Sentenza n. 315/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 4012/2024 emessa in data 19 settembre 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando altresì il Ministero al rimborso delle spese legali. La sentenza era stata notificata al Ministero, ma non era stata spontaneamente eseguita. Il Ministero si è costituito senza contestare né il passaggio in giudicato e la notificazione della pronuncia né la perdurante inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 15 novembre 2024 e non era stata eseguita. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza, anche quanto alle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà completare l'incarico entro i successivi centoventi giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La norma è richiamata quale condizione per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario, con riferimento alla notificazione della sentenza e all'adempimento dell'obbligo di esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'amministrazione quando quest'ultima non abbia spontaneamente adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia.
- Qualora l'amministrazione rimanga inadempiente rispetto a una sentenza esecutiva del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza l'ordine di esecuzione deve comprendere tutti gli obblighi derivanti dalla sentenza, inclusi quelli relativi al rimborso delle spese legali.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario nominato, non è dovuto un compenso specifico per l'esecuzione dell'incarico.
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