna di Sestito al Tribunale di Monaco in esecuzione di un mandato di arresto europeo per furto aggravato in concorso del 16/12/2022. Il ricorrente, per mezzo del difensore, ha dedotto: (i) violazione dell'art. 18-bis lett. a) e b) L. n. 69/2005 per l'esistenza di un procedimento penale pendente in Italia per i medesimi fatti e per la presunta commissione del reato in territorio italiano; (ii) violazione degli artt. 2 Cost., 6 CEDU, 2 e 16 L. n. 69/2005 per la mancata acquisizione degli atti del procedimento italiano, nonché per la circostanza che il mandato non documenterebbe per tabulas la pendenza del procedimento; (iii) violazione degli artt. 6 e 16 L. n. 69/2005 per mancanza di informazioni essenziali nel M.A.E. (pena minima, luogo e tempo del reato, doc. parzialmente illeggibile); (iv) omessa risposta alle censure difensive e mancato compimento di accertamenti integrativi richiesti in udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello che ha escluso l'esistenza, al momento della ricezione della richiesta di consegna, di un procedimento italiano effettivo e pregresso per il medesimo reato, rilevando che la comunicazione della Polizia Stradale di Crotone era generica e non indicava il reato. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione che le risultanze investigative (videoriprese) dimostravano che l'azione criminosa si era realizzata integralmente in Germania e che non era stata indicata alcuna frazione di condotta posta in essere in Italia. Le doglianze sulla incompletezza o parziale illeggibilità della documentazione sono state ritenute generiche e non ostative, atteso che la sentenza di appello aveva dato atto della presenza delle informazioni richieste dall'art. 6 L. 69/2005. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.
Norme richiamate
L. 22 aprile 2005, n. 69 (Legge sul mandato di arresto europeo), art. 18-bis lett. a)
Previene la consegna quando, al momento della richiesta, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato (procedimento pendente in Italia): occorre prova documentale dell'esercizio della giurisdizione per escludere la consegna.
L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis lett. b)
Rileva la territorialità della condotta: la consegna può essere rifiutata se il reato è stato commesso nel territorio dello Stato esecutore o è tale da far prevalere la giurisdizione italiana; nel caso la Corte ha ritenuto che il fatto fosse stato "incontestabilmente" commesso in Germania, escludendo la sussistenza della causa di rifiuto.
L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6
Stabilisce le informazioni minime che devono accompagnare il M.A.E. (descrizione dell'infrazione, norma violata, pena, luogo e tempo del fatto, risultanze investigative). La Corte ha ritenuto che la documentazione ricevuta conteneva le informazioni richieste in termini utili per la decisione.
L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7
Disciplina la verifica della condizione di reciprocità; la Corte di appello ha svolto la verifica prevista prima di ordinare la consegna.
L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 16
Consente al giudice dell'esecuzione di acquisire informazioni integrative; la Corte ha ritenuto che non fosse necessario compiere accertamenti ulteriori rispetto a quanto già documentato e che le richieste difensive fossero generiche.
L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22 comma 5
Prevede adempimenti amministrativi successivi alla decisione di consegna; la Cassazione ha ordinato alla cancelleria di provvedere agli adempimenti di legge.
L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 9 comma 7
Collegato all'art. 719 c.p.p.: limita i rimedi avverso provvedimenti in materia di libertà personale nella procedura di consegna e stabilisce profili procedurali per i ricorsi.
codice di procedura penale, art. 719
Regola i rimedi avverso i provvedimenti in materia di consegna; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge in questa materia.
codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) e c)
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che la mancanza radicale di motivazione può costituire vizio di violazione di legge nelle ipotesi tassative previste, ma nel caso non ricorreva tale vizio.
Costituzione, art. 2
Richiamato dalla difesa in riferimento alle garanzie costituzionali; la Corte ha ritenuto che i diritti fondamentali del ricorrente non fossero stati posti a rischio dalla decisione di merito.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Rilevante in tema di giusto processo e garanzie processuali; la censura invocava la sua violazione, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse pregiudizio concreto alle garanzie del ricorrente.
Massime di principio
- Per far valere l'ostativo dell'art. 18-bis lett. a) (procedimento pendente in Italia) è necessario provare documentalmente, al momento della ricezione della richiesta di consegna, l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione italiana sul medesimo reato; mere comunicazioni generiche di indagini non sono sufficienti.
- Se le risultanze investigative dimostrano che l'intera azione criminosa si è realizzata nel territorio dello Stato emittente, e non risulta specificata alcuna frazione di condotta commessa in Italia, l'art. 18-bis lett. b) non ostacola la consegna.
- Le obiezioni relative a carenze documentali del M.A.E. devono essere concrete e specificare quali informazioni essenziali manchino e in che modo la loro assenza pregiudichi il diritto di difesa; la giurisdizione può ritenere sufficiente la documentazione se sono presenti le informazioni di base richieste dall'art. 6 L. 69/2005.
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di consegna è limitato ai soli vizi di legge; le valutazioni critiche sulla valutazione delle prove e sulla congruità della motivazione devono essere adeguatamente motivate per essere ammissibili.
- Le richieste di acquisizione di atti o accertamenti integrativi (art. 16 L. 69/2005) devono essere concrete e mirare a elementi che possano ragionevolmente modificare la decisione di consegna; richieste generiche non impongono necessariamente l'effettuazione di ulteriori indagini.
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