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Ordinanza

Ordinanza n. 192/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento del decreto del Prefetto di Catania, notificato in data 21.3.2026, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale presentata dal ricorrente in data 1° dicembre 2025 ;

Giustizia amministrativa202600455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale, nonché ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la sospensiva limitandosi a fissare il merito per una data successiva e non certa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare licenza di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che, in relazione al diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale, aveva ritenuto sufficienti le esigenze cautelari mediante la fissazione del merito alla seconda udienza pubblica del gennaio 2027, secondo il calendario da emanare. L'appellante ha dedotto l'inidoneità di tale calendarizzazione ad assicurare una tutela effettiva, poiché l'istanza di rinnovo era stata presentata il 1° dicembre 2025, il diniego era stato adottato il 12 marzo 2026 e la licenza aveva durata annuale: la trattazione di merito, differita a una data successiva alla scadenza dell'annualità di riferimento, avrebbe quindi reso non concreta la protezione dell'interesse azionato.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello cautelare nei limiti dell'interesse dedotto e ha riformato l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto che, in presenza di una licenza annuale, la fissazione del merito a una data non certa e comunque successiva alla scadenza dell'annualità cui si riferisce la domanda non garantisse una tutela effettiva. La misura prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a. è stata ritenuta utilizzabile soltanto quando la fissazione del merito sia realmente sollecita e adeguata; tale condizione non risultava soddisfatta dalla calendarizzazione del primo giudice. Il CGARS ha quindi rinviato la causa al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, disponendo la sollecita trattazione del merito con fissazione dell'udienza in data anticipata rispetto a quella genericamente indicata per gennaio 2027. La circostanza che il TAR avesse già sospeso, nello stesso giudizio, il divieto di detenzione armi e la revoca del porto d'armi per uso sportivo è stata considerata elemento di contesto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al giudice amministrativo di secondo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il testo richiama la misura prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a.

    La fissazione anticipata del merito può soddisfare le esigenze cautelari soltanto se la trattazione è realmente sollecita e adeguata; una data non certa e successiva alla scadenza dell'utilità temporale del titolo non assicura una tutela effettiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, richiamato nell'ordinanza, per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il titolo amministrativo richiesto ha durata annuale o comunque un'utilità temporalmente circoscritta, la tutela cautelare non può ritenersi effettiva per il solo fatto che il giudice fissi il merito: ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la trattazione deve essere realmente sollecita e collocata in tempo utile rispetto alla scadenza dell'utilità cui l'azione si riferisce.
  • La fissazione del merito quale misura sostitutiva della sospensione cautelare è inidonea quando la data indicata sia genericamente individuata, non certa o successiva alla scadenza del periodo di validità del titolo controverso.
  • In appello cautelare, il giudice di secondo grado può riformare l'ordinanza del TAR e rinviare la causa al primo giudice per una fissazione anticipata e sollecita dell'udienza di merito, quando la calendarizzazione originaria non garantisca una protezione concreta ed effettiva.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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