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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/541

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/541 della Commissione del 7 aprile 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt» (IGP)]

Normativa europea32020R0541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione, nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, del nome "Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt" come IGP. La decisione segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Ungheria e l’assenza di opposizioni notificate alla Commissione nel termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo è essenziale e contiene soprattutto l’effetto registrativo e la clausola di entrata in vigore.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, del nome "Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt" quale IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto alimentare classificato nella classe 1.3 "Formaggi" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto è generale negli Stati membri, essendo il regolamento direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Non contiene esclusioni ulteriori oltre al perimetro del nome registrato e della classe di prodotto indicata.

Registrazione della IGP "Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/541 della Commissione dispone l’iscrizione nel registro UE della denominazione "Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt" come indicazione geografica protetta. L’atto è adottato in applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni.

Contesto procedurale

Nei considerando la Commissione precisa che la domanda di registrazione, presentata dall’Ungheria, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione è stata disposta con il presente atto.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 prevede che il nome sia registrato come IGP. Il nome registrato identifica un prodotto appartenente alla classe 1.3 "Formaggi", secondo l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato espressamente dal testo.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere vincolante e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri. Il testo non contiene ulteriori prescrizioni operative, sanzioni o deroghe, trattandosi di un atto di registrazione puntuale di una denominazione di qualità.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 registra il nome "Győr-Moson-Sopron megyei Csemege sajt" come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare sull’articolo 52, paragrafo 2. Nei considerando si indica che la domanda presentata dall’Ungheria è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamarchi e indicazioni geografichequalità dei prodotti alimentaridiritto alimentare

Testo integrale

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