Sentenza n. 688/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina in data 5 giugno 2024, n. 47958/N.060.100, con cui è stato negato l’accertamento della compatibilità paesaggistica in relazione ad una istanza di condono edilizio ed è stata ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, nonché, ove occorra, della circolare assessoriale n. 02 in data 30 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica relativo a un’istanza di condono edilizio, con contestuale ordine di rimessione in pristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato al Comune di Lipari un’istanza di condono edilizio per un garage seminterrato realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, invocando l’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985 e l’art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, in quanto l’immobile era stato acquisito nell’ambito di una procedura esecutiva. Ha impugnato il diniego della Soprintendenza, deducendo: formazione del silenzio-assenso per decorso dei termini previsti dalla legislazione regionale; applicabilità dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 30 della legge regionale n. 7/2019; necessità, in caso di tardività, dell’esercizio dell’autotutela; omessa comunicazione del preavviso di rigetto e inapplicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, in ragione della natura non vincolata dell’atto; erronea interpretazione, da parte della circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022; erronea applicazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, sostenendo che la preclusione alla sanatoria riguarderebbe soltanto vincoli comportanti inedificabilità assoluta; riconducibilità dell’intervento ai cosiddetti micro-abusi, privi di impatto paesaggistico; incompetenza della Soprintendenza a disporre la rimessione in pristino. L’Amministrazione ha sostenuto che l’intervento aveva comportato la creazione di volume e superficie utile in area vincolata, che il diniego era vincolato e adeguatamente motivato per relationem e che l’ordine repressivo era legittimo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto soltanto con riferimento all’ordine di rimessione in pristino, mentre è stato respinto quanto al diniego di compatibilità paesaggistica. Il TAR ha affermato che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, il terzo condono in area sottoposta a vincolo è ammissibile solo quando ricorrano congiuntamente tutte le condizioni previste: opera realizzata prima dell’imposizione del vincolo; conformità alle prescrizioni urbanistiche; riconducibilità dell’abuso alle tipologie minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto-legge; parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La realizzazione di un garage seminterrato comporta creazione di nuovo volume e superficie paesaggisticamente rilevanti; non è decisiva la distinzione tra volume interrato e fuori terra, volume tecnico e altro volume, né la qualificazione dell’intervento come pertinenza o micro-abuso. Il diniego era pertanto vincolato. Non si è formato il silenzio-assenso previsto dalla legislazione regionale, poiché l’art. 46, comma 2, della legge regionale n. 17/2004 deve ritenersi abrogato o comunque non applicabile dopo l’introduzione dell’esclusione del silenzio-assenso per i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico; inoltre, l’art. 29, comma 2, della legge regionale n. 7/2019 esclude i procedimenti concernenti ambiente e tutela del paesaggio. Anche l’art. 17-bis della legge n. 241/1990 e l’art. 30 della legge regionale n. 7/2019 non consentivano di ritenere perfezionato il silenzio, poiché presuppongono la trasmissione, da parte dell’amministrazione procedente, dello schema di provvedimento e della documentazione all’amministrazione chiamata alla co-decisione; tale trasmissione non risultava avvenuta e, comunque, non è prevista dalla disciplina speciale del condono. Il carattere vincolato del diniego rendeva irrilevanti l’omessa partecipazione procedimentale e il mancato preavviso di rigetto, nonché non necessarie una specifica ponderazione dell’interesse pubblico e una valutazione dell’affidamento del privato. La motivazione per relationem mediante richiamo alla circolare assessoriale è stata ritenuta sufficiente, poiché la circolare chiariva l’impossibilità di assentire, in area vincolata, abusi comportanti nuovi volumi o superfici. È stata invece ritenuta illegittima la parte del provvedimento con cui la Soprintendenza aveva ordinato la rimessione in pristino: nel procedimento di condono il Comune conserva la competenza a definire formalmente l’istanza e ad adottare gli eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori conseguenti al diniego; l’autorità paesaggistica interviene per esprimere il proprio parere, anche vincolante, ma non dispone del potere di definire il procedimento di condono né di ordinare la demolizione o il ripristino, salvo diverse ipotesi non applicabili. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Il terzo condono per opere realizzate in area vincolata è possibile solo se ricorrono congiuntamente la preesistenza dell’opera al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’abuso alle tipologie minori dell’allegato 1 e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
art. 46, comma 2, l.r. n. 17/2004
La disposizione sul silenzio-assenso nel procedimento di condono non è più vigente, essendo incompatibile con l’esclusione del silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.
art. 29, comma 2, l.r. n. 7/2019
La disciplina regionale sul silenzio-assenso non si applica agli atti e ai procedimenti riguardanti l’ambiente e la tutela del paesaggio.
art. 17-bis l. n. 241/1990
Il silenzio-assenso nei rapporti tra amministrazioni presuppone la trasmissione, da parte dell’amministrazione procedente, dello schema di provvedimento corredato dalla documentazione; in assenza di tale trasmissione il termine non decorre e il silenzio non si forma.
art. 30 l.r. n. 7/2019
La disciplina regionale del silenzio nei rapporti tra amministrazioni presuppone anch’essa la trasmissione dello schema di provvedimento e della documentazione all’amministrazione chiamata alla co-decisione.
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
La motivazione può essere resa per relationem mediante richiamo a un atto precedente, quando il richiamo consenta di individuare con chiarezza le ragioni della decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il carattere vincolato del provvedimento rende non decisivi, nel caso concreto, l’omesso preavviso di rigetto e l’omessa partecipazione, poiché l’apporto dell’interessato non avrebbe potuto modificare l’esito.
art. 167 d.lgs. n. 42/2004
La disciplina paesaggistica non attribuisce alla Soprintendenza, nell’ambito del procedimento di condono edilizio, il potere di sostituirsi al Comune nell’adozione dell’ordine di ripristino.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
A seguito del diniego di condono, l’eventuale ordine di demolizione è adottato dal Comune secondo l’ordinaria disciplina repressiva degli abusi edilizi.
Massime di principio
- Nel terzo condono, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili solo quando ricorrano congiuntamente la realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle tipologie minori previste dalla legge e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Ai fini paesaggistici, la creazione di qualsiasi nuovo volume o superficie è rilevante, senza distinzione tra volume interrato e fuori terra, volume tecnico e volume ordinario, pertinenza e altro manufatto; pertanto, la realizzazione di un garage seminterrato può impedire la sanatoria in area vincolata.
- Nel procedimento di condono edilizio non si forma il silenzio-assenso previsto dalla disciplina generale o regionale quando manchi la trasmissione, da parte dell’amministrazione procedente, dello schema di provvedimento e della documentazione all’amministrazione chiamata a esprimere la propria valutazione; resta inoltre ferma la specialità della disciplina del condono, che prevede il silenzio-rifiuto per le opere non suscettibili di sanatoria.
- Quando il diniego di compatibilità paesaggistica è interamente vincolato, sono irrilevanti l’omesso preavviso di rigetto, l’omessa partecipazione procedimentale, l’assenza di una ponderazione dell’interesse pubblico e il richiamo a un affidamento del privato, poiché nessun affidamento tutelabile può sorgere sulla conservazione di un abuso edilizio.
- Nel procedimento di condono edilizio l’autorità paesaggistica esprime il proprio parere, anche vincolante, ma la competenza a definire formalmente l’istanza e ad adottare gli eventuali provvedimenti repressivi conseguenti al diniego spetta al Comune; la Soprintendenza non può ordinare direttamente la rimessione in pristino, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge estranee al caso deciso.
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