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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/501

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per l’anno 2020

Normativa europea32020R0501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga eccezionale ai termini ordinari previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, motivata dalle difficoltà amministrative causate dalla pandemia di COVID-19 e dalle restrizioni alla circolazione. Per l’anno 2020 consente agli Stati membri di posticipare le scadenze per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o di pagamento, delle modifiche e delle domande relative ai diritti all’aiuto. Stabilisce inoltre l’effetto di tali deroghe sui termini collegati per il calcolo dei periodi successivi e prevede regole più ampie per alcuni Stati membri del Nord ed Est del Baltico.

Deroga temporanea, per l’anno 2020, ai termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o di pagamento, delle modifiche e delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto nel regime di pagamento di base.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento alle domande relative all’anno 2020 nel quadro della PAC e del sistema integrato di gestione e controllo disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Riguarda i beneficiari che presentano la domanda unica, domande di aiuto o di pagamento, comunicazioni di modifica e domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nel regime di pagamento di base. Prevede una disciplina specifica più flessibile per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia. Non modifica in via generale il regime sostanziale dei pagamenti, ma solo i termini procedurali per il 2020.

Deroga temporanea ai termini della domanda unica e dei diritti all’aiuto per il 2020

Il regolamento adotta una misura eccezionale e limitata nel tempo, giustificata dalla pandemia di COVID-19 e dalle conseguenti restrizioni alla circolazione che hanno creato difficoltà amministrative negli Stati membri e ostacolato la presentazione tempestiva delle domande da parte dei beneficiari. La Commissione interviene in forza dell’articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, derogando ad alcune scadenze fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 disciplina, tra l’altro, i termini per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o di pagamento, le modifiche alle domande e le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del loro valore nell’ambito del regime di pagamento di base. La crisi sanitaria ha reso necessario consentire agli Stati membri di fissare scadenze più tardive per il solo anno 2020, evitando effetti pregiudizievoli sui beneficiari e sull’operatività amministrativa.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda gli Stati membri e i beneficiari che presentano, per l’anno 2020:

  • la domanda unica;
  • domande di aiuto o domande di pagamento;
  • comunicazioni di modifica della domanda unica o della domanda di pagamento;
  • domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nel regime di pagamento di base.

La deroga incide solo sui termini procedurali e non modifica la struttura sostanziale del sistema di aiuti diretti.

Termine per la presentazione della domanda unica e delle domande di aiuto o di pagamento

In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, gli Stati membri devono fissare, per il 2020, un termine non oltre il 15 giugno. Per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia il termine massimo è invece il 15 luglio.

Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento

Il regolamento consente agli Stati membri di stabilire che le modifiche presentate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014 siano comunicate entro il 30 giugno 2020. Per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia tale termine può essere prorogato fino al 30 luglio 2020.

Effetti sui termini successivi collegati

La deroga non riguarda solo la scadenza iniziale, ma si riflette anche sul calcolo dei periodi successivi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. In particolare, le deroghe si applicano anche ai fini dei periodi di 26 e 9 giorni di calendario richiamati dall’articolo 11, paragrafo 4, e dall’articolo 15, paragrafo 2 bis.

Domande di assegnazione o aumento del valore dei diritti all’aiuto

Per l’anno 2020, gli Stati membri devono fissare una data non successiva al 15 giugno per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nel regime di pagamento di base. Anche in questo caso, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia possono arrivare fino al 15 luglio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile esclusivamente alle domande relative all’anno 2020. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Deroga al termine per la domanda unica e le domande di aiuto o di pagamento

Per l’anno 2020, in deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri devono fissare un termine ultimo non successivo al 15 giugno per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento. Per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia il termine non può essere successivo al 15 luglio.

Deroga al termine per le modifiche alla domanda unica o di pagamento

Per il 2020, in deroga all’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere che le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento, presentate ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, siano comunicate all’autorità competente entro il 30 giugno. Per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia la data può essere fissata entro il 30 luglio.

Effetti delle deroghe sui termini collegati

Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai fini del calcolo dei periodi, rispettivamente, di 26 e 9 giorni di calendario successivi al termine ultimo per la presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o di pagamento e al termine ultimo per la comunicazione delle modifiche, di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Deroga per le domande di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all’aiuto

In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2020 la data fissata dagli Stati membri per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nel regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno; per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia non può essere successiva al 15 luglio.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile alle domande relative all’anno 2020. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comuneaiuti direttiprocedimenti amministrativigestione e controllo dei fondi ue

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