Sentenza n. 841/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro n. 159/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 25 luglio 2025, con la quale le era stato riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento. Il TAR ha verificato la regolarità del ricorso, il rispetto del termine dimezzato per il deposito, la sussistenza del giudicato e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che l'Amministrazione ha un inderogabile dovere d'ufficio di eseguire il comando giudiziale. Poiché il Ministero non ha contestato l'inadempimento, gli ha ordinato di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'adozione degli atti necessari. Ha escluso la liquidazione di un compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua e richiamando l'esigenza di un uso prudente dell'istituto, considerato il possibile esborso di denaro pubblico. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 87, comma 3, c.p.a.
dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso
Il TAR ha verificato il rispetto del termine dimezzato per il deposito del ricorso di ottemperanza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto rituale anche in relazione agli adempimenti previsti dalla disposizione, essendo comprovata la formazione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La fissazione dell'astreinte richiede un uso prudente e può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua, anche considerando il possibile esborso di denaro pubblico.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione costituisce presupposto per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice di somme di denaro.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui
È la disposizione richiamata nel giudicato del giudice ordinario quale base del diritto della docente al beneficio economico per gli anni scolastici indicati.
art. 26 c.p.a.
Il TAR ha applicato la disciplina delle spese del processo amministrativo, ponendole a carico dell'Amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori, anche se collegate alla medesima vicenda sostanziale.
- L'esecuzione del comando contenuto in una sentenza costituisce un inderogabile dovere d'ufficio per la pubblica amministrazione destinataria, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
- Quando l'Amministrazione non contesta l'inadempimento a un giudicato e risultano verificati la formazione della cosa giudicata, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio applicabile, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua; l'istituto deve essere utilizzato con prudenza anche in considerazione dell'eventuale esborso di denaro pubblico.
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