Regolamento (UE) 2020/507
Regolamento (UE) 2020/507 della Commissione del 7 aprile 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la percentuale di fascicoli di registrazione da selezionare per il controllo di conformità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul REACH per rafforzare l’attività di controllo di conformità dei fascicoli di registrazione effettuata dall’ECHA. La modifica aumenta dal 5% al 20% la quota minima di fascicoli da selezionare, con scadenze differenziate in base alle fasce di tonnellaggio. La misura è motivata dall’elevato numero di fascicoli non conformi rilevato dalle valutazioni dell’Agenzia, della Commissione e da studi nazionali, e mira a migliorare il rispetto degli obblighi informativi.
Modifica il regolamento REACH aumentando la percentuale minima di fascicoli di registrazione da sottoporre a controllo di conformità da parte dell’ECHA.
Ambito di applicazione
Si applica ai fascicoli di registrazione delle sostanze chimiche presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), con riferimento all’attività di controllo di conformità svolta dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Incide sui fascicoli relativi alle fasce di tonnellaggio pari o superiori a 100 tonnellate all’anno, per i quali l’obiettivo del 20% opera fino al 31 dicembre 2023, e sulle fasce inferiori a 100 tonnellate all’anno, per le quali l’obiettivo del 20% opera fino al 31 dicembre 2027. Non disciplina altri settori né introduce esclusioni specifiche.
Modifica del REACH sulla quota di fascicoli da controllare
Il regolamento (UE) 2020/507 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) con l’obiettivo di rafforzare il controllo di conformità dei fascicoli di registrazione delle sostanze chimiche. La modifica risponde alle indicazioni emerse dalle valutazioni dell’ECHA, della Commissione e da ulteriori analisi, che hanno evidenziato un numero significativo di fascicoli non conformi e, quindi, la necessità di un’azione urgente per migliorare l’effettività del sistema REACH.
Contesto e finalità della modifica
Il meccanismo già previsto dall’articolo 41 REACH impone all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di selezionare una determinata percentuale di fascicoli per il controllo di conformità, controllo che può sfociare in un progetto di decisione con cui si chiedono al dichiarante le informazioni necessarie per rendere la registrazione conforme ai requisiti informativi applicabili. La Commissione, richiamando anche il piano di azione comune REACH e le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2019, ha ritenuto opportuno innalzare la soglia minima di selezione dal 5% al 20%.
Ambito applicativo
La disciplina riguarda i fascicoli di registrazione presentati ai sensi del regolamento REACH e, in particolare, l’attività di controllo di conformità svolta dall’ECHA. Il regolamento distingue due gruppi di registrazioni in base al tonnellaggio:
- registrazioni nelle fasce pari o superiori a 100 tonnellate/anno, per le quali il 20% deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2023;
- registrazioni nelle fasce inferiori a 100 tonnellate/anno, per le quali il 20% deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2027.
Nuovo obbligo di selezione dei fascicoli
La nuova formulazione dell’articolo 41, paragrafo 5, stabilisce che l’ECHA debba selezionare, ai fini del controllo di conformità:
- fino al 31 dicembre 2023, almeno il 20% del totale dei fascicoli ricevuti per le registrazioni nelle fasce di tonnellaggio pari o superiori a 100 tonnellate all’anno;
- fino al 31 dicembre 2027, almeno il 20% del totale dei fascicoli ricevuti per le registrazioni nelle fasce di tonnellaggio inferiori a 100 tonnellate all’anno.
La disposizione conferma inoltre che la selezione deve concentrarsi prioritariamente, ma non in via esclusiva, sui fascicoli che presentano almeno uno dei criteri già previsti dall’articolo 41, paragrafo 5, del REACH.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aumento della percentuale minima di controllo di conformità
Sostituisce l’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevedendo che l’ECHA selezioni, fino al 31 dicembre 2023, una percentuale non inferiore al 20% del totale dei fascicoli ricevuti per le registrazioni nelle fasce di tonnellaggio pari o superiori a 100 tonnellate all’anno. Per le registrazioni nelle fasce di tonnellaggio inferiori a 100 tonnellate all’anno, l’obbligo di selezione di almeno il 20% opera fino al 31 dicembre 2027.
Priorità nella selezione dei fascicoli
Conferma che, ai fini della selezione dei fascicoli per il controllo di conformità, l’Agenzia considera prioritari, pur non esclusivamente, i fascicoli che soddisfano almeno uno dei criteri previsti dall’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento REACH, come richiamato dal testo modificato.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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