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Sentenza

Sentenza n. 1038/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'accertamento, previa adozione delle misure cautelari più idonee, del diritto della minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Taranto, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. nella misura di 10 ore settimanali, 2 ore settimanali di supervisione scolastica e 2 ore settimanali di supervisione extrascolastica nonché 2 ore settimanali di logopedia, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; e per l’annullamento della valutazione del CAT del 5.6.2025 e della comunicazione inviata a mezzo mail il 6.6.2025 dal CAT; e per la condanna della A.S.L. Taranto ad erogare l’intervento comportamentale con metodo A.B.A. al minore -OMISSIS- come indicato dalle Linee Guida dell’I.S.S. in misura pari a di 10 ore settimanali, 2 ore settimanali di supervisione scolastica e 2 ore settimanali di supervisione extrascolastica, oltre a 2 ore di logopedia settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie ricevute da terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; nonché in ogni caso per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.

Giustizia amministrativa202500876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: valutazione del CAT del 5 giugno 2025 e comunicazione del 6 giugno 2025, con individuazione di un trattamento ABA presso una struttura convenzionata diversa da quella privata già utilizzata dalla famiglia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a ricevere dalla ASL, direttamente o mediante rimborso delle spese sostenute presso un centro privato, un trattamento riabilitativo comportamentale con metodo ABA nella misura di 10 ore settimanali, oltre a 2 ore di supervisione scolastica, 2 ore di supervisione extrascolastica e 2 ore di logopedia. Hanno inoltre impugnato la valutazione del CAT del 5 giugno 2025 e la comunicazione del giorno successivo, lamentando violazione dell’art. 32 Cost., della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della normativa sanitaria e sui LEA, delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché carenza di motivazione, mancanza di un piano terapeutico individualizzato, difetto di trasparenza e violazione della continuità terapeutica. Secondo i ricorrenti, la ASL aveva negli anni precedenti riconosciuto l’utilità del trattamento ABA svolto presso il centro privato CABAU e avrebbe dovuto garantirne la prosecuzione, direttamente o mediante rimborso integrale. Essi hanno contestato anche l’idoneità della struttura OSMAIRM indicata dalla ASL e la competenza del relativo personale. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per il rimborso delle spese sostenute per le terapie private. La ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa e ha sostenuto la legittimità dell’inserimento del minore nel modulo autismo scolare presso una struttura convenzionata, nei limiti assistenziali previsti dalla disciplina regionale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui la controversia sull’erogazione di uno specifico trattamento riabilitativo ABA, anche per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando concerne l’omissione o il diniego provvedimentale dell’amministrazione sanitaria nell’ambito di un pubblico servizio. Nel merito, ha respinto le domande dirette a imporre 10 ore settimanali di ABA, le ulteriori ore di supervisione e logopedia e l’erogazione presso il centro privato prescelto. Il giudice ha ritenuto legittima la prescrizione del CAT del 5 giugno 2025, poiché conforme all’art. 4 del regolamento regionale n. 9/2016, che per la fascia scolare prevede un livello assistenziale estensivo fino a un massimo di 8 ore settimanali, da calibrare sul caso concreto. La determinazione dell’intervento clinico appropriato spetta alle strutture pubbliche competenti, in particolare al CAT, e non può essere sostituita dalle valutazioni dei medici privati indicati dalla famiglia. La ASL aveva inoltre individuato una struttura convenzionata dedicata all’autismo, OSMAIRM, la cui priorità di utilizzo è prevista dalla deliberazione regionale n. 857/2024; la documentazione acquisita ha attestato il possesso dei requisiti professionali del personale, secondo la deliberazione n. 1584/2024. È stata invece accolta la domanda risarcitoria, limitatamente al rimborso delle spese sostenute nel periodo in cui la ASL non era in grado di assicurare direttamente i trattamenti. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., la ASL dovrà, entro 90 giorni, acquisire le fatture relative alle prestazioni del centro CABAU fino al 6 giugno 2025, verificare la loro corrispondenza alle prescrizioni del CAT e ai limiti del regolamento regionale n. 9/2016, detrarre quanto già rimborsato e corrispondere il saldo, oltre interessi e rivalutazione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 Cost.

    Riconosce la rilevanza costituzionale del diritto alla salute, invocato dai ricorrenti quale fondamento della pretesa alle prestazioni riabilitative.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il trattamento con metodologia ABA è ricondotto ai livelli essenziali di assistenza e, come tale, deve essere erogato dal Servizio sanitario regionale secondo modalità appropriate.

  • art. 4 Regolamento regionale Puglia n. 9/2016

    per il periodo “Scolare”, prevede il limite massimo di otto ore settimanali

    La prescrizione del CAT deve rispettare il livello assistenziale previsto per la fascia scolare, con un massimo di otto ore settimanali, da calibrare in relazione al caso concreto.

  • deliberazione G.R. Puglia n. 857/2024

    Prevede la priorità dell’utilizzo delle strutture dedicate all’autismo contrattualizzate con le ASL, anziché il ricorso a strutture diverse scelte dall’utente.

  • deliberazione G.R. Puglia n. 1584/2024

    Stabilisce i requisiti di qualificazione e formazione degli operatori dei moduli autismo; il loro possesso è stato attestato dalla struttura convenzionata indicata dalla ASL.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di accogliere la domanda risarcitoria o restitutoria indicando i criteri cui l’amministrazione deve attenersi per la quantificazione successiva del dovuto.

  • art. 4, comma 3, Regolamento regionale Puglia n. 9/2016

    È stato richiamato, anche nella fase cautelare, quale fondamento del limite assistenziale previsto per i minori in età scolare.

Massime di principio

  • Le controversie relative al riconoscimento di uno specifico trattamento riabilitativo sanitario, anche mediante rimborso delle spese sostenute privatamente, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando contestano un’omissione o un diniego provvedimentale dell’amministrazione sanitaria nell’ambito di un pubblico servizio.
  • L’inclusione di un trattamento sanitario nei LEA non attribuisce automaticamente all’assistito il diritto a ottenere il numero di ore, le modalità organizzative o la struttura erogatrice individuate dai sanitari di fiducia: la definizione dell’intervento appropriato spetta alle strutture pubbliche competenti, mediante una valutazione clinica individualizzata.
  • Quando la disciplina regionale stabilisce un limite massimo di ore per il trattamento riabilitativo nella fascia di età considerata, l’amministrazione sanitaria può legittimamente parametrarne l’intensità entro tale limite, purché la prescrizione sia riferita al caso concreto e adottata dall’organo sanitario competente.
  • L’assistito non può pretendere, con oneri a carico del servizio sanitario regionale, il ricorso a una struttura privata diversa da quella individuata dall’amministrazione quando quest’ultima abbia reso disponibile una struttura accreditata e convenzionata, dedicata alla specifica patologia e conforme ai requisiti regionali.
  • Quando l’amministrazione sanitaria non sia stata in grado di assicurare direttamente prestazioni sanitarie dovute e l’utente abbia documentato spese sostenute presso una struttura privata, il giudice può riconoscere il rimborso nei limiti delle prescrizioni sanitarie e della disciplina regionale, demandando all’amministrazione la quantificazione mediante criteri fissati in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e ripartoDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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