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Sentenza

Sentenza n. 1804/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 1516/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3889/2025 del Tribunale di Salerno Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.09.2025, notificata il 26.09.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente dell’indennità sostitutiva per ferie non godute dell’importo di euro 9.714,24;

Giustizia amministrativa202600895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 9.714,24 per ferie non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1516/2025 del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 settembre 2025, notificata il 26 settembre 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere € 9.714,24 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute. In corso di causa, con nota del 13 ottobre 2026, il ricorrente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, riferendo che il Ministero aveva pagato la somma dovuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento intervenuto in corso di giudizio ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha tuttavia condannato il Ministero alla rifusione delle spese, liquidate in € 300, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, nonché rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato, ponendole a carico dell'amministrazione per il tardivo adempimento. Ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che debba quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., risultando soddisfatta la pretesa azionata in giudizio;

    La soddisfazione in corso di giudizio della pretesa azionata comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie integralmente in corso di causa alla prestazione riconosciuta dal giudicato, la pretesa azionata risulta soddisfatta e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'adempimento tardivo intervenuto in corso di giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, che possono esserle poste a carico in ragione del ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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