Cassazione Penale, Ordinanza n. 18964/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale di Roma e l'aveva condannata alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, c.p. In cassazione era stato dedotto un unico motivo, qualificato come vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per asserita illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Prima della decisione era stata depositata un'istanza di rinvio da parte del nuovo difensore, nominato di recente, per avere tempo di depositare memoria difensiva; la Corte l'ha ritenuta tardiva perché proposta oltre i termini per il deposito di memorie e memorie di replica. La Corte ha inoltre osservato che il termine a difesa ex art. 108 c.p.p. non comporta un diritto automatico al rinvio in ogni caso di nomina tardiva del difensore, dovendosi bilanciare il diritto di difesa con la ragionevole durata del processo. Quanto al ricorso, la censura è stata giudicata generica e indeterminata perché non specificava gli elementi posti a base della doglianza e non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
art. 497-bis, comma 2, c.p.
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; dalla sentenza non emerge la descrizione del fatto tipico, ma solo la riferibilità della condanna a tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione può essere dedotto in cassazione, ma il motivo deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione impugnata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi e degli elementi alla base della censura; la genericità e l'indeterminatezza del motivo ne determinano l'inammissibilità.
art. 108 c.p.p.
Il termine a difesa è funzionale ad assicurare una difesa effettiva, ma non attribuisce un diritto assoluto al rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva del difensore.
art. 615 c.p.p.
Richiamato solo indirettamente nel testo nel riferimento alla pubblica udienza e alla camera di consiglio in cassazione; la Corte afferma che nel giudizio di legittimità il contraddittorio può essere meramente cartolare, salvo diversa previsione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'istanza di rinvio per nomina di nuovo difensore è tardiva se proposta oltre i termini per il deposito delle memorie, e non impone automaticamente il differimento dell'udienza.
- Il termine a difesa tutela il diritto di difesa, ma va bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo; la sostituzione del difensore non può essere usata per governare le scansioni del processo.
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile quando è generico, indeterminato e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve indicare con precisione gli argomenti della censura e gli elementi di fatto o di diritto che renderebbero illogica o contraddittoria la decisione di merito.
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