Regolamento (UE) 2020/510
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/510 del Consiglio del 7 aprile 2020 che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/510 aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo all’Iran previsto dal regolamento (UE) n. 359/2011. In particolare, prende atto della proroga delle misure restrittive fino al 13 aprile 2021 e sostituisce le voci relative a 82 persone incluse nell’allegato I. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sulle misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in relazione alla situazione in Iran, prorogando le misure e sostituendo/aggiornando le voci di 82 persone elencate.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Incide sui soggetti già inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, cioè persone fisiche sottoposte a misure restrittive nell’ambito del regime sanzionatorio UE relativo all’Iran; il presente atto non istituisce un nuovo elenco, ma modifica quello esistente sostituendo le voci di 82 persone. Le misure restrittive sottostanti risultano prorogate fino al 13 aprile 2021, in base al riesame della decisione 2011/235/PESC.
Aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti dell’Iran
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/510 interviene nel quadro del regime sanzionatorio dell’Unione contro determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran, disciplinato dal regolamento (UE) n. 359/2011. Il provvedimento dà attuazione all’aggiornamento periodico dell’elenco e recepisce la decisione del Consiglio di prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2021.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 359/2011, adottato il 12 aprile 2011, e l’articolo 12, paragrafo 1, di tale atto come base giuridica. Dai considerando risulta che il Consiglio, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, ha ritenuto necessario prorogare le misure e aggiornare le voci di 82 persone incluse nell’allegato I del regolamento di base.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto non introduce nuove categorie generali di destinatari, ma modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sostituendo le voci di persone già soggette a misure restrittive. Le modifiche riguardano dati identificativi, ruoli ricoperti, motivazioni dell’inserimento e date di iscrizione in elenco. Per i professionisti, ciò implica che il regime sanzionatorio continua ad applicarsi alle persone elencate, con aggiornamento delle schede individuali.
Contenuto dell’allegato
L’allegato del regolamento contiene l’elenco delle persone le cui voci nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sono sostituite. Le schede riportano, per ciascun nominativo, informazioni identificative e motivazioni riconducibili a gravi violazioni dei diritti umani, repressione di manifestazioni, detenzioni arbitrarie, torture, processi iniqui, censura e altre condotte connesse all’apparato repressivo iraniano. Le date di inserimento in elenco variano a seconda del nominativo, con più ondate di aggiornamento tra il 2011 e il 2013.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato sostituisce le voci relative a 82 persone, aggiornandone dati identificativi e motivazioni dell’inserimento in elenco.
Proroga delle misure restrittive
Dai considerando emerge che, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ha deciso di prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2021.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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