Regolamento (UE) 2020/523
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/523 della Commissione del 7 aprile 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 90211010 (Oggetti e apparecchi di ortopedia)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 per precisare, ai fini della sottovoce 9021 10 10, cosa debba intendersi per "oggetti e apparecchi di ortopedia". La nuova nota complementare mira a rafforzare la certezza del diritto e a garantire un'interpretazione uniforme, distinguendo i veri prodotti ortopedici da articoli utilizzabili anche per altri scopi o che si limitano ad alleviare il dolore. La modifica si fonda sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, sulle note esplicative della nomenclatura combinata e sulla prassi di classificazione degli Stati membri.
Modifica della nomenclatura combinata per chiarire la classificazione tariffaria degli oggetti e apparecchi di ortopedia alla sottovoce 9021 10 10.
Ambito di applicazione
Si applica alla parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, in particolare al capitolo 90 e alla sottovoce 9021 10 10 della nomenclatura combinata, con effetti su tutti gli operatori che importano, classificano o commercializzano merci potenzialmente riconducibili agli oggetti e apparecchi di ortopedia. L'intervento ha portata generale nell'Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non introduce esclusioni espresse, ma delimita la nozione di oggetti e apparecchi di ortopedia rispetto a prodotti di uso comune o destinati ad altri scopi.
Modifica della classificazione tariffaria degli oggetti e apparecchi di ortopedia
Il regolamento interviene sulla nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 per chiarire la portata della sottovoce 9021 10 10 relativa agli oggetti e apparecchi di ortopedia. La finalità dichiarata è la certezza del diritto e l'interpretazione uniforme della classificazione doganale, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia, le note esplicative della nomenclatura combinata e la prassi degli Stati membri.
Contesto interpretativo
I considerando richiamano la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-260/00 a C-263/00, secondo cui gli oggetti e apparecchi ortopedici sono prodotti specialmente concepiti per rispondere a una funzione ortopedica determinata e si distinguono dai prodotti di uso comune destinati a un uso generale. Viene inoltre richiamata la nota 6 del capitolo 90, che descrive tali prodotti come destinati a prevenire o correggere deformazioni del corpo, oppure a sostenere o mantenere in posizione organi dopo malattia, operazione o lesione.
Ambito applicativo della nuova nota complementare
La nuova nota complementare introdotta nel capitolo 90 precisa che la nozione di "oggetti e apparecchi di ortopedia" riguarda solo i prodotti specificamente concepiti per una determinata funzione ortopedica. Il regolamento esclude, quindi, gli articoli che possono essere utilizzati anche per altri fini, come i prodotti per articolazioni, legamenti o tendini sottoposti a stress eccessivo per attività sportive o per scrittura a macchina, nonché i prodotti che si limitano ad alleviare il dolore in una parte del corpo compromessa o inferma.
Criterio distintivo fondamentale
Il testo chiarisce anche il criterio funzionale decisivo: gli oggetti e apparecchi di ortopedia devono impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo compromessa o inferma, allo scopo di evitare ulteriori lesioni, deformazioni fisiche o il loro aggravamento. Restano invece esclusi i prodotti che non bloccano specifici movimenti, ma si limitano a impedire i movimenti riflessi o involontari mediante una relativa rigidità, ottenuta ad esempio con stecche flessibili, cuscinetti di pressione, materiale tessile non elastico e fasce a strappo.
Coordinamento con il diritto esistente
La nuova disciplina è dichiarata coerente con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/787, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, e con la prassi di classificazione consolidata degli Stati membri. Sul piano redazionale, nel capitolo 90 dell'allegato I viene inoltre sostituita la voce "Nota complementare" con "Note complementari" e viene aggiunta la nuova nota complementare n. 2.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Chiarimento della nozione di oggetti e apparecchi di ortopedia
Per la sottovoce 9021 10 10, l'espressione "oggetti e apparecchi di ortopedia" è definita come oggetti e apparecchi specificamente concepiti per una determinata funzione ortopedica. Sono esclusi i prodotti utilizzabili per scopi diversi, come quelli per articolazioni, legamenti o tendini sottoposti a sollecitazione eccessiva per attività sportive o scrittura a macchina, nonché i prodotti che si limitano ad alleviare il dolore.
Criterio funzionale e distinzione dai prodotti ordinari
La nota complementare precisa che gli oggetti e apparecchi di ortopedia devono impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo compromessa o inferma, al fine di evitare ulteriori lesioni o deformazioni fisiche o il loro aggravarsi. Sono distinti dai prodotti che non impediscono determinati movimenti, ma solo i movimenti riflessi, grazie alla loro relativa rigidità dovuta, ad esempio, a stecche flessibili, cuscinetti di pressione, materiale tessile non elastico e fasce a strappo.
Modifica redazionale del capitolo 90
Nel capitolo 90 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la voce "Nota complementare" dopo la nota 7 è sostituita da "Note complementari" e viene aggiunta la nuova nota complementare n. 2.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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