Regolamento (UE) 2020/508
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione del 7 aprile 2020 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping provvisori su determinate importazioni di acciai inossidabili laminati a caldo provenienti da Indonesia, RPC e Taiwan, all'esito di un'inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e nesso causale. La Commissione ha distinto il trattamento dei tre paesi: per la RPC ha applicato anche la metodologia del valore normale basata su distorsioni significative ex articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base; per Indonesia e RPC ha esaminato inoltre distorsioni relative alle materie prime ai fini del livello del dazio. Le misure sono temporanee, limitate a sei mesi, e prevedono aliquote differenziate per specifiche imprese, con obbligo di fattura commerciale valida per l'applicazione del dazio individuale.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils) di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari di Indonesia, Repubblica popolare cinese e Taiwan.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti, esclusi i prodotti non arrotolati di larghezza pari o superiore a 600 mm e spessore superiore a 10 mm, classificati ai codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12. Riguarda le merci originarie di Indonesia, RPC e Taiwan e si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste aliquote individuali per alcune società espressamente elencate e un dazio residuale per tutte le altre società; per beneficiare dell'aliquota individuale è necessaria una fattura commerciale conforme. Il regolamento disciplina anche la garanzia doganale in sede di immissione in libera pratica e la registrazione delle importazioni viene fatta cessare/interrotta in questa fase provvisoria.
Dazio antidumping provvisorio su prodotti di acciai inossidabili laminati a caldo
Il regolamento istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni nell'Unione di determinati fogli e rotoli (coils) di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari di Indonesia, Repubblica popolare cinese e Taiwan. La Commissione interviene all'esito di un'inchiesta aperta nel 2019, ritenendo provati dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e nesso causale tra importazioni oggetto di dumping e danno subito dal mercato unionale.
Ambito dell'inchiesta e definizione del prodotto
Il prodotto interessato è costituito da prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti, con esclusione dei prodotti non arrotolati di larghezza uguale o superiore a 600 mm e spessore superiore a 10 mm. I codici SA indicati sono 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12. La Commissione ha respinto le richieste di esclusione di coils neri, di prodotti di larghezza superiore a 1 600 mm e di coils di spessore superiore a 10 mm, valorizzando l'identità delle caratteristiche fisico-chimiche e il rischio di elusione.
Svolgimento della procedura
L'inchiesta è stata aperta il 12 agosto 2019 sulla base di una denuncia di Eurofer presentata per conto di produttori dell'Unione che rappresentavano la totalità della produzione unionale del prodotto oggetto d'inchiesta. Le importazioni erano già state registrate con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/104. La Commissione ha svolto campionamenti per produttori dell'Unione, importatori e produttori esportatori; ha verificato le informazioni presso diversi operatori dell'Unione, esportatori e utilizzatori; e ha preso atto dell'assenza di collaborazione da parte del governo della RPC su aspetti rilevanti.
Dumping: Indonesia
Per l'Indonesia la Commissione ha trattato due produttori esportatori collegati, PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry e PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel. In ragione di carenze informative e della mancata collaborazione di operatori commerciali collegati, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base per alcuni elementi del calcolo. Il margine di dumping provvisorio è stato fissato al 19,2 % per il gruppo, con dazio provvisorio al 17,0 %.
Dumping: Repubblica popolare cinese
Per la RPC la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo sussistenti distorsioni significative nell'economia e nel settore siderurgico cinese. Il valore normale è stato quindi costruito usando costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, con il Brasile come paese rappresentativo. Uno dei produttori cinesi inclusi nel campione è stato escluso dal calcolo per insufficiente collaborazione. I margini di dumping provvisori sono risultati molto elevati: 108,4 % per Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., 55,6 % per Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd., 87,9 % per Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd. e Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.; per le altre società cinesi il margine è stato fissato al 108,4 %.
Dumping: Taiwan
Per Taiwan hanno collaborato Yieh United Steel Co. con Tang Eng Iron Works Co. Ltd., Walsin Lihwa Co. e, per chiarimenti di mercato, YC INOX. La Commissione ha riclassificato talune vendite interne come esportazioni quando risultava che la merce era destinata a porto o a bonded factory, escludendole dal calcolo del valore normale. I margini di dumping provvisori sono stati fissati al 6,0 % per Yieh United Steel Co. e Tang Eng Iron Works Co. Ltd., al 7,5 % per Walsin Lihwa Co. e al 7,5 % per tutte le altre società taiwanesi.
Pregiudizio all'industria dell'Unione
L'industria dell'Unione è stata individuata in cinque gruppi di produttori. La Commissione ha separato l'analisi tra libero mercato e mercato vincolato, dato il carattere integrato verticalmente della produzione unionale. Ha constatato consumo sostanzialmente stabile, ma calo della produzione nel periodo dell'inchiesta, diminuzione del 13 % delle vendite nel libero mercato, perdita di circa 10 punti percentuali di quota di mercato, riduzione dell'utilizzo degli impianti al 66 %, crollo della redditività dal 7,2 % al 3,5 %, flusso di cassa negativo nel periodo dell'inchiesta e deterioramento dell'utile sul capitale investito.
Nesso causale
La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. I prezzi di importazione erano sistematicamente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e determinavano undercutting medio ponderato pari al 10,7 % per l'Indonesia, al 9,3 % per la RPC e al 4,1 % per Taiwan. Sono stati esaminati anche altri fattori potenzialmente rilevanti, come importazioni da paesi terzi, esportazioni dell'industria dell'Unione, incremento dei costi delle materie prime, mercato vincolato e congiuntura 2017, ma la Commissione ha escluso che essi interrompessero il nesso causale.
Livello delle misure e distorsioni sulle materie prime
Per Indonesia e RPC la Commissione ha verificato anche l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai fini dell'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per l'Indonesia ha riscontrato divieti e restrizioni all'esportazione sui minerali di nichel e ha concluso che la materia prima principale superava il 17 % del costo di produzione e veniva acquistata a prezzo inferiore di oltre il 30 % rispetto al mercato internazionale rappresentativo. Per la RPC ha rilevato restrizioni e tasse all'esportazione su cascami di acciaio inossidabile, ferrosilicio, ghisa greggia al nichel, ferrocromo e altre materie prime critiche, con analoga rilevanza sul costo di produzione. Tuttavia, per l'effetto sproporzionato sulle catene di approvvigionamento e sugli utilizzatori dell'Unione, la Commissione ha ritenuto non conforme all'interesse dell'Unione fissare le misure al livello del dumping per tali due paesi.
Interesse dell'Unione
La Commissione ha concluso che l'istituzione di dazi è nell'interesse dell'industria dell'Unione, in quanto dovrebbe ristabilire condizioni di concorrenza eque, ridurre la depressione dei prezzi e favorire il recupero di redditività e investimenti. Quanto agli importatori e agli utilizzatori, la Commissione ha ritenuto che gli effetti negativi non sarebbero sproporzionati se le misure fossero fissate al livello del dazio inferiore; ha invece segnalato rischi maggiori nel caso di imposizione al livello del dumping per Indonesia e RPC.
Misure provvisorie, garanzie e adempimenti
L'articolo 1 istituisce i dazi provvisori: 17,0 % per le due società indonesiane indicate e per tutte le altre società indonesiane; 18,9 % per varie società cinesi del gruppo TISCO e per tutte le altre società cinesi; 14,5 % per Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd.; 17,4 % per Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd. e Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.; 6,0 % per Yieh United Steel Co. e Tang Eng Iron Works Co. Ltd.; 7,5 % per Walsin Lihwa Co. e per tutte le altre società taiwanesi. L'applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica di fabbricazione; in mancanza, si applica il dazio per tutte le altre società. L'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Termini di difesa procedimentale e durata
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore; le richieste di audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'articolo 1 si applica per sei mesi. La Commissione sottolinea che le risultanze sono provvisorie e potranno essere modificate nella fase definitiva.
Disposizioni principali
Apertura dell'inchiesta e procedimento
L'inchiesta antidumping è stata aperta il 12 agosto 2019 su denuncia di Eurofer per conto di produttori dell'Unione. Le importazioni erano state precedentemente registrate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/104. La Commissione ha effettuato campionamenti per produttori dell'Unione, importatori e produttori esportatori, con verifiche in loco e consultazioni con le autorità interessate.
Definizione del prodotto e questioni di perimetro
Il prodotto interessato comprende fogli e rotoli di acciai inossidabili laminati a caldo, inclusi coils neri e bianchi, nonché prodotti di larghezza superiore a 1 600 mm e spessore superiore a 10 mm, che sono stati confermati inclusi per ragioni di identità fisico-chimica e rischio di elusione. Sono state respinte le richieste di esclusione di talune categorie di coils e di prodotti speciali.
Dumping: Indonesia
Per l'Indonesia la Commissione ha esaminato due produttori esportatori collegati (PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry e PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel). Ha applicato in parte l'articolo 18 per carenze informative e ha costruito i valori normali e i prezzi all'esportazione con dati disponibili. Il margine di dumping provvisorio è stato fissato al 19,2 % per il gruppo indonesiano, con aliquota antidumping provvisoria pari al 17,0 % (regola del dazio inferiore).
Dumping: Repubblica popolare cinese
Per la RPC la Commissione ha ritenuto applicabile l'articolo 2, paragrafo 6 bis, per la presenza di distorsioni significative nell'economia e nel settore siderurgico; il valore normale è stato quindi costruito sulla base di costi esenti da distorsioni utilizzando il Brasile come paese rappresentativo. Uno dei produttori inclusi nel campione è stato trattato ai sensi dell'articolo 18 per insufficiente collaborazione. I margini di dumping provvisori sono risultati pari al 108,4 % per Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., al 55,6 % per Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd., al 87,9 % per Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd. e Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.; per le altre società cinesi il margine è stato fissato al 108,4 %.
Dumping: Taiwan
Per Taiwan hanno collaborato il gruppo Yusco e Walsin Lihwa Co., oltre a YC INOX per chiarimenti di mercato. Il valore normale è stato determinato sulla base delle vendite interne rappresentative o, ove necessario, mediante costruzione. I margini di dumping provvisori sono pari al 6,0 % per Yieh United Steel Co. e Tang Eng Iron Works Co. Ltd., al 7,5 % per Walsin Lihwa Co. e al 7,5 % per tutte le altre società.
Pregiudizio all'industria dell'Unione
La Commissione ha definito l'industria dell'Unione come composta da cinque gruppi di produttori. Ha rilevato un consumo totale sostanzialmente stabile, ma una diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione, del volume delle vendite e della redditività, con aumento dei costi di produzione e peggioramento di flusso di cassa e utile sul capitale investito. È stato concluso provvisoriamente che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.
Nesso di causalità
La Commissione ha attribuito il pregiudizio alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, rilevando prezzi di importazione costantemente inferiori e significativi margini di undercutting. Ha esaminato anche altri fattori noti, tra cui importazioni da paesi terzi, esportazioni dell'industria dell'Unione, aumento dei costi di produzione, andamento della domanda e dipendenza dal mercato vincolato, escludendo che essi interrompessero il nesso causale.
Livello delle misure e regola del dazio inferiore
La Commissione ha determinato il livello delle misure confrontando margini di dumping e margini di pregiudizio. Per Taiwan ha calcolato un margine di underselling del 24,1 % per Yusco/Tang Eng e del 18,3 % per Walsin; per Indonesia e RPC ha verificato anche la sussistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, ma ha concluso che non era nell'interesse dell'Unione fissare il dazio al livello del dumping, in ragione dell'impatto sproporzionato sulle catene di approvvigionamento.
Misure antidumping provvisorie e adempimenti doganali
L'articolo 1 istituisce i dazi provvisori: 17,0 % per le società indonesiane elencate, 18,9 % per alcune società cinesi del gruppo TISCO e per 'tutte le altre società' cinesi, 14,5 % per Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd., 17,4 % per Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd. e Fujian Dingxin Technology Co., Ltd., 6,0 % per Yieh United Steel Co. e Tang Eng Iron Works Co. Ltd., 7,5 % per Walsin Lihwa Co. e per tutte le altre società taiwanesi. L'applicazione del dazio individuale è subordinata a fattura commerciale valida con dichiarazione specifica; in mancanza si applica il dazio per tutte le altre società. L'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio e la dichiarazione doganale deve indicare il numero di pezzi.
Osservazioni e audizioni nella fase provvisoria
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore; le richieste di audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni. Le risultanze della fase provvisoria sono espressamente qualificate come provvisorie e suscettibili di modifica nella fase definitiva.
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