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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/500

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/500 della Commissione del 6 aprile 2020 che autorizza l’immissione sul mercato delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate quali nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, l'uso nell'Unione di due tipologie di polveri di semi di chia parzialmente sgrassate: una ad elevato tenore di proteine e una ad elevato tenore di fibre. L'autorizzazione è accompagnata da condizioni d'uso, limiti massimi e specifiche tecniche, nonché dall'obbligo di denominazione in ეტichetta. L'uso nelle paste alimentari resta sospeso, poiché la Commissione non dispone ancora di un parere scientifico sufficiente sulla possibile formazione di acrilammide in caso di trattamenti termici intensi.

Autorizza l'immissione sul mercato dell'UE delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate come nuovi alimenti e aggiorna l'elenco unionale dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli operatori che immettono sul mercato dell'Unione alimenti contenenti polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate, limitatamente alle forme, categorie di alimenti e condizioni d'uso autorizzate nell'allegato. Riguarda in particolare i prodotti destinati alla popolazione in generale e gli integratori alimentari, con esclusione degli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Per le paste alimentari non viene concessa l'autorizzazione in questa fase, in assenza di valutazione sufficiente sul rischio di acrilammide per trattamenti termici a temperature pari o superiori a 120 °C.

Polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate come nuovi alimenti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/500 dà attuazione al sistema dei nuovi alimenti previsto dal regolamento (UE) 2015/2283, autorizzando l'immissione sul mercato dell'Unione di due preparazioni di polveri di semi di chia parzialmente sgrassate. La Commissione fonda la decisione sul parere scientifico dell'EFSA del 15 maggio 2019, che ha ritenuto sicure le polveri alle condizioni d'uso valutate, con una riserva specifica per le paste alimentari sottoposte a trattamenti termici elevati per il possibile rischio di acrilammide.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento ricorda che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere commercializzati. L'elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e viene aggiornato dalla Commissione tramite atto di esecuzione quando sia disponibile un parere scientifico favorevole. Nel caso di specie, il richiedente ha presentato due domande distinte nel 2018 relative a polveri di semi di chia ottenute per spremitura e macinazione di semi interi, differenziate soprattutto per granulometria e composizione nutrizionale.

Oggetto dell'autorizzazione

L'autorizzazione riguarda due varianti del medesimo nuovo alimento:

  • una polvere ad elevato tenore di proteine, con dimensione delle particelle inferiore a 130 μm e contenuto proteico almeno pari al 40%;
  • una polvere ad elevato tenore di fibre, con dimensione delle particelle inferiore a 400 μm e contenuto di fibre alimentari almeno pari al 50%.

La Commissione precisa che entrambe derivano dalla stessa materia prima e dallo stesso processo produttivo, e che i loro usi proposti sono in larga parte sovrapponibili.

Valutazione EFSA e profili di sicurezza

L'EFSA è stata consultata nel 2018 e ha adottato il proprio parere nel 2019. Il parere conclude che le polveri sono sicure nelle condizioni d'uso esaminate, consentendo alla Commissione di procedere con l'inserimento nell'elenco unionale per gli impieghi autorizzati. Tuttavia, nel corso della valutazione è emersa una questione specifica legata alla possibile formazione di acrilammide nei casi in cui il nuovo alimento sia impiegato in prodotti sottoposti a trattamenti termici a temperature pari o superiori a 120 °C.

L'EFSA ha ritenuto necessario acquisire ulteriori informazioni sulla possibile formazione di contaminanti di processo. Il richiedente ha trasmesso elementi aggiuntivi entro il termine del 13 maggio 2019, ma tali informazioni non sono state giudicate sufficienti per valutare il rischio nelle paste alimentari. Per tale ragione, la Commissione ha rinviato ogni decisione su questo specifico uso.

Condizioni d'uso autorizzate

L'allegato del regolamento modifica la tabella 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e inserisce la nuova voce "Polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate". Gli usi autorizzati sono distinti per tipologia di polvere.

Per la polvere ad elevato tenore di proteine, i limiti massimi sono:

  • 0,7% nei prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, incluso il latticello naturale non aromatizzato, escluso il latticello sterilizzato, non trattati termicamente dopo la fermentazione;
  • 0,7% nei prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato trattati termicamente dopo la fermentazione;
  • 0,7% nei prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente;
  • 10% nei dolciumi;
  • 2,5% nei succhi di frutta e di verdura;
  • 2,5% nei nettari di frutta e di verdura e prodotti analoghi;
  • 3% nelle bevande aromatizzate;
  • 7,5 g/giorno negli integratori alimentari, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

Per la polvere ad elevato tenore di fibre, i limiti massimi sono:

  • 4% nei dolciumi;
  • 2,5% nei succhi di frutta e di verdura;
  • 4% nei nettari di frutta e di verdura e prodotti analoghi;
  • 4% nelle bevande aromatizzate;
  • 12 g/giorno negli integratori alimentari, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

Etichettatura

Il regolamento introduce un requisito specifico di denominazione: i prodotti alimentari contenenti il nuovo alimento devono riportare in ეტichetta la dicitura "polvere di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassata". Non sono invece imposti, in questa fase, requisiti specifici aggiuntivi di etichettatura per allergenicità, poiché la Commissione ha ritenuto opportuno non introdurli in assenza di ulteriori prove scientifiche.

Specifiche tecniche, qualità e sicurezza

La tabella 2 dell'allegato inserisce le specifiche del nuovo alimento. Il regolamento descrive il prodotto come ottenuto mediante spremitura e macinazione dei semi di chia interi e stabilisce requisiti di purezza, composizione e sicurezza.

Tra i principali parametri tecnici figurano:

  • sostanze estranee visibili: 0,1%;
  • umidità: massimo 9,0% per entrambe le polveri;
  • contenuto proteico: almeno 40,0% per la polvere ad elevato tenore di proteine e almeno 24,0% per quella ad elevato tenore di fibre;
  • grassi: massimo 17% per la polvere proteica e 12% per quella fibrosa;
  • fibre: massimo 30% per la polvere proteica e almeno 50% per quella fibrosa.

Sono inoltre previsti criteri microbiologici dettagliati e limiti per contaminanti chimici, tra cui arsenico, cadmio, piombo e mercurio, ciascuno non superiore a 0,1 ppm, oltre a limiti per aflatossine totali e ocratossina A.

Profili allergenici e scelta regolatoria

Nel corso dell'istruttoria l'EFSA ha richiamato due casi riportati in letteratura di reazioni allergiche al consumo di semi di chia. Pur ritenendo che le polveri parzialmente sgrassate possano avere un potenziale allergenico simile ai semi di chia, la Commissione ha osservato che i casi documentati sono pochi rispetto alla lunga presenza del prodotto sul mercato europeo e mondiale. Per questo motivo non ha introdotto, in questa fase, requisiti specifici di etichettatura per allergie, rinviando un eventuale intervento a ulteriori evidenze scientifiche.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In termini pratici, ciò significa che l'autorizzazione e le condizioni tecniche fissate nell'allegato diventano immediatamente operative secondo il diritto dell'Unione, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione e inserimento nell'elenco dell'Unione

L'articolo 1 inserisce le polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate, come specificate nell'allegato, nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L'autorizzazione copre esclusivamente le condizioni d'uso e i requisiti di etichettatura riportati nell'allegato.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

L'articolo 2 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per includere la nuova voce relativa alle polveri di semi di chia parzialmente sgrassate, con le corrispondenti condizioni d'impiego e specifiche.

Condizioni d'uso per la polvere ad elevato tenore di proteine

L'allegato consente l'impiego della polvere ad elevato tenore di proteine in prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, dolciumi, succhi di frutta e di verdura, nettari e prodotti analoghi, bevande aromatizzate e integratori alimentari, con limiti massimi variabili: 0,7% nei prodotti a base di latte fermentato, 10% nei dolciumi, 2,5% nei succhi, 2,5% nei nettari e prodotti analoghi, 3% nelle bevande aromatizzate, 7,5 g/giorno negli integratori alimentari.

Condizioni d'uso per la polvere ad elevato tenore di fibre

L'allegato consente l'impiego della polvere ad elevato tenore di fibre in dolciumi, succhi di frutta e di verdura, nettari e prodotti analoghi, bevande aromatizzate e integratori alimentari, con limiti massimi pari al 4% nei dolciumi, 2,5% nei succhi, 4% nei nettari e prodotti analoghi, 4% nelle bevande aromatizzate e 12 g/giorno negli integratori alimentari.

Denominazione in etichetta

La denominazione del nuovo alimento da riportare sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "polvere di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassata".

Specifiche tecniche e criteri di qualità

L'allegato stabilisce che i nuovi alimenti sono ottenuti mediante spremitura e macinazione dei semi di chia interi. Sono fissati requisiti fisico-sensoriali e chimici distinti per le due polveri: dimensione delle particelle pari o inferiore a 130 μm per la polvere ad elevato tenore di proteine e pari o inferiore a 400 μm per quella ad elevato tenore di fibre; umidità massima 9,0% per entrambe; proteine almeno 40,0% e fibre al massimo 30% per la polvere proteica, proteine almeno 24,0% e fibre almeno 50,0% per la polvere fibrosa; grassi massimi rispettivamente 17% e 12%.

Criteri microbiologici e contaminanti

Per entrambe le polveri sono fissati limiti microbiologici e per contaminanti, tra cui: conteggio totale su piastra ≤ 10 000 CFU/g, lieviti e muffe ≤ 500 CFU/g, Staphylococcus aureus ≤ 10 CFU/g, coliformi < 100 MPN/g, enterobatteriacee ≤ 100 CFU/g, Bacillus cereus ≤ 50 CFU/g, Escherichia coli < 10 MPN/g, Listeria monocytogenes assente/g, Salmonella spp. assente in 25 g; arsenico, cadmio, piombo e mercurio ≤ 0,1 ppm, aflatossine totali ≤ 4 ppb, ocratossina A ≤ 1 ppb.

Esclusione temporanea delle paste alimentari

Dai considerando emerge che la Commissione non dispone, per il momento, del parere scientifico richiesto per autorizzare l'uso delle polveri di semi di chia nelle paste alimentari che possono essere sottoposte a trattamenti termici pari o superiori a 120 °C, a causa del potenziale rischio di formazione di acrilammide. Una decisione su tale uso sarà adottata solo dopo la pubblicazione del pertinente parere EFSA.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura alimentareautorizzazione all'immissione sul mercatocontaminanti di processo

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